Torna il bonus sanificazione da giugno ad agosto: chance anche per bed and breakfast e case vacanze
Il Dl Sostegni-bis prevede un credito d’imposta del 30% fino a un massivo di 60mila euro, ma viste le risorse è ipotizzabile un meccanismo a prenotazione come nella precedente versione
Il decreto Sostegni-bis, approvato dal Consiglio dei ministri del 20 maggio, ripropone il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (Dpi) che è stato uno dei crediti d’imposta più richiesti nel corso del 2020 anche se le limitate risorse a disposizioni e il meccanismo di prenotazione lo hanno reso spesso di importo modesto.
La finalità è la stessa del precedente tax credit sanificazione disciplinato dall’articolo 125 Dl 34/2020 ovvero quella di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19.
Il nuovo credito d’imposta spetta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.
I potenziali beneficiari
Il tax credit compete alle imprese, ai lavoratori autonomi, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo previsto dall’articolo 13-quater, comma 4, del Dl 34/2019.
Questi ultimi sono i privati proprietari di un immobile, agevolati anche nella precedente versione, utilizzato per affitti brevi, quali le case vacanze o i B&B gestiti da privati in forma non imprenditoriale e le altre unità abitative ammobiliate ad uso turistico.
Il credito d’imposta può arrivare ad un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021. Il limite massimo di 60mila euro per beneficiario è riferito, come nella precedente edizione, all’importo del credito d’imposta e non a quello delle spese ammissibili. Ne deriva che il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetterà nella misura del 30 per cento delle spese ammissibili sostenute, ove l’ammontare complessivo delle stesse sia inferiore o uguale a 200mila euro. Diversamente, nel caso in cui dette spese siano superiori a tale ultimo importo, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo di 60mila euro.
Le spese agevolabili
Sono agevolabili le spese sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate sia dai soggetti impresa sia dai privati che locano le strutture ricettive extralberghiere;
c) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
d) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
e) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
f) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Risorse limitate
I potenziali fruitori dovranno però attendere un provvedimento delle Entrate che dovrà stabilire i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di 200 milioni per l’anno 2021.
Si ricorda che nel vigore del precedente tax credit sanificazione la particolare procedura prevista dal provvedimento delle Entrate del 10 luglio 2020 aveva comportato il riconoscimento di un tax credit pari al 9,39% circa a fronte di una domanda rendicontata per 2.130.963.570 euro totali, percentuale elevata al 28,3% circa dopo il rifinanziamento delle risorse disponibili per 403 milioni ad opera del Dl 104/2020.
Non è possibile fornire delle previsioni certe dell’ammontare del tax credit, si evidenzia solamente che l’attuale versione prevede la riduzione della percentuale spettante dal 60 al 30% ma al contempo viene circoscritto anche il periodo di vigenza del tax credit, limitato ai tre mesi estivi.
Le modalità di utilizzo
Il nuovo credito d’imposta sanificazione andrà indicato, al pari del precedente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione con F24. Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non si applicano i limiti alla compensazione stabiliti dall’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007 (250mila euro per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU) e di cui all’articolo 34 della legge 388/2000 (limite che proprio il decreto Sostegni-bis porta a 2 milioni di euro nel 2021).