Adempimenti

Trust esteri, obbligo di RW per i beneficiari individuabili

L’Agenzia esclude il monitoraggio fiscale per trustee e protector

di Marco Piazza

La bozza di circolare delle Entrate sul regime fiscale dei trust messa in consultazione fino al 30 settembre (si veda l’articolo) affronta anche il tema degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) a carico dei beneficiari italiani di trust esteri, confermando orientamenti già desumibili da diversi recenti documenti di prassi.

L’obbligo, in base all’articolo 4 del Dl 167/1990 è posto a carico dei titolari effettivi in base all’articolo 1, comma 2, lettera pp) e dell’articolo 20 del Dlgs 231/2007 (antiriciclaggio).

Poiché l’articolo 4 non richiama l’articolo 22, comma 5, della legge antiriciclaggio (norma specificamente destinata ad elencare i titolari effettivi di trust ed istituti affini) è necessario desumere la definizione indirettamente dalla lettera pp) e dell’articolo 20. Prendendo evidentemente spunto dal comma 4 dell’articolo 20 (che, in realtà riguarda le persone giuridiche private di diritto italiano) l’Agenzia giunge quindi alla conclusione che i beneficiari di un trust (sia esso discrezionale o non discrezionale; trasparente o opaco ai fini della imputazione fiscale dei redditi) sono «titolari effettivi» (e quindi obbligati a compilare il quadro RW) quando sono «individuati o facilmente individuabili» ossia quando sia possibile identificarli, anche indirettamente (ad esempio, i discendenti in linea retta del disponente), attraverso l’atto di trust o da altri documenti. I «beneficiari successivi» non sono soggetti al monitoraggio, a meno che non siano potenzialmente, destinatari di reddito o attribuzioni patrimoniali nonostante la presenza di «titolari di interessi antecedenti».

La circolare mette in evidenza come la nuova legge antiriciclaggio non faccia più riferimento, per le entità diverse dalla società, a percentuali minime (25% nella normativa previgente) di attribuzione del patrimonio o del controllo dell’entità giuridica. Quindi l’obbligo di monitoraggio riguarda tutti i beneficiari individuati o facilmente individuabili, a prescindere dal fatto che siano destinatari di una quota di patrimonio più o meno rilevante.

Quanto ai dati da indicare nel quadro RW, l’Agenzia, riprendendo la circolare 38/E del 2013, conferma che per permettere ai «titolari effettivi» del trust di adempiere agli obblighi dichiarativi, il trustee è tenuto ad individuare i titolari effettivi degli investimenti e delle attività detenuti all’estero dal trust e comunicare agli stessi i dati utili per la compilazione del quadro RW: la quota di partecipazione al patrimonio, gli investimenti e le attività estere detenute anche indirettamente dal trust, la loro valorizzazione, nonché i dati identificativi dei soggetti esteri.

A questo proposito è stato più volte messo in evidenza che un trustee estero non è tenuto ad applicare la legge (e tantomeno la prassi italiana) e che quindi il beneficiario di un trust estero può entrare in possesso dei dati necessari per la compilazione del quadro RW soltanto se l’atto istitutivo del trust prevede che abbia diritto di ricevere un rendiconto.

Vi sono, inoltre situazioni in cui il trust deve essere considerato «interposto» del disponente fino alla sua morte, per poi divenire, a seconda dei casi, un’entità interposta rispetto a beneficiari, un trust opaco oppure un trust trasparente. Quest’ultimo caso si verifica soprattutto quando il trust estero ha obiettivi simili a quelli che in Italia sono realizzati mediante la formazione di un testamento con la nomina di un esecutore testamentario. Le conseguenze fiscali sono dettagliatamente descritte nelle risposte ad interpello 351 e 398 del 2021.

La bozza di circolare, confermando la risposta 506 del 2020, ribadisce che l’obbligo di monitoraggio non riguarda il trustee e i guardiani in quanto pur avendo la disponibilità o la possibilità di movimentazione del patrimonio del trust, non ne hanno la detenzione.

Infine, viene ricordato che, dal periodo d’imposta 2020 anche i trust residenti in Italia, come gli altri soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW sono soggetti all’imposta sul valore dei prodotti finanziari detenuti all’estero (Ivafe) e dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 710 della legge 160/2019 all’articolo 19 del Dl 201 del 2011.

La bozza afferma che per i conti correnti e i libretti di risparmio intestati a trust residenti in Italia l’imposta è dovuta da un minimo di 100 euro ad un massimo di 14mila euro. In realtà l’articolo 19, comma 20 del Dl 201 del 2011 dispone che per i soggetti diversi dalle persone fisiche l’imposta è dovuta nella misura massima di 14mila euro. Tale limite non riguarda solo i conti correnti e i libretti di risparmio, ma anche i prodotti finanziari in genere e non è previsto alcun importo minimo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©