Come fare perAdempimenti

Accollo del debito, è attivo il codice identificativo per il modello F24

di Paola Bonsignore e Pierpaolo Ceroli

  • Quando Dal 12 ottobre 2021

  • Cosa scade Accollo del debito d’imposta altrui

  • Per chi Contribuenti che si accollino il debito d’imposta altrui

  • Come adempiere Presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate

1In sintesi

L’agenzia delle Entrate con la risoluzione 59/2021 ha istituito il codice da utilizzare nel modello F24 per procedere con l’accollo del debito d’imposta altrui, a partire dal 12 ottobre. Ma andiamo con ordine.

Chiunque si accolli il debito d’imposta altrui procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti, ed in ogni caso, è escluso l’utilizzo in compensazione di crediti dell’accollante. Questo quanto previsto dall’articolo 1 del Dl 124/2019.

I versamenti in violazione di tale disposizione si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge, ed in tale eventualità, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalle disposizioni normative vigenti, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 13 del Dlgs 471/1997.

In particolare, con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'8° anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento, sono irrogate:
a) all’accollante le sanzioni di cui all’articolo 13, commi 4 (30% del credito utilizzato) o 5 (dal 100% al 200% del credito utilizzato, se inesistente), Dlgs 471/1997;
b) all’accollato la sanzione di cui all’articolo 13, comma 1, del Dlgs 471/1997 (30% dell'importo non versato), recuperando l'importo dei versamenti considerati come non avvenuti e i relativi interessi.

Per l’importo dei versamenti considerati come non avvenuti e per gli interessi l’accollante è coobbligato in solido.

2L’ambito applicativo

Il comma 2 dell’articolo 8 dello Statuto del contribuente consente l’accollo del debito d’imposta altrui, senza che ciò comporti la liberazione del contribuente originario.

Contrariamente a quanto avviene in ambito civilistico, le disposizioni sull’accollo tributario non consentono l’adesione del creditore, né la possibilità di opporre allo stesso le eccezioni fondate sull’accordo sotteso.

Va ricordato che l’agenzia delle Entrate nella risoluzione 140/E del 2017 ha chiarito alcuni punti cardine dell’istituto che, tuttavia, avrebbe dovuto essere disciplinato in modo specifico (articolo 8, comma 6, dello Statuto del contribuente) con un decreto ministeriale che non ha mai visto la luce.

Nel citato documento di prassi l’Agenzia ha negato la possibilità di soddisfare il debito tributario mediante compensazione nel caso di accollo.

Tale vuoto normativo ha fatto si che nel tempo, diversi soggetti proponevano ai contribuenti di estinguere i propri debiti fiscali tramite la procedura dell’accollo del debito attraverso il pagamento con compensazione di crediti, spesso acquistati da terzi ed a volte non esistenti (Cass. Penale 29870/2018, 6945/2018).

Al fine di ovviare a tale problematica, il legislatore è intervenuto con il decreto in commento evidenziando in modo chiaro ed univoco che in caso di accollo del debito altrui non sarà possibile procedere con la compensazione per il pagamento demandando all’agenzia delle Entrate il compito di emettere un provvedimento che disciplinasse le modalità applicative della procedura.

3La modalità di pagamento

L’agenzia delle Entrate con provvedimento 244683/2021 del 24 Settembre 2021 ha chiarito che il soggetto accollante del debito dell’accollato procederà al relativo pagamento mediante l’utilizzo del modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento.

Da un punto di vista meramente pratico l'accollante dovrà indicare:
nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dell’accollato, soggetto passivo del rapporto tributario e debitore originario;
nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale dell’accollante, soggetto che effettua il versamento in luogo dell’accollato, unitamente al codice che sarà individuato con successiva risoluzione.

L’agenzia delle Entrate con la risoluzione 59/2021 del 6 ottobre scorso ha istituito il codice da utilizzare nel modello F24 per procedere con l’accollo, vale a dire il codice “80” denominato “Accollante del debito di imposta”, da indicarsi nel campo della sezione "Contribuente” del modello F24, unitamente al codice fiscale dell’accollante che effettua il pagamento del debito d’imposta altrui, da indicare nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”.

Il mancato rispetto delle suddette regole comporterà il rifiuto della delega con la conseguenza che l’accollato non sarà liberato dal proprio debito.

4Il divieto di compensazione

Inoltre, come previsto dalla norma ed evidenziata nel Provvedimento dell’Ufficio, altro motivo di scarto della delega è la presenza di compensazioni con credito dell’accollante, a prescindere che tali crediti siano esistenti o meno.Infatti, si legge nel citato documento di prassi che “si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge i versamenti effettuati in violazione delle modalità individuate nel presente Provvedimento”.

5I profili sanzionatori

Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del Dl 124/2019 in caso di estinzione del debito con l'utilizzo del meccanismo dell'accollo tramite compensazione nel modello di pagamento:
all’accollante si applica la sanzione di cui all’articolo 13, comma 4, del Dlgs 471/1997, pari al 30% del credito indebitamente compensato, qualora il credito utilizzato sia esistente. Al medesimo soggetto si applica la sanzione di cui al successivo comma 5, che va dal 100 al 200% del credito, qualora il credito utilizzato sia inesistente;
all’accollato sarà recuperata l'imposta non versata maggiorata degli interessi e l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 13, comma 1, del Dlgs 471/1997, pari al 30% dell’imposta non versata.

In ogni caso, l’accollante è coobbligato in solido con l'accollato limitatamente all'imposta non versata e agli interessi.

Nonostante il Dl 124/2019 nulla preveda sotto il profilo penale è opportuno evidenziare che è comunque prevista una responsabilità penale in capo all'accollato ed all’accollante per l’indebita compensazione ai sensi dell'articolo 10-quater del Dl 74/2000 in base al quale è punito con la reclusione:
da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro;
da 1 anno e sei mesi a 6 anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, crediti inesistenti per un importo annuo superiore a 50.000 euro.

6Gli atti di recupero

Il comma 4 dispone, poi, che, in deroga alla disciplina generale in materia di sanzioni tributarie, le sanzioni per la violazione della disciplina sul divieto di compensazione siano irrogate con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento.

Al riguardo si ricorda che l’atto di contestazione delle sanzioni o l’atto di irrogazione siano notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi (articolo 20, Dlgs 472/1997).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Indice