Come fare perImposte

Adeguamento ambienti di lavoro, compensazioni entro giugno

di Michele Meroni e Claudio Sabbatini

  • Quando Entro il 30 giugno 2021

  • Cosa scade Possibilità di compensare il credito d'imposta per le spese 2020

  • Per chi Operatori economici Ateco che hanno presentato istanza telematica entro il 31 maggio 2021

  • Come adempiere Presentazione modello F24 con codice tributo

1In sintesi

Poco più di due settimane di tempo per compensare il credito d’imposta spettante in relazione alle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.

La legge di bilancio 2021, infatti, ha anticipato dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2021 il termine entro cui utilizzare in compensazione il credito d’imposta riconosciuto dall’articolo 120, Dl 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio). Sempre il 30 giugno (invece del 31 dicembre 2021) per esercitare l’opzione per la cessione del credito verso terzi (articolo 122, Dl 34/2020).

Alla luce dei nuovi termini previsti dalla legge di bilancio 2021, l’agenzia delle Entrate (provvedimento 8 gennaio 2021, n. 4887) ha aggiornato le istruzioni del modello di comunicazione (istanza) delle spese ammissibili al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (provvedimento agenzia delle Entrate 10 luglio 2020, n. 259854).

Il modello - trasmesso entro il 31 maggio 2021 (in luogo del precedente termine che era fissato al 30 novembre 2021) – consente di fruire del credito d’imposta.
Alcuni chiarimenti sono stati diffusi con la circolare 10 luglio 2020, n. 20/E .

2I soggetti beneficiari

Il credito di imposta viene riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per l’adeguamento dei luoghi di lavoro necessarie al fine della riapertura in sicurezza delle attività.

La circolare 20/E ha chiarito che deve trattarsi di attività di impresa (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), arte o professione esercitata in un luogo aperto al pubblico, ovvero in un luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere.

Al fine di eliminare sul nascere qualsiasi dubbio, sono stati individuati – con riferimento agli esercenti attività d’impresa, arte o professione - i codici Ateco delle attività per le quali è possibile fruire di tale credito di imposta.

Rientrano le sole attività precisamente individuate nell’elenco allegato al provvedimento 259854 citato (in genere operatori con attività aperte al pubblico), ad esempio gli alberghi, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar, stabilimenti balneari, teatri, cinema ed altri, individuati esattamente attraverso il codice Ateco corrispondente.

Non è prevista alcuna distinzione in ordine al regime fiscale adottato dai soggetti beneficiari: sono quindi inclusi soggetti in regime di vantaggio, in regime forfetario, gli imprenditori e le imprese agricole (sia quelle che determinano per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa), nonché le associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

Per questi ultimi, la circolare 20/E ritiene applicabile l’estensione del beneficio a condizione che non esercitino, in via prevalente o esclusiva, un’attività d’impresa.

Si pone, quindi, il problema se il beneficio possa essere fatto valere anche dalle associazioni sportive dilettantistiche, le quali non perdono lo status di enti no profit ancorché i proventi commerciali (es. per sponsorizzazioni) fossero prevalenti (cfr. articolo 149 del Tuir).

3Le spese ammissibili

Rientrano tra le spese agevolabili gli interventi necessari per far rispettare prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19, ivi compresi quelli edilizi (fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica) necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché gli investimenti connessi ad attività innovative tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o all’acquisto di strumenti e tecnologie necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa – da chiunque prestata (es. titolari, soci, dipendenti, collaboratori) - quali ad esempio i programmi software, i sistemi di videoconferenza, ma anche gli investimenti necessari per consentire lo smart working, e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Secondo la circolare citata occorre che i tipi di interventi agevolabili risultino prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali (agenzia delle Entrate, risposte ad interpello 19 ottobre 2020, n. 480; 16 settembre 2020, n. 361; 16 settembre 2020, n. 362).

L’agenzia delle entrate con la risposta 322 del 10 maggio scorso ha fornito ulteriori indicazioni sugli interventi agevolabili in merito alla richiesta nell’ambito dell’organizzazione di convegni e fiere.

4La misura del beneficio

È riconosciuto ai contribuenti un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nell’anno 2020 (a partire dal 1° gennaio; quindi anche se sostenute prima dell’emanazione della legge).

Il tetto massimo di spese agevolabili ammonta a 80.000 euro; quindi il beneficio massimo sarà pari a 48.000 euro, ossia 80.000 x 60%, per ciascun beneficiario.
La determinazione del credito si calcola tenendo conto dell’imponibile esposto in fattura; in caso di Iva indetraibile, la stessa si include nel costo fiscale delle spese cui commisurare il credito d’imposta.

Il bonus è cumulabile con altre agevolazioni per le stesse spese, comunque nel limite dei costi sostenuti.

5Il termine di presentazione

La comunicazione delle spese, ai fini della fruizione del bonus, doveva essere effettuata entro il 31 maggio 2021 (termine così previsto dalla legge di bilancio 2021; articolo 1, commi da 1098 a 1100, legge 178/2020; provvedimento agenzia delle Entrate 8 gennaio 2021).

Nello stesso periodo era possibile inviare una nuova comunicazione (comunicazione sostitutiva), sostitutiva di quella precedentemente trasmessa.
Si ricorda che è possibile presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

La rinuncia non è ammessa se risulti ceduto il credito in precedenza comunicato.
Dato che la rinuncia può essere solo integrale, il contribuente che avesse errato nella compilazione dell’istanza dovrà porre attenzione a non cedere il credito ovvero a non utilizzare tale credito in compensazione per la quota non spettante.

Può essere il caso di interventi che, secondo l’agenzia, non danno diritto al beneficio (es. l’acquisto di un nuovo ascensore, come affermato nella risposta a interpello 361/2020; l’acquisto per realizzare un vano seminterrato da destinare a deposito, come chiarito con la risposta a interpello 545/2020).

Si consideri che alcuni chiarimenti sono giunti a ridosso del termine di presentazione dell’istanza, come è stato fatto con la già menzionata risposta a interpello 10 maggio 2021, n. 322 in relazione alla realizzazione di nuovi portoni per il ricambio dell’aria e alla realizzazione di un nuovo varco per facilitare l’uscita regolata dei partecipanti alla fiera e il distanziamento interpersonale (soluzione positiva) e al rifacimento dei pavimenti, degli impianti e l’apertura di un nuovo ingresso, opere non prescritte dalle citate linee guida (soluzione negativa).

6L'utilizzo del bonus

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24 (non si applicano i limiti previsti dall’articolo 34, legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall’articolo 1, comma 53, legge 24 dicembre 2007, n. 244), fatta salva la possibilità della cessione.

Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del bonus, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia, con la risoluzione 11 gennaio 2021, n. 2/E è stato istituito il codice tributo “6918” denominato “Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro - articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2021”.

La circolare ciatata precisa che sia l’utilizzo in compensazione tramite modello F24, sia la cessione a terzi, possono avvenire solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili, secondo il regime fiscale adottato dal beneficiario.

Precisamente:
per gli esercenti arti e professioni e per gli enti non commerciali, nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, si fa riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono. Vuol dire che un intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, con pagamenti effettuati tanto nel 2020 che nel 2021, permetterà la fruizione del credito d’imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020;
per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, si fa riferimento al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data di effettuazione dei pagamenti.

Per i soggetti in contabilità semplificata che hanno esercitato l’opzione “registrazione vale pagamento” (articolo 18, comma 5, Dpr 600/1973), va fatto riferimento alla data della registrazione del documento contabile.

I contribuenti che hanno diritto all’agevolazione fiscale possono compensare il proprio credito dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa comunicazione da parte dell’agenzia e comunque entro il 30 giugno 2021 (termine, anch’esso anticipato dalla legge di bilancio 2021).

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