Finanza

Verifica sugli aiuti già ricevuti per evitare la corsa a Redditi

Una differenza di imponibile inferiore ai contributi ottenuti esclude il fondo perequativo

di Giorgio Gavelli

Quali dichiarazioni trasmettere entro il 30 settembre per non compromettere ai contribuenti la richiesta del contributo a fondo perduto perequativo? Dopo il comunicato stampa del Mef del 6 settembre - che ha preannunciato il Dpcm contenente la breve proroga del termine del 10 settembre originariamente disposto dall’articolo 1, comma 24, del Dl 73/2021 (Sostegni bis) - negli studi si sta cercando di selezionare gli invii, partendo dal presupposto che, presumibilmente, trasmettere entro il 30 settembre tutti i modelli dichiarativi di imprese, professionisti e titolari di reddito agrario con partita Iva anche (e soprattutto) quest’anno potrebbe rivelarsi un esercizio impossibile. Le basi per un ragionamento poggiano sul provvedimento 227357/2021 del 4 settembre scorso, con cui le Entrate hanno definito i “puntamenti” sui righi dei modelli dichiarativi 2020 e 2021 per determinare il «peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019» richiesto in prima battuta dalla norma per accedere al beneficio. Purtroppo i dati a disposizione dei consulenti sono pochi ed il numero delle dichiarazioni che è possibile posticipare al 30 novembre senza conseguenze non appare molto corposo. Tolti i soggetti esclusi per legge (privati, holding, intermediari finanziari, soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a 10 milioni di euro, eccetera) si possono per il momento accantonare solo le dichiarazioni riguardanti i contribuenti che:

presentano un reddito imponibile (al lordo delle perdite) del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 superiore o uguale a quello del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019;

presentano una differenza algebrica tra i due importi sopra riportati che è inferiore alla somma dei contributi a fondo perduto che il contribuente ha ricevuto dall’Agenzia ai sensi dei decreti Rilancio, Agosto, Ristori, Natale, Sostegni e Sostegni-bis.

Infatti, pur ipotizzando una (teorica) percentuale del 100% definita dal decreto ministeriale che dovrà essere emanato ai sensi del comma 20 dell’articolo 1 in esame, la stessa disposizione impone di nettizzare la richiesta di contributo di tutti i Cfp già riconosciuti, per cui nessuna istanza potrà essere efficacemente presentata in queste condizioni.

Anzi, meglio sin d’ora eliminare le posizioni con differenziali modesti, perché è prevedibile che la percentuale definita dal decreto ministeriale sarà lontana dal 100 per cento. Certo, se tale percentuale fosse diffusa in anticipo, la selezioni delle posizioni sarebbe ben più precisa ed efficace, ma così non sarà. A confermarlo è stato il ministero dell’Economia nella risposta dell’8 settembre in commissione Finanze alla Camera al question time di Gian Mario Fragomeli (Pd): le percentuali, infatti, saranno determinate tenendo conto dei dati delle dichiarazioni «al fine di garantire il rispetto dello stanziamento delle risorse» previste dal decreto Sostegni bis.

Un aspetto non privo di interesse riguarda la “trasformazione” intervenuta tra la norma istitutiva (che tratta di «risultato economico di esercizio» e, quindi, di un dato contabile) e il provvedimento del 4 settembre, che ha individuato un rigo che contiene il reddito imponibile o la perdita fiscale (come ribadito anche dalla risposta al question time), grandezza che nulla ha di contabile e che risulta “inquinata” da tutte le variazioni in aumento ed in diminuzione dovute alle disposizioni tributarie. È vero che il dato è omogeneo tra dichiarazione 2021 e 2020, ma vi sarà certamente chi, per un costo indeducibile in più o in meno, guadagnerà o perderà il contributo. Fortunatamente, tutti gli aiuti Covid, essendo detassati, non incidono sul calcolo.

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