Tremonti ambiente, cessione dei crediti senza certezze
La «Tremonti ambiente» (articolo 6, commi da 13 a 19 della legge 388/2001) è stata introdotta con l’intento di agevolare le piccole e medie imprese per tutti gli investimenti di natura ambientale, necessari per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente, con esclusione di quelli realizzati in applicazione di specifici obblighi di legge.
La quota di reddito destinata a investimenti ambientali, calcolata con l’approccio incrementale, non concorreva a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi Ires o Irpef. Si trattava dunque di una agevolazione automatica (non necessitava di alcun atto da parte dell’amministrazione finanziaria), in forza della quale era possibile anche eliminare lo “sbarramento” temporale dell’anno per la compensazione del credito, effettuando un’integrativa della dichiarazione dei redditi entro i termini di prescrizione (cinque esercizi). Dal 2001 risultarono dunque ammessi alla misura agevolativa gli investimenti ambientali rientranti nel perimetro descritto, ma con il Dl 83/2012, dal 26 giugno 2012 lo strumento fu abrogato in termini di applicabilità, fatti salvi i procedimenti già avviati. L’iter applicativo della norma è dunque stato caratterizzato da una costante incertezza, su diversi aspetti.
Uno dei temi dibattuti negli anni che ha contributo a rendere fortemente incerta l’applicazione della norma è stata la sua cumulabilità con gli incentivi previsti per la produzione di energia di energia fotovoltaica, disciplinati dai diversi «conto energia». Il tema è stato oggetto di diversi chiarimenti e note interpretative, ma con la risoluzione 58/E del 20 luglio 2016, l’agenzia delle Entrate ha fornito alcuni parziali chiarimenti sulla possibilità di beneficiare dell’agevolazione prevista dalla «Tremonti ambiente» in un periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’investimento ambientale e alla cumulabilità con le agevolazioni previste dai diversi «conto energia». Nella risposta, l’Agenzia precisò che il beneficio non pone veti di cumulabilità con altre misure di vantaggio, a meno che le regole di queste ultime non dispongano diversamente. Di conseguenza, l’agenzia delle Entrate rinviò in sostanza l’interpretazione sostanziale della norma alle amministrazioni preposte alla disciplina e alla gestione del beneficio, per valutare se il trattamento di favore potesse “convivere”, con quello fiscale e viceversa.
In tal senso, dopo alterne vicende, il 22 novembre 2017 il Gestore dei servizi energetici (Gse), con un comunicato stampa, ha precisato che la detassazione prevista dalla «Tremonti ambiente» non è cumulabile in alcuna misura con le tariffe incentivanti spettanti in base al III, IV e V «conto energia». Allo stato attuale, dunque, per poter continuare a godere delle tariffe incentivanti, evitando che il Gse le revochi (per quel che è dato comprendere ad oggi, con effetto sin dal passato), è necessario che il soggetto responsabile dell’impianto rinunci al beneficio fiscale eventualmente già goduto comunicandolo all’agenzia delle Entrate entro il 22 novembre 2018.
La tormentata applicazione della legge agevolativa degli investimenti ambientali, non sembra dunque né conclusa, né chiarita. Negli ultimi tempi si sta infatti palesando una ulteriore incertezza operativa di natura prettamente fiscale, ovvero l’ammissibilità della cedibilità del credito tributario da «Tremonti ambiente». Molti operatori del settore negli anni precedenti hanno iscritto il credito da detassazione tra gli attivi di bilancio, riportando lo stesso a incremento di una posta di patrimonio netto. Prudenzialmente infatti, la stragrande maggioranza degli operatori, nell’incertezza, non ha proceduto alla compensazione del credito. Considerati i tempi lunghissimi per la monetizzazione del credito, molti operatori stanno valutando l’opportunità di procedere alla cessione del credito di imposta originato dall’applicazione della «Tremonti ambiente», dietro l’incasso di un corrispettivo scontato, a favore di soggetti e/o istituzioni finanziarie che allo stato attuale, dopo il recente intervento del Gse dello scorso novembre, sembrerebbero interessati all’acquisto dei crediti da «Tremonti ambiente» almeno fino al secondo «conto energia». Lo smobilizzo dei crediti d’imposta rappresenta una problematica degna di rilievo, viste le conseguenze che tale aspetto può assumere anche in termini finanziari. In particolare, l’articolo 43-bis del Dpr 602/1973, introdotto dalla legge 549/1995, contempla un’apposita disciplina per la cessione dei crediti risultanti da una dichiarazione, successivamente attuata attraverso il Dm 384 del 30 settembre 1997. Nello specifico, la cessione a terzi dei crediti fiscali può essere attuata dalle persone fisiche, dalle società di persone ed enti equiparati, nonché dai soggetti previsti dall’articolo 87, comma 1, del Dpr 917/1986 (società di capitali in genere, enti con prevalente attività commerciale, enti con prevalente attività non commerciale e società non residenti). L’oggetto della cessione è l’intero credito chiesto a rimborso nella dichiarazione, avuto riguardo ai crediti per imposte sui redditi, comprese le imposte sostitutive. La forma dell’atto di cessione del credito di imposta richiesta dalla norma è l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata da un notaio, e dovrà essere successivamente notificata all’Agenzia delle entrate competente in relazione alla presentazione della dichiarazione originaria e all’agente della riscossione (ora confluito nell’agenzia delle Entrate) competente alla data di cessione del credito.
Alla cessione dei crediti tributari sono applicabili le disposizioni del Rd 2440/1923, integrate appunto dal disposto dell’articolo 43-bis del Dpr 602/1973 (che rinvia agli articoli 69 e 70 del Rd 2440/1923). Tale cessione peraltro determina l’insorgere di una responsabilità solidale tra i due soggetti, posto che anche il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l’amministrazione finanziaria procede al recupero delle somme.
La procedura di cessione del credito stabilisce che sia possibile cedere i crediti chiesti a rimborso originati con una dichiarazione dei redditi, a condizione che l’atto traslativo sia notificato all’ente cui spetta ordinare il pagamento, indicando specificamente il titolo e l’oggetto. Il cessionario non può, a sua volta, cedere il credito e risulterà beneficiario degli interessi maturati sulle somme da rimborsare.
Secondo precedenti posizioni dell’agenzia delle Entrate - risoluzione 117/2014 - la cessione del credito tributario può essere legittimamente effettuata anche in relazione a somme che derivino da istanze di rimborso telematiche; tuttavia, perché ciò sia legittimo, è necessario che tali istanze di rimborso impongano una riliquidazione della originaria dichiarazione e siano soggette agli stessi controlli effettuati sul modello Unico.
In questo senso, l’agenzia delle Entrate, con la citata risoluzione, legittimò infatti la cessione del credito tributario derivante da istanza di rimborso da indeducibilità dell’Irap nella determinazione dell’imponibile delle imposte dirette.
Ora, ceteris paribus, si pone presso gli operatori del settore il quesito sulla reale possibilità di procedere alla cessione del credito originato dall’applicazione della «Tremonti ambiente». Esiste infatti il rischio che una volta perfezionato l’atto di cessione del credito, al momento della prevista notifica all’agenzia delle Entrate dell’avvenuta cessione, tale operazione venga dichiarata inammissibile dalla stessa Agenzia.
Il parere positivo fornito dall’Agenzia in relazione alla cedibilità del credito, mediante la ricostruzione sistematica effettuata in relazione alla fattispecie sopra descritta, potrebbe indurre a considerare cedibile il credito da «Tremonti ambiente». Ciò nonostante, per evitare l’insorgere dell’ennesima incertezza operativa relativa alla applicazione della «Tremonti ambiente», è fortemente auspicabile un intervento chiarificatore di prassi da parte dell’agenzia delle Entrate.