Controlli e liti

Va reso il costo della fideiussione per un rimborso

Per la Cassazione è una voce autonoma non soggetta a decadenza biennale

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di Laura Ambrosi

L’Agenzia deve restituire al contribuente gli oneri sostenuti per la fideiussione prestata per il rimborso del proprio credito. Peraltro, tale richiesta non è soggetta alla decadenza biennale prevista ordinariamente per i tributi. A confermare questo principio è la Cassazione con l’ordinanza 5508/2020. Una società chiedeva la restituzione dei costi sostenuti per una fideiussione presentata alle Entrate al fine di ottenere un rimborso Iva.

L’Ufficio opponeva silenzio-rifiuto che la contribuente impugnava dinanzi al giudice tributario.

La Ctr, in accoglimento della doglianza, riteneva applicabile l’articolo 8 della legge 212/00 a tutela dell’integrità patrimoniale dei contribuenti. Il collegio regionale escludeva che per il ristoro di tali oneri fideiussori fosse applicabile il termine biennale di decadenza previsto in via residuale per i tributi.

L’Agenzia impugnava la decisione in Cassazione lamentando un’errata applicazione della norma.

I giudici di legittimità hanno ricordato che l’articolo 8 comma 4 dello statuto del contribuente impone al Fisco di rimborsare il costo delle garanzie fideiussorie richieste per la sospensione del pagamento, la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Tale norma comprende i costi di tutte le garanzie che l’interessato ha sostenuto. Una diversa e più restrittiva interpretazione svilirebbe la ratio normativa atteso che è finalizzata a preservare l’integrità patrimoniale dei contribuenti.

Peraltro, si rischierebbe di violare il diritto Ue secondo cui gli Stati membri, pur disponendo di libertà sulla determinazione delle modalità di rimborso Iva, non possono arrecare rischi finanziari al soggetto passivo (Corte di Giustizia C-387/ 2016, C-254/16, C-107/10). In tale contesto la Commissione Ue aveva rilevato l’illegittimità della norma nazionale nella parte in cui prevedeva la presentazione di una garanzia per una durata di tre anni (articolo 38 bis Dpr 633/72).

Il legislatore italiano, quindi, ha modificato la disciplina dei rimborsi, prevendendo la garanzia solo al superare di certe soglie. Premessa la debenza di tale restituzione, la Suprema corte ha anche chiarito l’eventuale decadenza per la richiesta da parte del contribuente.

In ambito tributario, la garanzia è necessaria per ripristinare a una posizione “ante rimborso”, così da recuperare nell’immediato le somme indebitamente restituite. Ritenendo così superato un pregresso orientamento (Cassazione 19751/ 13), è stato affermato che non si tratta di un costo accessorio al tributo, bensì autonomo e per tale ragione, non soggetto al termine biennale riferibile solo a imposte e sanzioni. La decisione pare riguardare la generalità dei costi sostenuti per le garanzie fideiussorie prestate all’amministrazione. Oltre che per i rimborsi Iva, infatti, sono frequenti le fideiussioni rilasciate per la sospensione dell’obbligo di pagamento nelle more del giudizio.

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