Adempimenti

Visto d’obbligo per crediti oltre 5mila euro

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di Giorgio Gavelli e Renato Sebastianelli

Ultime ore a disposizione per imprese, studi professionali e revisori per ultimare i controlli in vista dell’apposizione del visto di conformità sul modello TR del secondo trimestre riportante un credito da compensare superiore a 5mila euro (50mila per start up innovative). Sul filo di lana arrivano gli ultimi chiarimenti delle Entrate (risoluzione 103/E di ieri) e il documento di Assirevi 206. Lunedì è l’ultimo giorno disponibile per trasmettere il modello TR relativo al trimestre aprile-giugno 2017, redatto sulla base del modello approvato con provvedimento del 4 luglio 2017. Il modello recepisce le novità apportate (anche in sede di conversione) dal Dl 50/2017, che (ancora una volta in deroga implicita allo Statuto del contribuente) ha esteso l’obbligo di apposizione del visto di conformità - precedentemente previsto solo per i rimborsi infrannuali di importo superiore ai 30mila euro annui - anche alle istanze trimestrali riportanti la scelta della compensazione del credito emergente, ove di importo superiore ai 5mila euro annui.

L’utilizzo del credito è consentito (utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia) a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza e non più a decorrere dal 16 del mese successivo alla trasmissione del modello (per cui, presentando il TR lunedì prossimo, la compensazione può avere luogo a partire dal 10 agosto).

La risoluzione 103/E ribadisce come il limite di 5mila euro (da considerare separatamente rispetto a quello dei rimborsi e anche rispetto a quello delle compensazioni in dichiarazione Iva annuale) si cumuli tra le varie istanze infrannuali (circolare 32/E/2014), per cui va considerato unitamente a quello del primo trimestre, indipendentemente dal fatto che per tale periodo il modello TR non prevedesse alcun obbligo di apporre il visto di conformità. Per cui, chi ha già presentato un TR con un credito in compensazione di almeno 5mila euro, deve vistare l’istanza da presentare entro lunedì per qualunque ammontare di credito portato in compensazione orizzontale, anche se l’utilizzo effettivo in F24 (codice 6036) non ha ancora raggiunto tale importo. Secondo le Entrate, diversamente dalla dichiarazione annuale (dove il credito va sempre indicato), il modello TR si presenta solo per canalizzare l'importo a credito in compensazione orizzontale o a rimborso (non per l’ordinaria detrazione “Iva da Iva”). Da ciò deriva che l’apposizione del visto non è correlata all’effettivo utilizzo del credito in compensazione, quanto all’ammontare di credito a tale uso destinato, cumulativamente con le istanze già presentate nell’anno. Conseguentemente, il visto diviene obbligatorio sulla prima istanza dell’anno che riporta un credito in compensazione di 6mila euro anche se poi, concretamente, se ne utilizzerà in compensazione solo (ad esempio) 4mila. Tuttavia, anche la risoluzione deve riconoscere che se, per errore, il credito “sopra soglia” non è stato vistato, prima dell’utilizzo eccedente i 5mila euro può essere presentato un modello TR “integrativo” vistato, barrando la casella “modifica istanza precedente”. Infine, l’Agenzia chiarisce che il visto, oltre che dal professionista, può essere rilasciato anche dalla società di servizi posseduta in maggioranza da professionisti; il soggetto iscritto presso la Dre non è necessario che svolga attività di lavoro autonomo.

I controlli obbligatori ai fini del corretto rilascio del visto sono simili a quelli già noti per la dichiarazione annuale, anche se ovviamente riferiti al trimestre. In proposito è utile il documento Assirevi 206/2017 (rivolto in prima battuta ai revisori che possono apporre il visto in quanto incaricati del controllo contabile), che ricorda le varie verifiche da effettuare riassunte in allegato in una apposita check list, che andrà aggiornata per tenere conto delle novità di cui al Dl 50/2017 (il documento 206 di Assirevi è in fase di revisione).

Risoluzione 103/E del 28 luglio 2017

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