Via libera alla scissione «atipica»
È legittima la
Questo è il dettato di una nuova massima notarile (la n. 28, edita di recente dal Comitato regionale dei notai della Campania) che interpreta con flessibilità il disposto dell’articolo 2506 del Codice civile, in tema di scissione “asimmetrica”, e cioè la scissione in esito alla quale non tutti i soci della società scissa divengono soci della società beneficiaria poiché quelli che non assumono la qualità di socio nella società beneficiaria accrescono proporzionalmente la loro quota di partecipazione alla società scissa, in correlazione al valore del patrimonio scisso e alla conseguente diluizione (o al conseguente annullamento) della partecipazione nella società scissa dei soci che entrano nella società beneficiaria.
L’articolo 2506 dispone che la scissione cosiddetta asimmetrica si possa attuare, con consenso unanime, laddove ad alcuni soci della società scissa non siano attribuite azioni o quote delle società beneficiarie della scissione bensì azioni o quote della società scissa.
Il fondamento di tale norma consiste nel garantire ai soci partecipanti alla scissione la possibilità di conservare sostanzialmente la proporzione di partecipazione patrimoniale e amministrativa nell’ambito dell’impresa, anche se non in tutte le società coinvolte nella scissione, realizzando di fatto una compensazione tra la mancata acquisizione di quote in una o più società beneficiarie con l’aumento della proporzione di partecipazione al capitale della scissa.
Il legislatore impone, quale condizione imprescindibile di tale operazione, il consenso unanime dei soci coinvolti nella scissione. Si vuole, cioè, evitare che il singolo socio possa vedersi soppresso il diritto di assumere una partecipazione, anche non proporzionale, in ciascuna società risultante dalla scissione senza aver avuto la possibilità di prestare uno specifico consenso in proposito.
È questo l’elemento che differenzia la scissione “asimmetrica” dalla scissione “non proporzionale”, quella per effetto della quale taluno dei soci della società scissa non ottiene una attribuzione di partecipazioni nella società beneficiaria proporzionale alla sua originaria quota di partecipazione nella società scissa: per tale evenienza, l’articolo 2506-bis, comma 4, del Codice civile, non richiede il consenso unanime dei soci, bensì solo la necessità che nel progetto di scissione sia previsto e regolamentato, per i soci non consenzienti, il diritto di recedere dalla società scissa.
Se dunque l’articolo 2506 sia oggetto di una lettura restrittiva, dovrebbe escludersi che la scissione asimmetrica possa attuarsi con l’attribuzione ai singoli soci della società scissa dell’intero capitale di ciascuna società beneficiaria, senza che, contestualmente, gli altri ricevano una correlativa attribuzione di quote nella scissa.
Tuttavia, se il patrimonio attribuito a ciascuna società beneficiaria sia proporzionale alla caratura delle partecipazioni dei soci nella società scissa e le quote di partecipazione dei soci alla società scissa restino immutate, allora non dovrebbe esservi problema a considerare legittima questa particolare scissione asimmetrica.
E così, per esempio, è legittimo che Alfa Srl, composta da tre soci (Tizio, Caio e Sempronio), il cui capitale sia diviso in quote diseguali (Tizio 50%, Caio 30%, Sempronio 20%), si scinda parzialmente a favore di tre società unipersonali (Prima Srl, con socio unico Tizio; Seconda Srl, con socio unico Caio; e Terza Srl, con socio unico Sempronio); a condizione che:
•ipotizzando in 10milioni di euro il valore del patrimonio scisso da Alfa, a Prima sia attribuito un patrimonio di 5 milioni, a Seconda sia attribuito un patrimonio di 3 milioni e a Terza sia attribuito un patrimonio di 2 milioni;
•in Alfa, all’esito della scissione siano ancora soci Tizio con la quota del 50%, Caio con la quota del 30% e Sempronio con la quota del 20%.
In altre parole, se la scissione asimmetrica “tradizionale” presuppone una fisiologica alterazione nelle quote di partecipazione alla società scissa, necessaria per compensare la mancata attribuzione a uno o più soci di quote in una o più società beneficiarie, nel caso in esame, invece, l’ottenimento della titolarità esclusiva del pacchetto di quote di una società beneficiaria in capo ai singoli soci della società scissa, non solo giustifica la non alterazione della distribuzione patrimoniale nella società scissa, ma addirittura la rende necessaria.