Trasparenza generalizzata per i dividendi pagati a società semplici
Nel decreto liquidità in elaborazione la distrubuzione dei dividenti in presenza di soggetti esteri
Con un auspicato intervento legislativo, il decreto liquidità risolverà il problema dei dividendi distribuiti da società di capitali residenti in Italia a società semplici con soci non residenti e di quelli distribuiti da società estere alle società semplici italiane per la quota imputabile ai soci residenti. Viene così esteso lo speciale regime di trasparenza (look through) previsto dall'articolo 32-quater del Dl 124/2019. Il nuovo regime riguarderà anche la quota di dividendi imputabili agli enti non commerciali, i quali concorreranno integralmente alla formazione dell'imponibile dell'ente.
Per ottenere questo risultato viene modificato il comma 1 dell'articolo 32-quater con l'aggiunta, tra l'altro, di disposizioni specifiche per i dividendi imputabili agli enti non commerciali e ai non residenti. Confermata, inoltre, l'applicazione delle disposizioni sulla tassazione integrale dei dividendi proventi da Paesi a fiscalità privilegiata, con l'introduzione di un nuovo comma 1-bis.
Non è chiaro, tuttavia, quale sia ormai l'utilità delle norme di dettaglio contenute nel comma 1, lettere da a) a e), ora che il regime di speciale trasparenza è stato esteso a tutte le tipologie di dividendi a prescindere dalla residenza dei soci della società semplice. Infatti, non tutte le casistiche regolamentate dagli articoli 89 del testo unico e 27 del Dpr 600/73 sono declinate espressamente nel testo rivisto dalla norma; ciò rischia di creare incertezze. Per fare solo alcuni esempi, non è chiaro se la quota imputabile alle società di capitali dei dividendi distribuiti dalle Siiq continui a essere soggetta a ritenuta d'acconto e tassazione integrale in capo alla società di capitali. Quanto ai proventi su strumenti finanziari partecipativi esteri, poi, non è chiaro se e come si applichi l'articolo 89, commi 3-bis e 3 ter, considerato che non pare sussistano i presupposti per l'applicazione della direttiva “madre figlia”; non è chiaro neanche perché la ritenuta d'imposta non sia stata estesa anche alla quota di dividendi imputabili ai soggetti esenti da Ires (articolo 27, comma 5 del Dpr. 600/73). E continua a non essere chiara la procedura da adottare quando una società semplice sia socia di un’altra società semplice.
Vi sono altre implicazioni di cui si dovrà tener conto: i dividendi di fonte estera imputabili a non residenti dovrebbero essere esclusi da imposizione per effetto dell'articolo 23, comma 1 lettera b) del Testo unico; dovrebbero essere applicabili le convenzioni contro le doppie imposizioni con il paese di residenza del socio della società semplice (commentario Ocse all'articolo 4, par. 8.13).
È auspicabile che in sede di conversione sia chiarito su quale soggetto incomba l'obbligo di certificazione degli utili non assoggettati a ritenuta d'imposta o imposta sostituiva (modello Cupe) e la conseguente indicazione dei dati del socio della società semplice nel quadro SK del modello 770.
Non è pensabile che questa responsabilità sia accollata all'emittente o all'intermediario finanziario che interviene nei pagamenti di dividendi su azioni in deposito accentrato, basandosi su dati forniti dalla società semplice. Se la questione non potesse essere risolta in via interpretativa, estendendo alle società semplici la procedura già collaudata per le fiduciarie, sarebbe opportuno un emendamento all'articolo 32-quater che identifichi nella società semplice il destinatario degli adempimenti di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3, 6-ter e 6-quater del Dpr 22 luglio 1998, n. 322.