Adempimenti

Ultimo giorno per lo spesometro, poi scatta la sanzione di due euro a fattura

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di Alessandra Caputo e Gian Paolo Tosoni

Lo spesometro del secondo semestre 2017 è arrivato a capolinea essendo oggi l’ultimo giorno utile per la trasmissione. Se la trasmissione avverrà entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza, la sanzione di due euro per fattura omessa o errata, con un importo massimo di mille euro a trimestre, è ridotta alla metà.

Con riferimento alla compilazione del modello, si ricorda che vanno incluse solo le operazioni documentate da fattura, bollette doganali e note di variazione; devono quindi essere esclusi altri documenti quali, ad esempio, le schede carburante. Ne consegue che, le operazioni con soggetti che agiscono al di fuori dell’esercizio di impresa (privati, enti non commerciali, associazioni), vanno incluse nello spesometro solo con riferimento a quelle attive (sempre se documentate da fattura) mentre non vanno inclusi gli acquisti.

Possibile procedere alla trasmissione del documento riepilogativo per le fatture di importo inferiore a 300 euro mentre nulla è stato precisato per le fatture annotate nei corrispettivi che, quindi, devono essere comunicate singolarmente.

Attenzione poi alle operazioni con l’estero. Gli acquisti (sia di beni che di servizi) presso fornitori comunitari, si configurano come operazioni soggette a reverse charge e pertanto vanno comunicate con il codice N6 (“inversione contabile”); le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese invece, verso i soggetti intracomunitari, sono operazioni non imponibili e vanno quindi trasmesse con il codice N3 (“non imponibili”).

Le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti residenti fuori dalla Ue sono considerate non soggette ad Iva e quindi vanno inserite nello spesometro con il codice N2; se, invece, il servizio è ricevuto da un soggetto extracomunitario si deve emettere autofattura e applicare l’Iva in inversione contabile, pertanto occorre indicare il codice N6.

La cessione di beni ad un soggetto extra comunitario si configura come una esportazione non imponibile e va quindi indicata con il codice N3; l’acquisto di beni, invece, comporta la registrazione della bolletta doganale con indicazione di una sequenza di undici “9” nel campo “IdCodice” e della sigla “OO” nel campo “IdPaese”.

I dati delle fatture che vengono integrate con l’Iva e registrate sia nel registro Iva vendite che nel registro Iva acquisti devono essere inseriti solo una volta nello spesometro, tra i documenti ricevuti, indicando, oltre che il codice N6 nel campo “Natura”, anche l’imposta e l’aliquota nei rispettivi campi della sezione DatiIVA (“imposta” e “aliquota”).

Una volta predisposto il file è possibile procedere al controllo dello stesso attraverso il software messo a disposizione dell’agenzia delle Entrate oppure avvalendosi di propri programmi. Il controllo consente di evidenziare anomalie e incongruenze così da poter procedere ad eventuali correzioni prima di trasmettere il file.

L’obbligo di comunicazione dati fatture si considera adempiuto se, dalla ricevuta, risulta l’accettazione del file (ancorché con segnalazioni). Nelle Faq pubblicate nei mesi scorsi sul sito fatture e corrispettivi, l’agenzia delle Entrate aveva chiarito che l’elaborazione di un file può richiedere fino a tre giorni; pertanto, coloro che trasmettono i dati negli ultimi giorni utili potrebbero conoscere l’esito della trasmissione solo dopo la scadenza dell’adempimento. In quest’ultimo caso, qualora il file venisse scartato, si deve procedere ad un nuovo invio ancorché a termine ormai scaduto.

Sarebbe auspicabile che nella fattispecie nessuna sanzione venisse applicata in virtù del fatto che, generalmente, i file trasmessi telematicamente alla Agenzia e scartati si considerano tempestivamente inviati se vengono ritrasmessi e accettati dal sistema entro 5 giorni.

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