Professione

Una scelta sbilanciata di dubbia costituzionalità

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di Marcello Clarich

Un ordine del giorno che impegna il governo a monitorare e a proporre eventuali modifiche delle norme che consentono di sottoporre a misure di prevenzione personali e patrimoniali gli indiziati di reato di associazione a delinquere finalizzata a una serie di reati contro la pubblica amministrazione.

Ma perché i dubbi dei deputati, già emersi durante l’iter legislativo che ha portato a vari rimaneggiamenti del disegno di legge originario?

Va anzitutto ricordato che il testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati l’11 novembre del 2015 prevedeva l’applicazione delle misure preventive personali e patrimoniali agli “indiziati” dei principali tipi di reati collegati alla corruzione previsti dal codice penale. In questo modo però si sarebbe esteso moltissimo un istituto che per tradizione riguarda soprattutto alcune tipologie di delinquenti abituali per i quali si può giustificare una sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Ogni estensione del campo di applicazione va calibrata con estrema cautela. L’«indiziato» di un reato infatti è in una posizione ben diversa dal «condannato» con sentenza passata in giudicato. Attenua, ma non supera il problema il fatto che anche le misure di prevenzione sono disposte da un giudice all’esito di un procedimento in contraddittorio. In uno Stato di diritto esse si possono giustificare, appunto, soprattutto nei confronti di delinquenti professionali o abituali (come i mafiosi) i cui patrimoni, non proporzionati al reddito ufficiale, sono il risultato di attività illecite reiterate.

Di recente il nostro Paese è stato anzi condannato dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo (sentenza del 23 febbraio 2017 nella causa de Tommaso contro Italia) in relazione alla possibilità di applicare misure di sorveglianza speciale preventive sul presupposto di una generica pericolosità di certi individui.

Il fatto corruttivo episodico, contemplato nella versione originaria del disegno di legge, non sembrava dunque conforme ai principi costituzionali ed europei. Il testo approvato dal Senato il 7 luglio scorso ha cercato di correre ai ripari restringendo il campo di applicazione della norma agli indiziati dei reati di truffa aggravata e di associazione a delinquere semplice con finalità corruttive.

Ma anche la nuova formulazione non elimina del tutto i dubbi sulla razionalità e conformità alle norme costituzionali espressi dai penalisti più sensibili al rispetto delle garanzie dei cittadini e da più parti politiche. La Camera dei deputati in sede di esame finale del testo si è così trovata di fronte a un’alternativa poco piacevole: emendare il testo inviandolo nuovamente al Senato con il rischio, negli ultimi mesi della legislatura, di far naufragare una legge che contiene comunque molte novità importanti; approvare un testo con alcune pecche piuttosto gravi. Da qui l’ordine del giorno, che però lascia il tempo che trova atteso che l’impegno del governo a monitorare la legge è generico e sembra ancora meno credibile la prospettiva di modifiche legislative a tempi brevi. In definitiva, non resta che confidare sul senso di misura dei giudici che applicheranno le nuove norme e forse su qualche intervento dei giudici di Strasburgo o del Palazzo della Consulta.

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