Diritto

Terzo settore, le Onlus scelgono come iscriversi nel Registro unico

A differenza di Odv e Aps non c’è una sezione specifica, la valutazione va effettuata in base ad assetto e attività svolta

di Gabriele Sepio

Per l’accesso delle Onlus al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) sono diverse le opzioni a seconda dell’organizzazione interna e delle entrate. Anzitutto, è necessario ricordare che per tale categoria di enti a differenza di associazioni di promozione sociale (Aps) e organizzazioni di volontariato (Odv) non è prevista una sezione ad hoc del Registro in quanto la qualifica Onlus è strettamente legata al regime fiscale di favore (Dlgs 460/1997) che verrà meno a partire dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione Ue (articolo 104 del Dlgs 117/2017 o Cts). Spetterà, dunque, a queste ultime individuare la sezione più confacente alle proprie esigenze.

Con la conseguenza che le Onlus che hanno come finalità primaria quella della raccolta fondi potranno valutare l’accesso nella sezione dedicata agli enti filantropici provvedendo ad adeguare i propri statuti in conformità alle disposizioni degli articoli 37, 38 e 39 del Cts.

Nel caso in cui, invece, vi sia una vera e propria organizzazione dell’ente con l’impiego significativo di dipendenti, potrà essere valutata l’opzione dell’impresa sociale. In questo caso, la Onlus dovrà adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del Dlgs 112/2017, provvedendo all’iscrizione nel Registro imprese. Requisito quest’ultimo che soddisfa anche l’accesso nel Runts. Tale scelta non comporterà lo scioglimento dell’ente né tantomeno obblighi di devoluzione del patrimonio (articolo 101, comma 8, del Dlgs 117/2017). Ulteriore soluzione per le Onlus che rispettino i requisiti per ottenere la qualifica di Odv o Aps è l’iscrizione nell’apposita sezione dedicata.

La sezione residuale

Diversamente se la Onlus non ritenga di avere le caratteristiche per rientrare in una delle sezioni in precedenza indicate, potrà iscriversi in quella residuale dedicata agli «altri enti del Terzo settore» (Ets). Anche in questo caso, si dovrà tener conto delle disposizioni previste dal Cts e adeguare il proprio statuto rendendolo compliant.

Terzo settore, le scelte delle Onlus per il registro unico

Le tempistiche

Infine, per quanto concerne le tempistiche di accesso al Runts le Onlus potranno procedere – previo adeguamento dello Statuto alle disposizioni del Cts – a partire dalla pubblicazione da parte dell’agenzia delle Entrate dell’elenco delle Onlus iscritte nell’Anagrafe e fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea sui nuovi regimi fiscali (articolo 34 del Dm 106/2020). In questo modo, potranno valutare se accedere subito al Runts o attendere l’abrogazione del regime fiscale di favore.

La qualifica

Nel primo caso, seppur tale scelta non avrà effetti devolutivi sul patrimonio, comporterà comunque la perdita della qualifica di Onlus e del relativo regime agevolativo. Pertanto, in attesa dell’operatività delle nuove disposizioni indirizzate agli Ets per la determinazione del reddito si applicheranno le regole ordinarie del Tuir.

Diversamente, qualora la Onlus opti per mantenere l’attuale qualifica sino all’abrogazione della relativa disciplina, l’efficacia delle modifiche statutarie per l’adozione della qualifica di Ets – incompatibili con la disciplina Onlus – dovrà essere rinviata al termine previsto dall’articolo 104, comma 2, del Dlgs 117/2017.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©