Transfer price, l’istanza sulla rettifica estera «guarda» anche alle procedure amichevoli
Il cantiere del transfer pricing apre una vista anche sulle procedure amichevoli. L’istanza di riconoscimento di una variazione in diminuzione del reddito a fronte di una rettifica estera in aumento potrà contenere anche la richiesta di attivazione delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni o dalla Convenzione in materia relativa agli utili di imprese associate (in buona sostanza le Map, mutual agreement procedure) qualora la domanda non vada a buon fine. Istanza di riconoscimento per la quale non sarà necessario che alla data di presentazione la rettifica estera in aumento sia già definitiva. Anche se la certificazione della definitività (elemento imprescindibile) dovrà essere presentata durante il procedimento per il riconoscimento delle maggiore imposte pagate all’estero che le Entrate (e nello specifico l’ufficio accordi preventivi e controversie internazionali) dovranno concludere nel termine perentorio di 180 giorni dal ricevimento dell’istanza (anche se sono ammesse sospensioni in caso di attivazione degli strumenti di cooperazione internazionale tra amministrazioni fiscali). Conclusione che potrà avvenire con un parere di riconoscimento o di mancato riconoscimento. Mentre in caso di mancata risposta varrà la regola del silenzio-rifiuto. Si tratta di alcuni dei correttivi alla bozza di provvedimento delle Entrate sul transfer pricing che sono stati discussi ieri da rappresentanti dell’amministrazione finanziaria e di associazioni di categoria e studi professionali durante il tavolo di confronto al Mef sul pacchetto relativo ai prezzi di trasferimento.
La documentazione
Un pacchetto che si compone anche di un decreto del ministero dell’Economia che di fatto traccia le nuove linee guida allineandole all’Ocse. Uno schema di Dm oggetto già di alcuni correttivi a seguito delle indicazioni emerse durante la consultazione pubblica conclusasi il 21 marzo scorso. Tra le modifiche segnalate ieri c’è anche un articolo aggiuntivo (rispetto alla versione precedente) sulla documentazione predisposta ai fini del transfer pricing. Di particolare rilievo la precisazione che la stessa sarà considerata idonea in tutte quelle circostanze in cui fornisca agli organi di controllo i dati e gli elementi necessari a un’analisi dei prezzi di trasferimento praticati, a prescindere dalla circostanza che il metodo per determinarli o la selezione dei punti di riferimento (i cosiddetti comparabili) adottati siano diversi da quelli individuati dall’amministrazione finanziaria. Così come l’idoneità resta salva anche in presenza di omissioni o inesattezze parziali che non compromettono, però, l’attività di controllo.
Un’altra novità è l’inserimento di una disciplina semplificata per servizi a basso valore aggiunto (con una sorta di “mini-catalogo” per definirli) in presenza di un’apposita documentazione. Così come si punta a inserire una possibilità di prova contraria in caso di posizionamento dell’intervallo di valori.
I prossimi passaggi
La road map prevede ora un’approvazione in tempi rapidi del decreto, naturalmente tenendo conto anche dell’attuale contesto politico-governativo. A questo si affiancherà anche il via libera finale al provvedimento delle Entrate. Inoltre l’Agenzia provvederà a predisporre una o più circolari che andranno a integrare anche gli aspetti più tecnici dei documenti oggetto della consultazione, come precisato dal capo della divisione Contribuenti, Paolo Valerio Barbantini.
«Il lavoro è stato concepito a livello multidimensionale ed è parte di un progetto più ampio che nel mese di giugno sfocerà in una formazione congiunta GdF ed Entrate per fare in modo che il nuovo corso si trasferisca anche sul territorio», ha spiegato in conclusione Raffaele Russo, senior advisor del ministro Padoan e coordinatore del gruppo di lavoro.