Valida la notifica della cartella alla persona incaricata
La notifica della cartella di pagamento nei confronti di una persona giuridica si perfeziona quando il piego viene ritirato dalla persona rinvenuta dal messo notificatore. Intanto la persona presente presso la sede, legale od operativa, è sempre da ritenersi addetta alla ricezione degli atti. Poi la sua estraneità al rapporto di dipendenza e/o rispetto all’incarico svolto, per invalidare la notifica, devono essere provati dal destinatario. Così la sentenza 3682/13/2018 della Ctr Lazio (presidente Pannullo, relatore Frattaroli)
La controversia
Un Consorzio, svolgente attività di trasporto di persone, viene a conoscenza, attraverso un estratto di ruolo, di importi a suo debito non pagati e riferiti ad una cartella di pagamento non notificatole e decide così di opporsi ante la Ctp.
Due i profili del ricorso introduttivo. Intanto, il Concessionario non ha notificato la cartella di pagamento contenuta nell’estratto di ruolo. Poi, non ha neppure provato di averla effettuata nei confronti di una persona che in virtù del rapporto con il Consorzio si trovava al momento della notifica presso la sede non occasionalmente ma per un rapporto di lavoro o altro tipo.
Pronta la replica del Concessionario. La cartella di pagamento è stata ritualmente notificata a mani di una persona qualificatasi come “dipendente abilitato al ritiro”, e, quindi, il messo notificatore non era onerato di altre ulteriori verifiche al momento di compilazione della relata di notifica.
La sentenza
Il giudice sposa la tesi del Concessionario e conferma la legittimità della pretesa iscritta a ruolo costringendo la contribuente ad andare in appello. Ma anche la Ctr rigetta il gravame per i seguenti motivi.
•Per la rituale notifica degli atti tributari nei confronti di una persona giuridica è sufficiente consegnare il plico a mani della persona che si qualifica come “dipendente abilitato al ritiro” in quanto l’Ufficiale giudiziario e/o l’Agente postale incaricati devono soltanto fare constare nella relata la sua presenza presso la sede sociale.
•L’eventuale irritualità della notifica degli atti tributari deve essere eccepita dalla persona giuridica destinataria fornendo la prova contraria dell’estraneità della persona che ha agito rispetto al rapporto di dipendenza e/o di incarico svolto innanzi all’Ufficiale giudiziario e/o all’Agente postale.