Imposte

Trasformazione delle Dta anche nel conferimento

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di Marco Piazza

La facoltà alle società, che entro il 31 dicembre 2021 cedano a titolo oneroso crediti verso debitori inadempienti, di trasformare in crediti d’imposta le imposte differite corrispondenti alle perdite fiscali e alle eccedenze Ace non ancora utilizzate vale anche se i crediti sono oggetto di un conferimento. Infatti, la formulazione della norma (articolo 44-bis del Dl 34/2019) fa generico riferimento alle ipotesi di cessione «a titolo oneroso» di crediti deteriorati senza ulteriori precisazioni, né relative alla natura dei crediti deteriorati (ad esempio, commerciale o finanziaria); né all’origine degli stessi (interna o acquisiti da terzi), né a specifici schemi negoziali da adottare per la cessione. Pertanto, ai fini dell’agevolazione, assume rilevanza qualsiasi «negozio giuridico» che concretizzi un «trasferimento a titolo oneroso» del credito, comprese le ipotesi, di conferimento. Lo conferma la risposta a interpello 868/2021 delle Entrate relativa al caso di una banca che ha apportato crediti deteriorati ad alcuni fondi comuni d’investimento riservati.

La risposta afferma anche, per la prima volta in modo esplicito, che nel calcolo del plafond entro il quale è ammessa la trasformazione delle imposte differite (il 20% del valore nominale dei crediti ceduti) non si deve tener conto degli interessi scaduti nonostante facciano parte del credito ceduto. Si teme che, a maggior ragione, debbano essere esclusi gli addebiti delle spese di recupero del credito e gli interessi moratori.

L’interpretazione (basata principalmente su definizioni contenute nell’Oic 15) ha destato preoccupazione negli operatori bancari. Nella maggior parte dei casi, i sistemi contabili – impostati per soddisfare le regole Ias/Ifrs – non consentono di isolare, dall’importo complessivo ceduto, l’entità del credito erogato al netto dei rimborsi in linea capitale.

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