Welfare aziendale, slalom tra i limiti di deducibilità
La rilevanza fiscale della contabilizzazione dei fatti successivi alla chiusura dell’esercizio caratterizza la compilazione del modello Redditi 2018.
Il tema è stato illustrato nella circolare n. 15/2018 di Assonime nella quale viene chiarito il rapporto intercorrente tra le regole di contabilizzazione dei fatti successivi alla chiusura dell’esercizio, contenute nell’Oic29, e il principio di derivazione rafforzata, esteso ai soggetti Oic diversi dalle micro imprese dall’articolo 13-bis del Dl 244/2016.
Ci si riferisce, in particolare, ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio e prima dell’approvazione del bilancio che devono essere recepiti nei valori contabili in quanto rivelano l’esistenza di condizioni già esistenti alla data di chiusura dell’esercizio ma che si manifestano solo dopo tale data. È il caso, ad esempio, della definizione di una causa legale sopravvenuta dopo la chiusura dell’esercizio oppure del deterioramento della situazione finanziaria di un debitore confermata dalla sua dichiarazione di fallimento.
Di tali fatti è necessario tener conto nel bilancio già chiuso mediante una migliore quantificazione della posta contabile senza tuttavia cambiarne la natura. Si consideri, ad esempio, un contenzioso per risarcimento danni, già in corso alla data di chiusura dell’esercizio 2017 che si definisce nei primi mesi del 2018. In tal caso, l’accantonamento a fondo è rilevato nel bilancio 2017 al valore definito nella sentenza, mentre, solo nell’esercizio successivo, si rileva il debito. Fiscalmente, per effetto del principio di derivazione rafforzata, l’onere relativo alla controversia è deducibile nel 2018, mentre nel 2017 viene ripreso a tassazione, in base all’articolo 107 del Tuir, mediante una variazione temporanea in aumento nel rigo RF25, colonna 3, del modello Redditi 2018.
Deduzione welfare aziendale
La circolare 15/2018 di Assonime in tema di compilazione del modello Redditi 2018 tratta anche la deducibilità degli oneri rientranti nel sistema di welfare aziendale dal reddito d’impresa.
Si consideri, innanzitutto, che l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/E/2018 , ha precisato, ai fini Irpef per il lavoratore, che devono considerarsi ricompresi nella previsione della lettera f) del comma 2 dell’articolo 51 del Tuir anche le somme, i servizi e i contributi erogati dal datore di lavoro per le finalità di educazione e istruzione (articolo 51, comma 2, lettera f-bis) del Tuir), le somme e le prestazioni erogate per la fruizione di servizi di assistenza (lett. f-ter) e i contributi e i premi versati per prestazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza o di gravi patologie (lett. f-quater).
Assonime evidenzia che tale precisazione rileva anche ai fini del reddito d’impresa del datore di lavoro, per il quale il benefit erogato per obbligo negoziale, accordo o regolamento è deducibile integralmente, ai sensi dell’articolo 95 del Tuir, mentre, i benefici erogati volontariamente soffrono del limite di deducibilità, contenuto nell’articolo 100 del Tuir, pari ad un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
Assonime, infatti, ritiene, che il chiarimento dell’Agenzia in base al quale i benefit previsti dalle lettere f-bis), f-ter) e f-quater) dell’articolo 51 del Tuir rappresentano species diverse del più ampio genus costituito dalle opere e dai servizi ricompresi nella precedente lettera f), varrebbe anche ai fini della determinazione del reddito d’impresa, con la conseguenza che l’articolo 100 del Tuir non si riferirebbe solo ai beni e servizi indicati nella lettera f) del secondo comma dell’articolo 51 del Tuir - che rinvia espressamente al primo comma dell’articolo 100 del Tuir - bensì a tutti i cosiddetti benefit di utilità sociale.
Infine, secondo Assonime, a seconda che un regolamento aziendale sia o meno “revocabile” o modificabile dal datore di lavoro ad nutum o in relazione all’evoluzione normativa, si applicherebbe in capo al datore di lavoro, rispettivamente, la deducibilità limitata prevista dall’articolo 100 ,comma 1 del Tuir o quella integrale ai sensi dell’articolo 95 del Tuir.