Adempimenti

Valida l’opzione per il consolidato con l’integrativa entro 90 giorni

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di Giacomo Albano e Carlo Maria Andò

L’omessa indicazione nel quadro OP del modello Redditi di una società, tra i soggetti partecipanti al consolidato fiscale, può essere sanata attraverso l’invio di una dichiarazione integrativa entro 90 giorni, senza dover ricorrere all’istituto della remissione in bonis (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012).

È il chiarimento contenuto nella risposta a interpello 488/2019 , pubblicata ieri, con cui le Entrate si sono espresse sull’efficacia dell’opzione per il consolidato fiscale esercitata tramite dichiarazione integrativa entro 90 giorni (dichiarazione “tardiva”).

Nello specifico, la società consolidante aveva presentato entro il termine ordinario il modello Redditi 2018 Sc omettendo di indicare nel quadro OP, fra le partecipanti al consolidato per il triennio 2018-2020, una società del gruppo (Alfa) che non aveva ancora deliberato l’adesione al consolidato.

Successivamente alla delibera, la consolidante aveva quindi provveduto ad inviare una dichiarazione integrativa entro 90 giorni includendo Alfa tra i soggetti partecipanti. Coerentemente, ai fini dei pagamenti delle imposte, il reddito di Alfa aveva concorso a formare il reddito complessivo di gruppo ed il bilancio di Alfa ne recepiva gli effetti contabili.

In tale contesto la consolidante richiedeva se, ai fini dell’inclusione di Alfa nel consolidato, fosse sufficiente la dichiarazione integrativa – anche alla luce dei comportamenti adottati - o se fosse necessario ricorrere alla remissione in bonis.

L’istituto della remissione in bonis permette di non perdere il beneficio di un dato regime opzionale in mancanza di un adempimento meramente formale entro i termini, qualora il contribuente, prima di una eventuale verifica amministrativa, provveda ad effettuare l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima presentazione utile versando una sanzione di 250 euro. Nello specifico, pertanto, per avvalersi della remissione in bonis, la consolidante avrebbe dovuto esercitare l’opzione nel modello Redditi 2019.

L’Agenzia, alla luce della piena validità delle dichiarazioni “tardive”, e a fronte dell’opzione già correttamente esercitata entro i termini, ha ritenuto valida l’estensione dell’opzione ad Alfa in quanto contenuta in una dichiarazione integrativa inviata entro 90 giorni, anche alla luce dei comportamenti coerenti posti in essere dalla consolidante in sede di versamento delle imposte. In proposito, viene richiamata la circolare 42/E/2016, che aveva chiarito che la dichiarazione integrativa entro 90 giorni si sostituisce integralmente a quella originaria.

Il chiarimento va ad aggiungersi a quello contenuto nella risposta ad interpello 82/2019, nella quale, in tema di consolidato fiscale «orizzontale», l’Agenzia ha invece specificato che il mancato esercizio dell’opzione fosse sanabile solo mediante l’istituto della remissione in bonis e non tramite la presentazione di dichiarazione integrativa, in quanto quest’ultima è attivabile solo per correggere «errori ed omissioni» (articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/98) e non per esprimere ripensamenti su precise scelte già operate in sede dichiarativa.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 488/2019

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