Imposte

Maxi prelievo in base al tax rate nominale

Penalizzate tutte le strutture opache estere con tassazione inferiore al 50% dell’Ires

di Marco Piazza

Secondo la circolare delle Entrate sui trust in consultazione, se il livello nominale di tassazione dei redditi prodotti da un trust estero opaco è inferiore al 50% dell’Ires (o delle imposte sostitutive per alcuni redditi di natura finanziaria), il trust si considera stabilito in un Paese fiscalità privilegiata e i suoi redditi corrisposti a soggetti italiani concorrono a formare il loro reddito complessivo come «redditi di capitale» (articolo 44, comma 1, lettera g-sexies, del Tuir). Non si utilizza il test basato sul livello di tassazione effettiva (articolo 47-bis, comma 1, lettera a, Tuir) anche se, a dire il vero, sembrerebbe quello più preciso. Le aliquote nominali da confrontare sono quelle vigenti nell’anno della distribuzione. Nell’individuare l’aliquota nominale estera, si tiene conto anche di eventuali regimi speciali di cui il trust benefici. Non è chiaro come si calcoli l’aliquota nominale quando solo una parte del reddito del trust sia soggetto a regimi speciali.

Anche i trust stabiliti nella Ue o nello Spazio economico europeo si considerano a fiscalità privilegiata se godono di regimi di esenzioni previsti per i trust offshore.

I trust opachi sono “stabiliti” nello Stato dove risiedono fiscalmente (dove, in sostanza, sono effettivamente assoggettati ad imposizione) secondo la legislazione di tale Stato.

Se il criterio utilizzato è quello dell’amministrazione, nel caso in cui i redditi di un trust amministrato in uno Stato, non subiscano in tale Paese alcuna imposizione né in capo al trust né in capo ai beneficiari, il trust si considera stabilito in un Paese a fiscalità privilegiata.

Se il criterio utilizzato è il luogo in cui si trovano i beni vincolati nel trust (esempio immobili) e i beni sono detenuti in più Stati, si utilizza il criterio della prevalenza. Nel caso di patrimoni mobiliari o misti, conterà l’effettiva e concreta attività esercitata, essendo irrilevante la residenza del trustee ovvero dei beneficiari.

Non si applica, secondo l’Agenzia, l’esimente basata sulla dimostrazione che il trust estero non ha l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (articolo 47-bis, comma 3, lettera b). Non viene, però, esclusa la possibilità di dimostrare che il trust svolge un’attività economica (non necessariamente commerciale) effettiva.

Se il trust opaco è stabilito in un Paese a fiscalità privilegiata, sono tassabili, in caso di distribuzione, i redditi da esso ovunque prodotti nel mondo, tranne quelli eventualmente già tassati in Italia.

La presunzione secondo cui qualora non sia possibile distinguere (mediante apposita documentazione contabile) tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito (articolo 45 comma 4-quater, del Tuir) riguarda solo i trust opachi stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata.

Si ha la sensazione che la circolare precluda efficacemente gli utilizzi impropri dei trust esteri, ma che, allo stesso tempo, penalizzi eccessivamente le strutture genuine.

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