Contabilità

Titoli, pronte le regole Ivass per evitare la svalutazione

Pubblicata online la versione finale del regolamento. Per gli acquisti effettuati nel corso del 2022 rileva il costo di acquisizione

L’Ivass, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ha pubblicato sul proprio sito la versione definitiva del Regolamento relativo alla possibilità di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante.

Il Regolamento, previsto dall’articolo 45 del decreto semplificazioni, Dl 73/22, era già in consultazione dal 12 agosto: la versione finale, che riporta il numero 52 del 30 agosto, non contiene novità rispetto alla bozza, con la sola evidenza della legge 122 del 4 agosto 2022, di conversione del decreto legge 73/2022.

La possibilità di non svalutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio in base al loro valore d’iscrizione come risulta dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, riguarda i bilanci di esercizio redatti in base alle norme interne: resta escluso il bilancio consolidato redatto in base ai principi internazionali Ias/Ifrs.

La norma non può essere applicata se le perdite hanno carattere di durevolezza: inoltre, riguarda non solo i singoli titoli presenti nell’ultimo bilancio regolarmente approvato, ma anche quelli acquistati nel corso del 2022 per i quali si fa riferimento al costo di acquisizione.

Sono confermate le modalità di utilizzo della deroga, già applicabile alle relazioni semestrali in via di approvazione, in capo all’organo amministrativo con coinvolgimento dei responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale.

Nella nota integrativa, relativa al bilancio 2022, o nel commento alla relazione semestrale delle «Informazioni sulla gestione» sono riportate le informazioni degli effetti derivanti dall’eventuale cessione dei titoli nel corso del semestre successivo alla data di riferimento e quelli derivanti dalla valutazione dei titoli alla data di riferimento successiva.

Le imprese di assicurazione destinano a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione al netto del relativo onere fiscale (da evidenziare nella nota integrativa, distintamente per gestioni danni e vita): se gli utili dell’esercizio o le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non sono sufficienti a costituire la riserva, l’impresa destina a tal fine utili degli esercizi successivi.

Per la determinazione dell’eventuale componente variabile della remunerazione a favore dell’organo amministrativo, dell’alta direzione, delle funzioni fondamentali e del personale rilevante dell’impresa, si considerano i risultati reddituali prima dell’esercizio della facoltà di deroga.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©