Adempimenti

Tre livelli per il tasso di mora

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di Adriano Melchiori

Cambia, ai fini antiusura, la maggiorazione media dei tassi di mora contrattuali rispetto ai tassi corrispettivi. Dalla maggiorazione unica pari a 2,1 punti percentuali, risalente all'indagine statistica condotta da Banca d'Italia e Uif nel 2002, si passa, dal 1°gennaio 2018, a tre livelli di maggiorazione dei tassi di mora, pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti per le operazioni di leasing e a 3,1 punti per tutte le altre categorie di operazioni.

Lo stabilisce il decreto 21 dicembre 2017 del dipartimento del Tesoro, precisando che i nuovi dati sono forniti a fini conoscitivi e che si basano sulla rilevazione statistica campionaria chiusa nel 2017, condotta da Banca d'Italia, d'intesa con il ministero dell'Economia, su contratti accesi nel secondo trimestre 2015.

Il decreto ricorda che i tassi effettivi globali medi (Tegm), indicati per ciascuna categoria di operazioni, non sono comprensivi degli interessi moratori contrattualmente previsti. La loro esclusione dal calcolo del Teg, infatti, è stata motivata dalla circostanza che non sono dovuti al momento dell'erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. È assodato, comunque, che gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura, posto che a tal fine sono da considerare gli interessi a qualunque titolo convenuti, come sancito dall'interpretazione autentica del decreto legge 394/2000. È invece da escludersi, in base all'indirizzo prevalente della magistratura e alle decisioni dell'Abf, la possibilità teorica di sommare gli interessi corrispettivi agli interessi di mora per rilevare l'eventuale superamento del tasso soglia.

La presenza della maggiorazione per mora nei decreti trimestrali sui tassi soglia è criticata da chi, a prescindere dalla disomogeneità delle rilevazioni, ritiene arbitraria e ingiustificata l'individuazione di soglie diversificate in base alla natura degli interessi (corrispettivi o moratori).

Diversa la posizione assunta da Mef e Banca d'Italia. Quest'ultima, con comunicazione del 3 luglio 2013, ha evidenziato l'assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia per gli interessi moratori e la necessità di evitare il confronto tra tassi disomogenei. Pertanto ha adottato, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio base di calcolo dei tassi soglia, integrato con le maggiorazioni per gli interessi di mora. In definitiva, Banca d'Italia considera che il Teg medio dell'operazione deve essere incrementato delle maggiorazioni per mora; il risultato va poi aumentato di un quarto e di ulteriori 4 punti percentuali, con il limite massimo di 8 punti percentuali rispetto al Teg medio iniziale.

Sul piano operativo, considerati anche i possibili risvolti penali, gli intermediari pare privilegino scelte prudenziali al riguardo, evitando di applicare sui rapporti interessi di mora maggiori dei tassi soglia di riferimento.

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