Adempimenti

Trasformazioni agevolate: Snc con modello «nuovo»

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di Giorgio Gavelli e Fabio Giommoni

Per le trasformazioni agevolate in società semplice poste in essere nel corso del 2016, il comportamento dichiarativo dipende dalla forma giuridica di partenza, differenziandosi tra società di capitali e società di persone.

La trasformazione da società di persone commerciale (Snc o Sas) in società semplice non determina alcuna interruzione del periodo d’imposta, per cui, in applicazione delle regole di cui agli articoli 170 Tuir e 5-bis Dpr 322/98, l’operazione non comporta un doppio obbligo dichiarativo, ma si presenta un unico modello Redditi al termine dell’ordinario periodo d’imposta. In caso di operazione realizzata nel 2016, quindi, si presenta un solo modello Redditi SP 2017, compilando il quadro RF (o RG, in caso di contabilità semplificata) sino alla data di effetto della trasformazione, e poi i quadri (RA, RB, RL, eccetera) dedicati ai redditi diversi da quelli d’ impresa. Questa conclusione è stata confermata da una risposta ad interpello resa dalla Dre Piemonte (prot. 901-535/2016), e non si può estendere alla trasformazione della società di capitali in società semplice. Infatti, in quest ’ultimo caso si passa da soggetto Ires ad una entità non soggetta a tale tributo, per cui l’interruzione del periodo d’imposta è inevitabile e vanno presentate due dichiarazioni.

Ad esempio, per le trasformazioni con effetto nel 2016, occorre presentare un modello (“vecchio”) Unico società di capitali 2016 (sino alla data di effetto dell’operazione straordinaria) e un modello (“nuovo”) Redditi società di persone 2017 (dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo d’ imposta).

Guarda l’esempio: la gestione dichiarativa della trasformazione

Le trasformazioni agevolate possono essere realizzate:

• entro il 30 settembre 2016, in base all’articolo 1, comma 115, della legge 208/2015;

• successivamente, ed entro il 30 settembre 2017, in base all’articolo 1, comma 565, della legge 232/2016.

In entrambi i casi i soci della trasformata dovevano esser tali al 30 settembre 2015, non essendo ammesso l’ingresso successivo di nuovi soci. È invece possibile il mutamento della caratura della partecipazione tra i soci (circolare 26/E/2016).

L’operazione è riservata alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni indicati dal legislatore come assegnabili. Dal lato pratico, verificare quest’ultimo requisito non è semplice, per cui il Notariato (studio 20-2016/T) ha suggerito di far riferimento ai parametri richiesti alle «immobiliari di gestione» dall’articolo 4, comma 4, del Dlgs 147/2015.

I componenti straordinari emergenti dalla trasformazione (che derivano dall’ uscita dei beni dal regime d ’impresa e sono quantificati con riferimento al costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi) vanno distinti tra plus/minusvalori:

• riguardanti i beni agevolati (immobili e beni mobili strumentali), cui si applicano le stesse regole dell’assegnazione (imposta sostitutiva dell’8% o del 10,5%, possibilità per gli immobili di adottare il valore catastale, eccetera);

• afferenti gli altri beni, ai quali si applicano le ordinarie regole della destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (per l’Agenzia, l’operazione comporta necessariamente la chiusura della partita Iva).

A questi oneri occorre aggiungere l’imposta sostitutiva del 13% su tutte le riserve in sospensione d’imposta, in quanto il regime di sospensione fiscale cessa con la trasformazione (quadro RQ del modello dichiarativo). Per le sole società di capitali, va aggiunta la tassazione in capo ai soci di tutte le riserve di utili, poiché esse si intendono distribuite nel periodo d’ imposta successivo a quello di trasformazione.

Ai sensi del comma 118 dell’articolo 1 della legge di Stabilità 2016 (la 208/2015), il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate viene aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva, riducendo il capital gain imponibile in caso di successiva cessione delle quote della società semplice.

Altra peculiarità della trasformazione consiste nella mancata interruzione del quinquennio di possesso degli immobili cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir, disposizione che si applica alla società semplice emergente dall’operazione. Essa, pertanto, potrà cedere gli immobili oltre i cinque anni dall’originaria acquisizione (in capo alla società di persone o di capitali trasformata) realizzando un reddito diverso non imponibile, che dovrebbe mantenere tale caratteristica anche se distribuito ai soci. Quest’ultimo principio, contenuto nella risposta ad interpello da parte della Dre Lombardia 904/91/2013, andrebbe ufficializzato a livello centrale.

Guarda l’esempio: la gestione dichiarativa della trasformazione

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