Titoli Aim, tassa di successione basata sul prezzo di mercato
Le azioni negoziate sull'Aim sono da valutare, ai fini dell'imposta di successione e donazione, come si valutano le azioni quotate nei mercati regolamentati nonostante che l'Aim non lo sia . Lo afferma la risposta a interpello n. 514 dell'11 dicembre 2019 intervenendo in una questione che non aveva mai finora visto prese di posizione ufficiali da parte dell'amministrazione.
Il problema si pone in quanto l'articolo 16 del Testo unico dell'imposta di successione e donazione (decreto legislativo 346/1990) distingue tra:
«titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto» i quali concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta di successione secondo «la media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell'ultimo trimestre anteriore all'apertura della successione»;
azioni «non quotate in borsa né negoziate al mercato ristretto» che partecipano alla determinazione della base imponibile dell'imposta di successione in relazione al «valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell'ente o della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato».
In verità, il “mercato ristretto” è espressione di un'epoca superata in quanto un simile contesto mercantile oggi non esiste più. Quanto alla Borsa, oggi ha senso distinguere tra titoli quotati in mercati regolamentati e titoli quotati in mercati non regolamentati. I primi sono gestiti da società di gestione del mercato autorizzate dalla Consob, le quali adottano un regolamento approvato dalla medesima autorità di vigilanza: nel contesto italiano, i mercati regolamentati sono pertanto quelli organizzati e gestiti da Borsa Italiana Spa (il Mercato telematico azionario, nei suoi vari segmenti Blue Chip, Star, Standard, Mtf; il Sedex; il Trading After Hours; il Mot; il mercato Idem) e quelli organizzati e gestiti da Mts Spa e da Tlx Spa.
Non risultando, dunque, il mercato Aim compreso nell'elenco dei mercati regolamentati, dovrebbe ritenersi che non è un mercato regolamentato. Con la conseguenza, appunto, che, ai fini dell'imposta di successione e donazione, i titoli negoziati all'Aim non dovrebbero essere valutati con il criterio del “prezzo di mercato”.
Senonché l'agenzia delle Entrate osserva che quando la legge in tema di imposta di successione fa riferimento alle quotazioni di mercato, intende con ciò semplificare il processo di valutazione dei titoli da parte degli eredi tenuti a presentare la dichiarazione di successione. Ne consegue che è da considerare irrilevante la circostanza che i titoli siano negoziati in mercati regolamentati ovvero non regolamentati, dovendosi invece dare preminente rilievo alla circostanza che i titoli siano o meno quotati o negoziati. Allora anche la negoziazione all'Aim sarebbe rilevante al fine di trarre dal valore di quotazione e non dal valore del patrimonio netto contabile la base imponibile per il calcolo dell'imposta di successione e donazione.
Agenzia delle Entrate, risposta 514/2019