Imposte

Utili, associazioni professionali in trasparenza

La risposta a interpello 486/2022 chiarisce che il regime «look through» si applica anche ai dividendi percepiti da associazioni professionali o artistiche, equiparate a società semplici

di Marco Piazza

Il regime di «trasparenza pura» (look through) dei dividendi distribuiti a società semplice si applica anche ai dividendi percepiti da associazioni professionali o artistiche che sono equiparate alle società semplici.

La società che eroga i dividendi all’associazione deve trattarli, in qualità di sostituto d’imposta, come se fossero corrisposti direttamente agli associati esistenti al momento del pagamento dei dividendi all’associazione, in base alle quote di ripartizione degli utili dell’associazione vigenti in tale momento.

La risposta a interpello 486/2022 delle Entrate spiega come coordinare l’ordinario regime di tassazione per trasparenza dei redditi prodotti dalle società di persone, in capo ai soci, con lo speciale regime (introdotto dall’articolo 32-quater del Dl 124 del 2019) di «trasparenza pura» previsto per la tassazione dei dividendi distribuiti a società semplici e alle associazioni artistiche e professionali equiparati e attribuiti, ai fini fiscali, direttamente ai soci o associati.

Il regime ordinario consiste nell’imputazione del reddito complessivo netto della società ai soci esistenti al termine del periodo d’imposta in proporzione ai rispettivi conferimenti di capitale se le quote di partecipazioni agli utili non risultano stabilite diversamente da atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del periodo di imposta. Nel caso delle associazioni professionali l’atto o la scrittura può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell’associazione.

Se, però, la società semplice (o l’associazione) percepisce dividendi, questi si considerano incassati direttamente dai soci (o associati) secondo il regime fiscale proprio di ognuno di essi, come se ciascun di essi li avesse percepiti direttamente dalla società emittente. Inoltre, per individuare la parte di dividendo riferibile a ciascun socio si deve fare riferimento alle quote di ripartizione individuate nella più recente scrittura notarile, comunicate dall’associazione alla società.

Nel caso oggetto del quesito, l’associazione ha addirittura delegato la società partecipata a pagare i dividendi direttamente agli associati al netto della relativa fiscalità.

La risposta conferma che se il socio è residente all’estero si possono applicare le convenzioni contro le doppie imposizioni.

La società distributrice indicherà nel quadro SI del modello 770 i dividendi distribuiti e nel quadro SK indicherà quelli riferibili agli associati non residenti anche se assoggettati a ritenuta d’imposta. Per questi ultimi vi è la facoltà, ma non l’obbligo di rilasciare la certificazione Cupe.

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