Imposte

Una chance per le fatture ricevute e non registrate

L’integrativa “a favore” estende il termine per la detrazione Iva, in caso di fatture ricevute e dimenticate, fino al termine di accertamento del periodo d’imposta in cui dovevano essere registrate. È questa la conclusione che si può desumere dalla circolare 1/E/2018.

Ad ogni modo, la detrazione dell’Iva dimenticata può avvenire – in base all’articolo 2, comma 6-quinquies del Dpr 322/1998 – in sede di controllo o contenzioso, qualora l’ufficio contesti un debito d’imposta (Cassazione, Sezioni unite 13378/2016 e, da ultimo, pronuncia 2220/2018).

L’articolo 19 del Dpr 633/1972 (come modificato dal Dl 50/2017) ha limitato il diritto alla detrazione dell’Iva, che può essere esercitato – al più tardi – con la dichiarazione relativa all’anno in cui tale diritto è sorto. Sul punto, la circolare 1/E ha precisato che il diritto sorge quando si verifica la duplice condizione dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e del possesso della fattura.

Tale limitazioneva però esaminata anche alla luce dell’articolo 8, comma 6-bis, del Dpr 322/1998 che ha esteso l’uso delle integrative “a favore” entro il termine di accertabilità del periodo interessato dalla correzione.

Errori nel determinare l’Iva. Sicuramente i contribuenti potranno adoperare l’istituto dell’integrativa per emendare errori materiali o commessi nella determinazione dell’Iva da detrarre (ad esempio, rispetto alla percentuale di detrazione).

Fattura non ricevuta. Si ha poi il caso in cui entro il 30 aprile 2018 – il termine di presentazione della dichiarazione Iva per il 2017 – il contribuente non abbia ancora ricevuto la fattura di acquisto da parte del fornitore. In tali situazioni il cessionario/committente ha l’obbligo di regolarizzare la fattura d’acquisto non emessa nei termini di legge (o irregolare) entro il trentesimo giorno successivo allo scadere dei quattro mesi, per evitare la sanzione del 100% dell’imposta evasa (con un minimo di 250 euro).

Nel caso di autofattura, in base al principio della doppia condizione per la detrazione (esigibilità dell’Iva e possesso della fattura), il diritto alla detrazione dell’Iva scatta nel periodo d’imposta 2018 e pertanto il relativo importo dovrà confluire nelle liquidazioni periodiche di tale anno e nella dichiarazione annuale relativa al 2018. Per cui non occorre procedere ad alcuna integrativa del modello Iva 2018.

Fattura non registrata. Per le fatture esigibili e ricevute nel 2017 che, per dimenticanza o per motivazioni legate al loro controllo, non vengono registrate né nel 2017, né nel sezionale «Iva 2018-fatture 2017», l’applicazione letterale dell’articolo 19 farebbe perdere il diritto alla detrazione, in quanto non esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2018. Tuttavia, la circolare 1/E stabilisce che, in questi casi, sarà sempre possibile avvalersi dell’integrativa a favore, così da assicurare l’effettività del diritto alla detrazione e il principio di neutralità dell’Iva. La Corte di giustizia Ue ha affermato, infatti, l’incompatibilità con la disciplina comunitaria di un termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione «se tale termine rende in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto alla detrazione».

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