Contabilità

Tregua fiscale, studi in attesa del nuovo calendario ufficiale

Proroga in arrivo per il ravvedimento speciale e la sanatoria errori formali. Da monitorare anche l’allungamento della finestra per la definizione degli atti

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

Più tempo per le sanatorie in scadenza a fine mese (ma non solo). È questo il quadro annunciato nei giorni scorsi e in attesa di ufficializzazione in un prossimo Consiglio dei ministri, atteso per domani. Grande attenzione anche al possibile allungamento del termine riferito agli atti (Pvc, atti di accertamento e di recupero) che possono fruire dell’adesione e della definizione agevolata di cui ai commi da 179 a 185 della legge di Bilancio 2023.

Per la verità, la proroga era nell’aria praticamente da subito: tutte le sanatorie degli ultimi vent’anni hanno sempre avuto uno o più differimenti oltreché l’ampliamento dei termini di riferimento. Peraltro, in relazione alle definizioni in scadenza a fine marzo va detto che non pare abbiano registrato – fino a qui – un particolare appeal.

Per la sanatoria delle irregolarità formali, la sensazione è che per molti si tratti di una sorta di “premio assicurativo”, specie dopo gli ultimi chiarimenti delle Entrate. Va ricordato che per il perfezionamento della sanatoria è necessario il pagamento di 200 euro per ciascun anno d’imposta (si può anche pagare in due rate di pari importo) e la rimozione dell’irregolarità, quest’ultima (attualmente) entro il termine del 31 marzo 2024. Nel provvedimento attuativo è stato tuttavia specificato che non occorre provvedere ad alcuna regolarizzazione laddove ciò «non sia possibile o necessario avuto riguardo ai profili della violazione formale». Nella circolare 6/E/2023 è stato confermato quanto già indicato nella precedente circolare 11/E/2019, rilevando che la rimozione dell’irregolarità non è richiesta ogniqualvolta è la stessa disposizione “punitiva” che dispone la sola irrogazione delle sanzioni: il che accade, per la verità, sostanzialmente sempre.

In pratica, basterà pagare i 200 euro per periodo d’imposta per ritenere di avere sanato tutte le infrazioni formali, perlomeno quelle riconosciute come tali dalle Entrate. A proposito della sanatoria delle irregolarità formali, si rileva che, secondo alcune anticipazioni, vi sarebbe allo studio una forma di definizione ad hoc anche per gli atti di contestazione di cui all’articolo 16 del Dlgs 472/1997. Tuttavia, va tenuto conto che in tutti i casi in cui gli atti di contestazione non si sono resi definitivi al primo gennaio scorso, è verosimile che gli stessi possano rientrare nella sanatoria delle irregolarità formali. La procedura dell’atto di contestazione si applica infatti solo nei riguardi delle sanzioni non collegate al tributo. Senonché, nella generalità dei casi, queste sono proprio riferite alle violazioni formali, in quanto sono sanzioni commisurate non all’imposta evasa ma ad un minimo e un massimo in misura fissa, stabiliti dalla legge. Ne consegue che gli atti di contestazione possono essere “annullati” con un modesto obolo di 200 euro.

La ventilata proroga riguarderà anche il ravvedimento speciale. In proposito, la circolare 6/E delle Entrate ha ribadito – senza spiegare perché – che tutte le violazioni contestabili con la procedura di liquidazione delle dichiarazioni non rientrano nel ravvedimento speciale. La conclusione tuttavia non risulta corretta, poiché non è ravvedibile solo ciò che è potenzialmente definibile con la sanatoria degli avvisi bonari. Ma, ad esempio, le comunicazioni di irregolarità relative agli anni d’imposta 2017 e 2018 che giungono nel 2023 non possono in alcun caso beneficiare dei vantaggi di questa sanatoria (perlomeno ad oggi, visto che si preannunciano modifiche anche per tale definizione), ragione per cui non si vede perché non possano essere oggetto del ravvedimento speciale.

Vi è ulteriormente da segnalare, sempre in tema di ravvedimento speciale, che, in presenza di Pvc consegnato (in base alla previsione attuale) entro il 31 marzo, il ravvedimento risulta possibile ma, in linea di principio, in presenza di violazioni plurime, non conviene. In tale situazione, infatti, converrà chiudere l’accertamento con adesione agevolato di cui al comma 179 della legge di Bilancio 2023 – verificando anche se la data di riferimento del 31 marzo prossimo verrà prorogata – con il beneficio della riduzione a un diciottesimo delle sanzioni, applicata dall’ufficio con il cumulo giuridico. Il ravvedimento, invece, comporta la corresponsione della sanzione ridotta per ciascuna violazione. Va peraltro rilevato che le Entrate, a proposito dell’adesione agevolata ai Pvc, hanno chiarito che non è necessaria la presentazione dell’istanza di formulazione della proposta di accertamento con adesione di cui all’articolo 6, comma 1, del Dlgs 218/1997.

Le attuali scadenze del 31 marzo


Sanatoria delle irregolarità formali
Le regole
Occorre versare 200 euro per ciascun anno d'imposta (in caso di pagamento in unica soluzione), mentre c'è più tempo (31 marzo 2024) per rimuovere l'irregolarità. Al più tardi, l'irregolarità va rimossa entro 30 giorni dalla richiesta delle EntrateLa rimozione dell'erroreIn base ai chiarimenti delle Entrate, la rimozione dell'errore o dell'omissione risulta necessaria, di fatto, in pochissimi casi

Ravvedimento speciale
Le regole
Occorre versare la prima rata, entro il limite massimo di 8 rate trimestrali, fruendo della sanzione ridotta a 1/18 del minimo, e regolarizzare la violazione (es. presentare la dichiarazione corretta)Le esclusioniNon è ammesso in caso di dichiarazione omessa o presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza.Secondo le Entrate non è possibile regolarizzare gli omessi versamenti dell'imposta dichiarata

Sanatoria rate omesse di istituti deflattivi
Le regole
Occorre versare la prima rata, relativa alla sola imposta non pagata. La dilazione massima non può superare le 20 rate trimestrali. La sanatoria si perfeziona solo se si versano tutte le rate, senza ritardi tolleratiI casi di utilizzoQuesto tipo di sanatoria è ammesso se la violazione non è stata ancora contestata con cartella o intimazione di pagamento notificate alla data di versamento della prima rata

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