Il CommentoImposte

Un testo unico anche per l’Iva e meno disallineamenti con la Ue

La riforma fiscale di cui in questi giorni si discute non può assolutamente dimenticare un intervento di adeguamento e di modernizzazione dell’Iva. La prima imposta europea che, seppur informata ai principi unionali, necessita di un sostanziale intervento che riorganizzando i testi normativi, tenga conto dell’evoluzione interpretativa guidata dalle numerose pronunce della Corte di giustizia. La riforma dovrebbe anche riorientare l’imposta con scopi sociali ed economici intervenendo in modo adeguato su aliquote, procedure e sanzioni che, nel tempo, hanno contribuito ad allontanare l’imposta dai principi di neutralità, proporzionalità ed effettività dell’imposta.

Più in dettaglio la riforma si dovrebbe muovere su due direttrici di fondo.

1. Intervenire con modifiche interne per adeguare la legislazione nazionale ai principi imposti a livello unionale ovvero secondo le interpretazioni fornite dalla Corte di giustizia, nonché dalla giurisprudenza della corte di cassazione;

2. Promuovere iniziative unionali con richiesta agli altri Stati membri di condivisione di approcci e temi che consentano all’Europa di rispondere in modo più puntuale e concreto alle esigenze istituzionali, imprenditoriali e del mercato al consumo.

La nostra legislazione e l’applicazione della stessa presenta non pochi disallineamenti rispetto alle regole e alle interpretazioni unionali che chiedono un immediato adeguamento interno, specialmente dopo la rifusione della sesta direttiva nella direttiva 2006/112/Ce e dopo i successivi interventi di riforma che hanno interessato settori importanti.

In effetti, lo sforzo da fare sarebbe, in primo luogo, quello di creare un testo unico andando a modificare e adeguare le regole interne. A dire il vero più volte si è tentato di costituire dei gruppi di lavoro con questo intento senza riuscire nell’intento anche perché il dirigismo unionale e l’assetto normativo non permetteva grandi interventi. Adesso si può dire che il contesto europeo e la definizione di un regime definitivo che lascia maggiormente liberi gli Stati di definire alcune regole potrebbe essere propizio per la riuscita della riforma.

In modo più specifico si ritiene che sia importante intervenire sul piano nazionale, ad esempio:

• sui meccanismi di rettifica con riforma dell’articolo 26 del Dpr 633/72. In effetti, anche l’ultima modifica apportata dal decreto Sostegni-bis, dà una soluzione parziale ad un problema storico (quello dell’emissione delle note di variazione in caso di mancato pagamento del corrispettivo), ma non risolve le incongruenze che le norme in questione hanno rispetto all’impostazione unionale, in particolare con l’errato riferimento alla detrazione, che nulla ha a che vedere con la variazione in diminuzione, e che viene interpretata come regola di decadenza;

• revisione del momento di effettuazione delle operazioni. Qui il problema è rappresentato dall’interpretazione non coerente della Cassazione e dai regimi derogatori previsti dalla regola nazionale;

• qualificazione e effetti della classificazione delle operazioni tra le cessioni di beni o le prestazioni di servizio;

• applicazione dell’imposta nelle operazioni straordinarie. L’allineamento della regola nazionale a quella unionale e alle interpretazioni della Corte di giustizia dovrebbe ridurre le incertezze che distinguono una cessione di beni dalla cessione dell’azienda o del ramo d’azienda. Sul tema si registrano numerose posizioni interpretative non del tutto coerenti;

• separazione delle attività e rientro al regime ordinario articolo 36. In relazione allo specifico istituto la disposizione e le regole attuative costituiscono un concreto ostacolo alla gestione corretta della detrazione. In particolare, risulta incompatibile con i principi unionali il regime di separazione nel momento che vincola il rientro al regime ordinario all’uscita di tutti i cespiti ammortizzabili dal periodo di rettifica della detrazione, quando l’evento è già considerato in termini di rettifica dall’articolo 19-bis2. In questo ambito le norme relative al settore immobiliare non sono nemmeno aggiornate alle nuove regole del 2012.

Per quanto riguarda poi le iniziative unionali da perseguire si potrebbe indirizzare gli sforzi su alcuni specifici obiettivi quali, ad esempio:

• adozione definitiva della direttiva sulle aliquote. Questo consentirebbe allo Stato di intervenire con maggiore libertà e quindi indirizzare le aliquote ridotte anche verso scopi sociali ovvero verso consumi di massa; individuazione dei beni con la Nomenclatura combinata comune, considerando l’imminente fatturazione delle vendite a distanza con applicazione dell’Iva a destino;

• riprendere in modo deciso il cammino per l’adozione delle direttive sulla tassazione delle operazioni finanziarie e sul regime Iva applicabile alle transazioni che coinvolgono pubbliche amministrazioni e enti no profit;

• stimolare l’unione europea nello sviluppo di una politica Iva premiale riprendendo il progetto sulla certificazioni di affidabilità dei soggetti passivi Iva (Ctp).