Professione

Terzo settore, i rilievi del Consiglio di Stato sul decreto correttivo

di Gabriele Sepio

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere sullo schema di decreto correttivo al Codice del Terzo settore (Ctd), in attesa del nulla osta definitivo della Camera sulla proroga a dicembre 2018 del termine finale per l’approvazione.

Acquisto e perdita della personalità giuridica e osservazioni sulle misure fiscali: questi i punti salienti attorno ai quali ruotano le osservazioni del CdS. La prima questione riguarda la procedura semplificata per l’acquisizione della personalità giuridica, in base alla quale gli enti possono ottenere il riconoscimento al momento dell’iscrizione nel Registro unico (Runts), previa verifica del notaio della sussistenza dei requisiti. Questo nuovo sistema è alternativo all’iter del Dpr 361/2000, che prevede il controllo da parte di Prefettura e Regioni. In un’ottica di coordinamento tra le due procedure, lo schema di decreto correttivo prevede che gli enti che si iscrivono al Runts vengano cancellati dal precedente registro delle persone giuridiche: ciò comporterebbe tuttavia, la perdita della personalità giuridica in caso di una eventuale cancellazione.

Proprio su quest’ultima previsione si sono incentrati i rilievi del CdS, che evidenzia come alla cancellazione dell’ente dal Runts non possa conseguire la perdita della personalità giuridica, ma la sospensione dell’iscrizione dal precedente registro, così da evitare l’automatica perdita del riconoscimento in caso di cancellazione. Con riferimento alla parte fiscale, il CdS si sofferma sull’estensione dell’ambito applicativo dei titoli di solidarietà, riservato nella versione originaria agli Ets non commerciali ed estesi con il correttivo a tutti gli Ets. Il CdS critica tale ampliamento che avrebbe carattere sostanzialmente innovativo (e non correttivo).

Stando alle osservazioni del CdS, inoltre, anche le modifiche alle agevolazioni per chi effettua erogazioni liberali a favore del Terzo settore avrebbero carattere innovativo. Anche in questo caso va sottolineato, tuttavia, che il correttivo non sembra ampliare il perimetro dei benefici, concessi già nell’attuale formulazione a chi effettua erogazioni liberali a favore di cooperative sociali ed imprese sociali costituite in forma non societaria (articolo 83, comma 6, Cts). Si ritiene quindi che le modifiche proposte non amplino l’ambito applicativo, consentendo invero una formulazione più chiara del testo della norma.

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