Contabilità

Un intervento necessario alla credibilità del sistema

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di Luca Miele

L’allarme lanciato ieri dalle imprese sottolinea la necessità e l’urgenza di approvare una norma che regoli il coordinamento tra le novità di bilancio e i relativi effetti fiscali. Una previsione di legge che garantisca maggiori certezze alle imprese e che riduca gli adempimenti e gli oneri che sorgerebbero.

E la norma è d’obbligo anche per dare credibilità al sistema. In sua assenza, l’ordinamento risulterebbe caratterizzato da incoerenza e non organicità. Infatti, dal punto di vista contabile, gli standard nazionali di redazione del bilancio sono stati avvicinati agli Ias/Ifrs mentre ai fini fiscali il trattamento riservato alla medesima fattispecie, regolata contabilmente allo stesso modo per i soggetti Ias e per quelli non Ias, sarebbe diverso. La clausola di invarianza finanziaria prevista all’articolo 11 del decreto legislativo 139/2015 (secondo il quale dal decreto «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica») determina, infatti, un doppio binario civilistico-fiscale di complessa gestione per le imprese.

Secondo l’interpretazione più rigorosa di questa clausola, le novità del bilancio non devono rilevare ai fini della determinazione della base imponibile Ires e Irap delle imprese interessate. Significherebbe che, sotto il profilo fiscale, occorre operare come se le novità al bilancio non fossero state introdotte. Si tratta di una soluzione estrema, francamente insostenibile per le imprese. Ma proprio questa soluzione trova conferma, oltre che nell’orientamento delle Entrate, anche nel parere approvato dalla commissione Bilancio della Camera il 25 giugno 2015. Quel parere afferma che dai chiarimenti del Governo si desume che le modifiche introdotte dal decreto «non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile delle imprese interessate».

E anche senza considerare la clausola di invarianza finanziaria, va preso atto del fatto che l’enfatizzazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma da adottare nelle rappresentazioni contabili, che caratterizza i nuovi Oic, non è conciliabile con le rappresentazioni giuridico-formali alla base della determinazione del reddito dei soggetti non Ias. Tanto è vero che per i soggetti Ias adopter, a suo tempo, fu necessario introdurre norme specifiche. E sono le stesse norme di cui si avverte ora l’esigenza per i soggetti che adottano gli standard contabili nazionali.

Si tratta, in primo luogo, di una norma che introduca la «derivazione rafforzata» anche per i soggetti non Ias in modo che le classificazioni, qualificazioni e imputazioni temporali di bilancio rilevino, in via generale, anche ai fini fiscali.

Problemi interpretativi significativi riguardano poi il periodo transitorio di passaggio alle nuove regole. Senza una norma che preveda la neutralità per le operazioni già avviate, in via generale i componenti che emergono in sede di transizione dovrebbero essere fiscalmente rilevanti. Ma tale asserzione non si concilia con l’invarianza finanziaria.

A voler tacere della mancanza di una norma, già prevista per i soggetti Ias, che considera imputati a conto economico anche i componenti imputati direttamente a patrimonio. Sia nella fase transitoria che a regime.

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