Contabilità

Terzo settore, primo via libera dal Consiglio dei ministri al Codice unico

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di Valentina Melis

Superare le norme fiscali stratificate negli anni per ciascuna tipologia di ente non profit e lasciarsi alle spalle anche il regime ad hoc previsto per le Onlus . Chiarire che cosa è attività non commerciale e che cosa invece è attività commerciale, fissando di conseguenza il regime di tassazione dei redditi della singola organizzazione.

Sono questi due obiettivi cardine del Codice del terzo settore, contenuto nello schema di decreto legislativo approvato ieri dal Consiglio dei ministri in attuazione della legge delega 106/2016 (articolo 1, comma 2, lettera b), insieme ad altri due schemi di decreto relativi al riordino del cinque per mille e dell’impresa sociale.

Il Codice introduce anche nuove agevolazioni: dall’aumento delle detrazioni e delle deduzioni per le donazioni al terzo settore, al “social bonus”, un super-credito d’imposta per le erogazioni a enti che che recuperano immobili pubblici inutilizzati, per arrivare ai titoli di solidarietà, che gli istituti di credito potranno emettere per sostenere le attività del non profit. Ma andiamo con ordine.

Il Codice unico, di 103 articoli, si sostituisce alle discipline diverse previste per le singole categorie di enti non profit. Quando entrerà in vigore, saranno abrogate ad esempio, la legge quadro sul volontariato (la 266/1991), quella sulle associazioni di promozione sociale (la 383/2000) e le disposizioni sulle Onlus (contenute nel Dlgs 460/1997).

Sarà istituito un Registro unico nazionale del terzo settore, al quale gli enti dovranno iscriversi per avvalersi di finanziamenti pubblici, raccogliere fondi con sottoscrizioni, esercitare attività convenzionate o accreditate con la Pa e beneficiare delle agevolazioni fiscali. Nel registro ci saranno sezioni per: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali (incluse le cooperative sociali), reti associative, società di mutuo soccorso, altri enti del Terzo settore.

Il registro unico però avrà tempi lunghi: il ministero del Lavoro ha infatti un anno per definire in un decreto le procedure di iscrizione e le regioni avranno poi 180 giorni per mettere a punto le proprie leggi e la struttura informatica. Nel frattempo, il requisito dell’iscrizione al registro si intende soddisfatto con l’iscrizione in uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

Debuttano nel 2018 i nuovi sconti fiscali a beneficio degli enti del terzo settore, mentre c’è bisogno del via libera della Commissione europea per il debutto di altre due disposizioni (probabilmente dal 2019): il regime forfettario per la determinazione del reddito degli enti del terzo settore (potranno applicare ai ricavi conseguiti con attività commerciali, coefficienti di redditività graduati in base all’entità dei ricavi stessi) e i titoli di solidarietà: obbligazioni e altri titoli di debito, non collegati a strumenti derivati, che potranno essere emessi per sostenere le attività del terzo settore.

Lo schema di decreto che riordina la disciplina del cinque per mille allarga la platea dei beneficiari a tutti gli enti del terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale, lasciando inalterati gli altri settori di destinazione, come la ricerca e i Comuni. Gli enti beneficiari dovranno pubblicare sul proprio sito gli importi percepiti e il relativo rendiconto. In caso di inadempimento è prevista una diffida ad adempiere entro 30 giorni e, nei casi più gravi, una sanzione pari al 25% del contributo percepito.

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