Come fare perAdempimenti

Appalti e ritenute: la certificazione

di Michele Brusaterra

  • Quando 24 Febbraio

  • Cosa scade Trasmissione al committente dei modelli F24 di versamento delle ritenute fiscali e dei dati relativi ai lavoratori impiegati in contratti di appalto ovvero trasmissione della certificazione Durf - Documento unico di regolarità fiscale

  • Per chi Le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici

  • Come adempiere La trasmissione deve essere effettuata entro cinque giorni dal versamento delle ritenute

1L’adempimento in sintesi

Nei contratti di appalto, le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici devono trasmettere al committente (e le subappaltatrici anche all’appaltatrice) copie dei modelli F24 ed una serie di ulteriori dati (si veda infra), entro cinque giorni lavorativi dal versamento delle ritenute per lavoro dipendente o assimilati e in presenza delle condizioni poste dalla norma.

Tuttavia gli obblighi appena indicati non trovano applicazione, nel caso in cui nell’ultimo giorno del mese precedente le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, tramite apposita certificazione (c.d. Durf - Documento unico di regolarità fiscale), la sussistenza di determinati requisiti di cui si dirà nel prosieguo.

2Soggetti interessati

Sono interessati dall’adempimento in esame i committenti che affidano il compimento di una o più opere ovvero di uno o più servizi, di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000, ad un’impresa tramite:

- contratti di appalto,
- contratti di subappalto,
- affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che siano caratterizzati da:
  - prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’avvertenza che in presenza di contratti misti di affidamento del compimento di opere e servizi ovvero di sole opere, la prevalenza della manodopera va verificata ponendo al numeratore la retribuzione lorda dei lavoratori dipendenti o assimilati, e al denominatore il prezzo complessiva dell’opera,
  - l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente, intendendosi per tale non solo la proprietà ma anche il possesso o la detenzione, o
  - l’utilizzo di beni strumentali riconducibili in qualunque forma al committente stesso.

Tale committente può essere anche rappresentato, nella catena di soggetti che possono essere coinvolti nei contratti di appalto, dall’appaltatore qualora appalti in tutto o in parte l’opera, dai subappaltatori qualora subappaltino ulteriormente, dai consorzi, dai consorziati, e via discorrendo.
In presenza dei predetti “rapporti a catena”, come, da esempio, committente, appaltatore e subappaltatore, ciascun soggetto della catena che dovesse rivestire il ruolo di “committente” (tipicamente il committente nei confronti dell’appaltatore e del subappaltatore e l’appaltatore nei confronti del subappaltatore) rientrerà nell’ambito di applicazione del comma 1, articolo 17-bis, Dlgs 241 del 1997, in presenza dei presupposti di applicabilità della norma stessa.

Tenendo in considerazione anche i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate attraverso la circolare 1/E del 12 febbraio 2020, sono coinvolti dalla nuova normativa i soggetti di cui all’articolo 23, comma 1, del Dpr 600 del 1972, e più precisamente:

- gli enti e le società indicati nell’articolo 73, comma 1, del Dpr 917 del 1986, e cioè, principalmente, ma non solo, le società di capitali, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato;
- le società e associazioni indicate nell’articolo 5 del Dpr 917 del 1986, tra cui le società di persone, residenti nel territorio dello Stato;
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’articolo 55 del Dpr 917 del 1986, o imprese agricole, residenti nel territorio dello Stato;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni, residenti nel territorio dello Stato;
- il curatore fallimentare, residente nel territorio dello Stato;
- il commissario liquidatore, residente nel territorio dello Stato;
il condominio.

Proprio con riferimento al condominio, soggetto ricompreso nell’articolo 23 del ciato Dpr 600, l’Agenzia delle entrate, con la circolare 1/E già richiamata, ha avuto modo di chiarire che si tratta di un soggetto che è da escludere dall’ambito di applicazione della norma in commento, in quanto «non detengono in qualunque forma beni strumentali, in quanto non possono esercitare alcuna attività d’impresa o agricola o attività professionale».

Sono quindi esclusi dall’adempimento:

- i condomini, come già sopra detto;
- tutti i soggetti non residenti nel territorio dello Stato e senza stabile organizzazione nel territorio stesso, anche se assegnatari di opere o di servizi,
- i soggetti che si presumono residenti nel territorio dello Stato per effetto di quanto disposto dall’articolo 73, comma 5-bis, del Tuir;
- i soggetti residenti che non esercitano attività d’impresa o non esercitano imprese agricole o non esercitano arti o professioni;
- gli enti non commerciali ma limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta dagli stessi.

3Modalità e termini di adempimento

In base a quanto disposto dall’articolo 17-bis del Dlgs 241 del 1997, introdotto dal decreto “Fiscale” 124 del 2019, il soggetto committente deve richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia dei modelli F24 relativi al versamento delle ritenute trattenute, sostanzialmente, ai lavoratori direttamente impiegati nell’opera o nel servizio dall’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici.

L’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici devono eseguire i versamenti delle ritenute indicate, con distinti modelli F24 per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

La norma prevede che, affinché il committente possa riscontrare il dato sopra indicato, ossia l’ammontare delle ritenute versate e riferite ai lavoratori impiegati nella singola opera o nel singolo servizio, le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici devono trasmettere al committente (e le subappaltatrici anche all’appaltatrice), entro cinque giorni dal versamento, copie dei modelli F24 ed inoltre tutta una serie di dati che di seguito si riportano:

- un elenco nominativo di tutti i lavoratori, con la loro identificazione mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente,
- il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato,
- l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione,
- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Tuttavia, gli obblighi appena indicati non trovano applicazione, nel caso in cui nell’ultimo giorno del mese precedente le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, tramite apposita certificazione (c.d. Durf - Documento unico di regolarità fiscale), la sussistenza dei requisiti di seguito indicati:

- risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La certificazione di cui si è appena sopra detto (c.d. Durf - Documento unico di regolarità fiscale) viene messa a disposizione delle singole imprese da parte dell’Agenzia delle entrate e ha una validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

4Casi pratici

Al fine di determinare la presenza di un contratto di valore annuo superiore ad € 200.000, con riferimento a ciascuna impresa appaltante, affidataria o subappaltante, si supponga che una società il 14 febbraio 2020 stipuli un contratto, tra quelli rientranti nell’obbligo in commento, con scadenza il giorno 13 febbraio 2021 che prevede un prezzo di euro 100.000 al netto di Iva e che il 16 giugno 2020 venga stipulato un nuovo contratto con scadenza 15 giugno 2021 che prevede un prezzo di euro 200.000 al netto dell’Iva.

In base al meccanismo pro-rata temporis si avrà la seguente situazione:

- alla data del 14 febbraio 2020 sono imputabili, per il primo contratto, euro 91.667 per il 2020 (100.000*11/12) e euro 8.333 per l’anno 2021;
- alla data del 16 giugno 2020 sono imputabili, per il secondo contratto, euro 100.000 (200.000*6/12) e euro 100.000 per l’anno 2021.

Si arriva così alla seguente situazione:

- per l’anno 2020 è imputabile il prezzo complessivo, considerando i due contratti, pari ad euro 191.667 (91.667+100.000),
- per l’anno 2021 è imputabile il prezzo complessivo, considerando i due contratti, pari ad euro 108.333 (8.333+100.000).

In nessuno dei due anni, con riferimento all’esempio e fermo restando che con la medesima impresa non vengano stipulati ulteriori contratti o non venga revisionato in aumento il prezzo, scattano gli obblighi di cui all’articolo 17-bis del Dlgs 241 del 1997.

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