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Telefisco: le risposte delle Entrate sul bonus mobili

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PER LA DETRAZIONE MOBILI FA FEDE IL DPR 380/2001
Tra gli interventi edilizi che costituiscono il presupposto della detrazione sull'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, la circolare 29/E/2013 elenca "in sintesi" solo alcuni degli interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 16-bis del Tuir, escludendo - ad esempio - le opere per la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi. Dal momento che la norma istitutiva della detrazione (articolo 16, comma 2, Dl 63/2013) richiama tutto il comma 1 dell'articolo 16-bis, è possibile ritenere che l'elencazione contenuta nella circolare 29/E sia puramente esemplificativa e non tassativa?

Gli interventi per la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi sono stati stabilmente inseriti tra quelli agevolabili mediante la loro espressa previsione nella lett. f) del comma 1 dell'art. 16-bis del Tuir.
In linea generale, si tratta di interventi ammissibili alla detrazione esclusivamente in base alla loro finalità, a prescindere dal loro inquadramento tra gli interventi edilizi di cui all'art. 3 del Dpr 380 /2001, che potrebbe anche non sussistere, basti pensare all'installazione di sensori, serrature, spioncini (cfr. la circolare n. 13/E del 6 febbraio 2001 per un elenco esemplificativo delle misure). La fruizione della detrazione per le spese sostenute per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, quindi, non consente di per sé di fruire dell'ulteriore detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
Nell'ipotesi, tuttavia, in cui le misure di prevenzione, per le loro particolari caratteristiche, siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di cui al citato art. 3, comma 1, lettere a), b), c), e d) del Dpr n. 380/2001 (rispettivamente, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), si ritiene possibile avvalersi anche dell'ulteriore detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, fermo restando che gli interventi di manutenzione ordinaria rilevano solo se effettuati sulle parti comuni di un edificio residenziale.
Detta verifica, concretizzando un accertamento fattuale sulla tipologia di intervento, deve essere effettuata caso per caso, con riferimento alla fattispecie concreta.

Federica De Martino – Agenzia delle Entrate

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