Adempimenti

Visto di conformità al professionista se è socio del Ced

L’originale della dichiarazione consegnata al contribuente va firmata da quest’ultimo oltre che dall’intermediario

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di Luca De Stefani


I professionisti che appongono il visto di conformità su dichiarazioni che vengono inviate da un Ced (centro elaborazione dati) o da un’associazione professionale devono essere anche soci di questi soggetti. L’originale della dichiarazione consegnata al contribuente deve essere firmata da quest’ultimo, oltre che dall’intermediario, prima dell’invio alle Entrate, nell’apposita casella dell’impegno all’invio. La conservazione della copia digitale delle dichiarazioni, conservate dall’intermediario, può non seguire le procedure previste dal Codice dell’amministrazione digitale (Cad). Sono questi alcuni dei chiarimenti dell’agenzia delle Entrate al convegno del Cndcec tenutosi l’11 febbraio a Roma.

Nella risoluzione dell’agenzia delle Entrate 29 novembre 2019, n. 99/E, si legge che «il soggetto che appone il visto» di conformità deve anche «predisporre e trasmettere la dichiarazione». Questa frase ha preoccupato molti intermediari, ma va riferita al caso trattato nel paragrafo precedente a dove è collocata (trattato anche nelle circolari 25 settembre 2014, n. 28/E e 23 dicembre 2009, n. 57/E), cioè al caso in cui «le scritture contabili» sono «tenute da un soggetto che non» può «apporre il visto di conformità» (diverso dal contribuente) e ci si avvale di un professionista esterno per il visto, il quale non è «collegato» con chi ha tenuto le scritture contabili.

Nella circolare del 25 settembre 2014, n. 28/E (in analogia con la circolare 23 dicembre 2009, n. 57/E), è stato chiarito che se le scritture contabili sono tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità, il contribuente può comunque rivolgersi a un Caf-imprese o a un professionista abilitato all’apposizione del visto. Se questi soggetti vistano il modello, devono anche «predisporre la dichiarazione» e inviarla. La risoluzione dell’agenzia delle Entrate 29 novembre 2019 n. 99/E, fa riferimento a questo caso particolare quando dice che il «soggetto che appone il visto» deve anche «predisporre e trasmettere la dichiarazione». Non si tratta, quindi, di una regola generale, in quanto è riferita al caso in cui «le scritture contabili» siano «tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità» (diverso dal contribuente) e ci si avvalga di un professionista esterno per il visto.

L’agenzia delle Entrate, al convegno del Cndcec dell’11 febbraio 2019, ha chiarito che restano confermate le indicazioni. In primo luogo, quella della circolare 4 maggio 2009, n. 21/E, punto 3.1.1, relativamente alla possibilità di invio del modello da parte, non solo del «singolo professionista che ha apposto il visto di conformità», ma anche da parte dell’«associazione cui lo stesso appartiene». Poi quella delle istruzioni di Redditi 2019 e 2020 (che si basano sull’articolo 1 del decreto ministeriale 18 febbraio 1999), secondo le quali il visto può essere apposto dal «professionista» che risulta «collegato» con il soggetto che «trasmette la dichiarazione», se quest’ultimo è:
•«l’associazione o la società semplice» professionale, in cui almeno la metà degli associati o dei soci (calcolo per teste e non per quote) è costituita da soggetti dell’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), Dpr 322/1998; in questo caso, chi appone il visto può anche non avere la partita Iva personale;
•la «società commerciale di servizi contabili», con azioni o quote possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti dell’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), Dpr 322/1998; in questo caso, chi vista il modello deve possedere la partita Iva personale;
•la «società tra professionisti», in cui il professionista che appone il visto «è uno dei soci».

Si noti che le istruzioni al modello Redditi 2019 e 2020, relativamente ai casi di associazione, società semplice professionale o Ced (e a differenza del caso delle stp) non obbliga il professionista che appone il visto ad essere socio di questi soggetti. In realtà, ieri, l’agenzia delle Entrate ha imposto questa nuova condizione. Quindi, ad esempio, non può rilasciare il visto di conformità il professionista che è solo amministrare della «società commerciale di servizi contabili» e non è anche socio della stessa. Per le Entrate, pertanto, la condizione del «collegamento» tra il professionista e questi soggetti collettivi si realizza se il professionista è anche socio degli stessi.

Incarico cumulativo
Relativamente all’impegno cumulativo (massimo triennale) all’invio di più dichiarazioni fiscali, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che i quadri dei modelli fiscali relativi all’impegno non sono stati modificati, mentre verrà modificato il software di controllo dei modelli, in quanto questi non permettevano di inserire in questi quadri una data precedente all’inizio del periodo d’imposta (chiarimento dell’agenzia delle Entrate al convegno del Cndcec dell’11 febbraio 2019).

Va prestata attenzione al caso in cui non si riesca ad inviare il modello nei termini, ad esempio, per colpa della mancata consegna dei dati necessari da parte del contribuente. Se dopo il termine ordinario, viene trasmesso il modello, va inserita una data di impegno non precedente ai 30 giorni, altrimenti le sanzioni sono a carico dell’intermediario.

Firme sulle dichiarazioni
La dichiarazione che viene consegnata al dichiarante dall’intermediario è considerata l’«originale della dichiarazione trasmessa» (circolare n. 6/E, 25 gennaio 2002, paragrafo 4.6) e deve essere sottoscritta (con firma autografa su carta o digitalmente, con conservazione Cad), a pena di nullità, dal contribuente stesso o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità può essere sanata se il contribuente la sottoscrive entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito da parte del competente ufficio dell’agenzia delle Entrate (articoli 1, comma 3, e 3, comma 9, dpr 22 luglio 1998, n. 322 e risoluzione 18 ottobre 2007, n. 298/E, paragrafo 1).

L’«originale della dichiarazione» (da consegnare al contribuente), va sempre firmato anche dall’incaricato alla trasmissione telematica alle Entrate nell’apposito riquadro relativo all’impegno alla presentazione telematica posto nel frontespizio, prima del loro invio telematico all’agenzia.

Copia cartacea o digitale conservata dall’intermediario
Rispetto alla firma del contribuente sull’«originale della dichiarazione», una «analoga previsione» di sottoscrizione (risoluzione 18 ottobre 2007, n. 298/E, paragrafo 1), invece, non è richiesta per la «copia» del modello che deve essere conservato, su carta o su supporto informatico (anche senza procedure Cad), dal soggetto incaricato della trasmissione (articolo 3, comma 9-bis, dpr 22 luglio 1998, n. 322).

Pertanto, i contribuenti devono conservare l’originale della dichiarazione trasmessa, sottoscritta dagli stessi (e dagli intermediari, nell’apposita casella dell’impegno all’invio), mentre gli intermediari conservano la copia delle dichiarazioni trasmesse con la loro firma nell’apposita casella dell’impegno all’invio (circolare n. 6/E, 25 gennaio 2002, paragrafo 4.6), anche senza la sottoscrizione del contribuente. Nelle risoluzioni 8 agosto 2008, n. 354/E e 18 ottobre 2007, n. 298/E, infatti, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che la sottoscrizione della dichiarazione è un elemento essenziale della dichiarazione conservata dai contribuenti e che non vi è l’obbligo della sottoscrizione per il modello conservato dal soggetto incaricato della trasmissione.

Come detto, il contribuente può firmare l’«originale della dichiarazione» ricevuta dall’intermediario con firma autografa, dopo averla stampata, ovvero può firmarla digitalmente. In questo caso, però deve conservarla seguendo le procedure previste dal Codice dell’amministrazione digitale (Cad).

Questo obbligo, invece, non è previsto per le «copie» digitali delle dichiarazioni conservate dall’intermediario. Secondo l’agenzia delle Entrate (chiarimento dell’agenzia delle Entrate al convegno del Cndcec dell’11 febbraio 2019), infatti, le risoluzioni 8 agosto 2008, n. 354/E e 18 ottobre 2007, n. 298/E, hanno dato parere favorevole alla conservazione con le procedure previste dal Codice dell’amministrazione digitale (Cad), solo perché hanno confermato quanto proposto dagli istanti, ma, in realtà, le «copie» digitali delle dichiarazioni inviate dall’intermediario non devono obbligatoriamente essere conservate con le procedure Cad (tranne che per le scelte del 5 o dell’8 per mille per i 730).

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