Adempimenti

Versamenti, maggiorazioni e rateizzazione: tutti i paletti del prossimo saldo Iva

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di Federico Gavioli

Il 16 marzo rappresenta, per i soggetti Iva, il primo adempimento di carattere finanziario, che precede l’imminente stagione della dichiarazione dei redditi con i versamenti previsti per luglio e agosto , se dovuti, del saldo 2017 e del primo acconto 2018 dei redditi.

Il contribuente, infatti, deve valutare bene se procedere con il versamento del saldo Iva, eventualmente dovuto, direttamente entro venerdì 16 marzo, ovvero effettuare una rateizzazione per evitare un esborso finanziario importante; è possibile attendere di versare il saldo Iva con la maggiorazione direttamente con le scadenze estive dei versamenti dei redditi.

Riassumendo, come indicato anche nelle istruzioni della dichiarazione Iva 2018, il soggetto Iva può:

• versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;

• versare in unica soluzione entro il 30 giugno (2 luglio ) con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo Iva al termine fissato dal comma 2, dell’articolo 17, del Dpr n. 435 del 2001, previsto al 30 luglio ma “posticipato” al 20 agosto , applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40%.

La rateizzazione del saldo Iva 2018

Il soggetto Iva può optare di rateizzare il saldo Iva scegliendo in modo autonomo il numero delle rate da versare che , tuttavia, dovranno essere maggiorate degli interessi pari allo 0,33 per cento. È doveroso ricordare, poiché la rateizzazione deve obbligatoriamente concludersi entro il 16 novembre, che il numero di rate consentite si pongono in una forcella che va da due a nove massime consentite.

Si ricorda che, mentre per il pagamento del saldo Iva differito è dovuta la maggiorazione dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo 2018, per la rateazione sono dovuti gli interessi dello 0,33 per cento mensile.

Nel caso di contribuente che versa il saldo Iva nel periodo dal 17 marzo al 02 luglio 2018 (il 30 marzo cade di sabato), è dovuta una maggiorazione dello 0,40% che si calcola per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo 2018.

Nel caso di contribuente che versa il saldo Iva nel periodo da 1° luglio al 30 luglio 2018, che slitta al 20 agosto 2018, è dovuta una ulteriore maggiorazione dello 0,40%, che si calcola sull’importo determinato al 30 giugno 2018.

Chi sono i soggetti che non possono rateizzare il saldo Iva

Vi sono alcune categoria di soggetti, conosciuti come contribuenti speciali, che possono effettuare la liquidazione con cadenza trimestrale, senza applicazione degli interessi dell’1%. Tali soggetti sono i distributori di carburanti, gli autotrasportatori di merci conto terzi, gli esercenti attività di servizi al pubblico.

Per tali soggetti il versamento del saldo Iva del quarto trimestre era previsto al 16 febbraio scorso anziché entro il prossimo 16 marzo ovviamente al netto dell’acconto versato a dicembre; per tali soggetti , pertanto, è preclusa la possibilità di rateizzare il saldo Iva.

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