Imposte

Transfer pricing, opzione al bivio tra corsa all’invio e ultimi ritocchi

La circolare 15/E impone attenzione anche a chi ha già apposto la marca temporale

di Massimo Bellini e Giusy Bochicchio

Sono numerose le imprese che non hanno ancora esercitato l’opzione per gli oneri documentali in tema di transfer pricing relative all’esercizio 2020 entro il termine dello scorso 30 novembre. Anche se non sono state concesse proroghe, la circolare 15 /E ha confermato la possibilità di presentare entro 90 giorni una dichiarazione tardiva o integrativa/sostitutiva indicando nella stessa il possesso della documentazione e apponendo la firma elettronica con marca temporale su Masterfile e Documentazione nazionale. È fatta salva l’applicazione delle sanzioni e del ravvedimento operoso.

Remissione e modifiche

È stata chiarita l’applicabilità dell’istituto della remissione in bonis, che consente di comunicare il possesso della documentazione entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, ad esempio nel modello Redditi 2022 per l’esercizio 2020. È richiesto al contribuente di predisporre comunque la documentazione con marca temporale al più tardi entro i 90 giorni dalla scadenza ordinaria, per cui l’applicazione pratica di tale istituto è di fatto limitata a casi di mera dimenticanza dell’opzione.

La documentazione può inoltre essere modificata in momenti successivi, entro i termini stabiliti dall’articolo 43 del Dpr 600/73, con dichiarazione integrativa a sfavore se il contribuente ha correttamente aderito entro i termini ordinari o nei 90 giorni successivi, anche avvalendosi della remissione in bonis. In tal caso, i documenti integrati devono essere firmati nuovamente entro la data dell’integrativa. Qualora vi siano delle contestazioni l’esimente sanzionatoria si applica anche agli importi oggetto d’integrazione se la documentazione è considerata idonea. In alternativa, il contribuente può optare per il ravvedimento operoso, senza possibilità di richiedere a rimborso le sanzioni, a prescindere dal giudizio di idoneità. Si tratta di un cambio di interpretazione che potrebbe valere anche per il passato visto che le norme sulle sanzioni sono invariate.

Informazioni chieste dalla 15/E

La circolare ha previsto nuove informazioni da inserire nel set documentale. Si tratta ad esempio del numero di risorse assegnate a ciascuna funzione aziendale, da riportare nel paragrafo riguardante la struttura operativa nella Documentazione nazionale, o dei dati sui finanziamenti con terzi da inserire nel paragrafo 4.1 del Masterfile. Le indicazioni sono arrivate oltre i termini utili per molti contribuenti che avevano già predisposto il set documentale con la marca temporale.

Sono comunque informazioni che, anche se omesse o non complete, non dovrebbero inficiare l’idoneità della documentazione, che si deve basare su elementi sostanziali e fornire al Fisco gli elementi necessari per le verifiche a prescindere da eventuali omissioni o inesattezze parziali. Peraltro, i verificatori hanno ampia facoltà di richiedere informazioni aggiuntive durante i controlli.

Idoneità per transazioni

Una novità sull’idoneità è contenuta nel par. 11 della circolare, che determina un cambio di paradigma totale rispetto al vecchio regime. Si precisa infatti che il giudizio di idoneità può riguardare anche singole transazioni, qualora le informazioni sulle stesse siano non complete o non conformi, senza pregiudicare un eventuale giudizio positivo su altre transazioni analizzate nei medesimi documenti. In sostanza si passa dal vecchio regime, che richiedeva la sostanziale completezza delle analisi e per cui la valutazione di idoneità riguardava l’intero set documentale ad un regime in cui il contribuente stesso può decidere quali transazioni documentare.

Il Fisco valuterà poi l’idoneità separatamente per ciascuna transazione che si è scelto di documentare. Rimane il dubbio che, qualora la documentazione sia considerata non conforme nelle parti generali (ad esempio, capitolo 1 della Documentazione nazionale o Masterfile), il giudizio di idoneità possa riguardare l’intero set documentale. Tuttavia, dovrebbe trattarsi di casi limite visto che la circolare prevede espressamente che, ai fini del giudizio di idoneità, la sezione più rilevante è proprio quella relativa all’accurata delineazione delle transazioni, inclusa l’analisi funzionale e di comparabilità, ovvero la parte di analisi specifica per ciascuna transazione.

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