Imposte

Transfer price, Assonime: imprese in perdita da salvare

di Giacomo Albano

Non vanno automaticamente escluse dai soggetti comparabili tutte le società che, per occasionali periodi di imposta, si presentino fisiologicamente in perdita, a condizione, ovviamente, che la perdita non sia espressione di un fenomeno patologico.

È una delle indicazioni che emerge dal documento Assonime n. 4/2018, in risposta alla consultazione pubblica dello schema di decreto in materia di prezzi di trasferimento. L’associazione osserva che le linee guida Ocse prevedono che l’impresa indipendente, per essere considerata comparabile, non deve presentare perdite «ricorrenti». In sede di verifica si assiste al contrario alla sistematica esclusione di soggetti in perdita (a volte anche per un solo anno) dalla selezione di quelli comparabili.

L’auspicio è quindi che il decreto possa disciplinare in maniera più puntuale i profili di comparabilità, al di là del generico richiamo iniziale ai cinque fattori, anche in relazione ai soggetti in perdita e all’area geografica ritenuta più idonea.

Il documento si sofferma anche sui profili temporali di comparabilità, suggerendo che venga chiarita la necessità di basarsi sui dati che erano nella disponibilità dell’impresa nel periodo in cui l’operazione è stata realizzata. Infatti, l’assenza di coincidenza temporale dei dati può condurre l’amministrazione ad un risultato che l’impresa non avrebbe potuto ricavare con i dati a propria disposizione alla data dell’operazione.

Andrebbe inoltre inserito espressamente l’obbligo in capo all’ufficio di motivare le ragioni che hanno determinato la necessità di utilizzare comparabili diversi da quelli utilizzati dall’impresa, così come la scelta di un diverso metodo di determinazione del prezzo di libera concorrenza.

Il documento si sofferma poi sull’articolo 6 della bozza, dove si stabilisce che un’operazione si considera conforme al principio di libera concorrenza qualora il relativo indicatore finanziario sia compreso nell’intervallo che risulta dall’applicazione del metodo più appropriato.

Il principio di carattere generale per cui tutti i valori dell’intervallo possono essere considerati valori di libera concorrenza dovrebbe comportare, secondo Assonime, il superamento della prassi delle Entrate di posizionare l’impresa sulla mediana.

Proprio al fine di chiarire ogni residuo dubbio sulla questione il documento suggerisce di prevedere espressamente che, nelle ipotesi in cui l’ufficio determini un diverso intervallo rispetto a quello individuato dal contribuente, la rettifica comporta esclusivamente il «riposizionamento» dell’indicatore finanziario sul valore del nuovo intervallo più vicino a quello originariamente individuato dall’impresa.

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