Welfare aziendale, niente detassazione della borsa di studio ai figli se non è congrua
La risposta a interpello 311 dà il via libera alla possibilità di cumulare il credito welfare maturato e non utilizzato, in tutto o in parte, nel primo anno con quello maturato nel secondo anno
Per poter beneficiare del regime fiscale della non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente (lettera f-bis, comma 2, articolo 51 del Tuir), l’ammontare delle borse di studio datoriali riconosciute a favore dei familiari dei dipendenti deve essere congruo, soprattutto se la sua determinazione è slegata dal conseguimento di risultati di eccellenza scolastica. Diversamente, si traduce in un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente e nella violazione dei principi di capacità contributiva e di progressività dell’imposizione.
È questa la principale indicazione fornita dall’agenzia delle Entrate con la risposta 311 del 30 aprile 2021, in evasione di un’istanza di interpello presentata da un datore di lavoro che intende introdurre per il biennio 2020-2021 un piano di welfare a carattere premiale, mediante l’assegnazione di un budget di spesa figurativo, totalmente a proprio carico e non rimborsabile, diversificato per le due categorie di lavoratori a cui è rivolto.
Tale budget è assegnato a ciascun lavoratore sulla base del raggiungimento di specifici obiettivi (non ad personam). I benefit, individuati con apposito regolamento aziendale, potranno essere scelti dai dipendenti interessati attraverso una piattaforma web.
Tra le utilità previste nell’offerta, vi è l’assegnazione di borse di studio, a condizione che venga attestata l’iscrizione e la frequenza scolastica da parte di familiari dei dipendenti, il superamento dell’anno scolastico o lo svolgimento di un percorso universitario, che non preveda il raggiungimento di risultati di eccellenza.
L’Agenzia, commentando la nuova formulazione della richiamata lettera f-bis, aveva chiarito (circolare 28/E/2016) che tra le borse di studio - che completano la gamma dei benefit con finalità didattiche e di istruzione a favore dei familiari - possono essere ricompresi i contributi datoriali per rimborsare al lavoratore le spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri scolastici, nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell’ambito scolastico.
Nel caso esaminato, l’erogazione della borsa di studio è, invece, prevista per il normale svolgimento del percorso scolastico da parte del familiare. Ne discende a parere delle Entrate, la non applicabilità della norma di favore in parola, tenuto altresì conto che l’importo erogabile a titolo di borsa di studio, non essendo commisurata a risultati di eccellenza, appare di ammontare rilevante rispetto al grado d’istruzione raggiunto, e non è erogato neppure a titolo di rimborso delle spese di iscrizione/rette.
Diversamente, l’Agenzia dà il via libera alla possibilità di cumulare il credito welfare maturato e non utilizzato, in tutto o in parte, nel primo anno con quello maturato nel secondo anno. Tale credito deve essere in ogni caso speso entro il limite temporale di validità del piano, senza tuttavia consentire in alcun caso la convertibilità, anche parziale, in denaro.