Come fare perAdempimenti

Autodichiarazione aiuti Covid, così la proroga al 31 gennaio per invio e riversamento

di Lorenzo Lodoli

  • Quando Fino al 31 gennaio 2023

  • Cosa scade Presentazione modello di dichiarazione sezioni 3.1 e 3.12 del temporary framework

  • Per chi Operatori economici che hanno fruito degli aiuti del «regime ombrello»

  • Come adempiere In via telematica, direttamente o tramite soggetto intermediario

1In sintesi

Più agevole e con meno patemi la compilazione della dichiarazione degli aiuti Covid, ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 del temporary framework, con il recente inserimento nel modello della nuova casella «ES». Anche alla luce dell’ultima proroga, in extremis, che vede nel 31 gennaio 2023 il termine ultimo per la presentazione.

Inoltre, in considerazione delle criticità che sono sorte, in data 17 novembre 2022 sul portale di agenzia delle Entrate sono state pubblicate le risposte alle domande più frequenti sulle modalità di compilazione dell’autodichiarazione per gli aiuti di stato Covid 19. Si tratta di 28 Faq che chiariscono diversi aspetti. Ne analizziamo i principali temi.

Ma andiamo con ordine.

Con il provvedimento 143428/2022 del 27 aprile scorso, adottato in attuazione del Dm 11 dicembre 2021 e dall’articolo 1, commi 13-15, del Dl 41/2021, l’agenzia delle Entrate ha definito le modalità con cui gli operatori economici dovranno certificare gli aiuti di Stato Covid-19, nel rispetto dei massimali stabiliti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del temporary framework , indicando eventuali eccedenze da restituire.

Il termine di presentazione, dapprima fissato al 30 giugno 2022 e successivamente spostato al 30 novembre dal provvedimento 233822/2022, è stato, con ulteriore provvedimento del 29 novembre (prot. n. 439400/2022) del direttore dell’Agenzia, in ultimo prorogato al 31 gennaio 2023, sia per la presentazione dell’autodichiarazione Covid sia per il termine per il riversamento.

La dichiarazione va presentata in via telematica, utilizzando il relativo modello approvato, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, oppure attraverso i canali telematici della stessa, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

La dichiarazione potrebbe presentare numerosi problemi, vista la mole delle informazioni da dover indicare e la conoscenza richiesta sulla disciplina europea degli aiuti di Stato.

La vera difficoltà per coloro che saranno costretti a presentare la dichiarazione, è rappresentata dal fatto che il singolo operatore dovrà tenere conto, ai fini del conteggio per il rispetto dei massimali, anche degli ulteriori aiuti fruiti dai soggetti in rapporto di controllo/collegamento, rilevante ai fini della nozione di “impresa unica”, secondo quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento “de minimis”.

Sul punto è intervenuto il provvedimento 398976 emanato il 25 ottobre 2022 dal direttore dell’agenzia delle Entrate che confermava la presentazione per il prossimo 30 novembre (ora 31 gennaio, ricordiamo) e che prevede la possibilità di presentare l’autodichiarazione per il monitoraggio degli aiuti Covid semplificata se l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti durante l’emergenza Covid-19 non supera i limiti previsti dalla Sezione 3.1 del quadro temporaneo (800 mila euro fino al 27 gennaio 2021 e 1 milione e 800 mila euro dal 28 gennaio 2021), compilando la nuova casella ES.

Con il provvedimento in esame il direttore dell’Agenzia ha inserito nel modello della dichiarazione degli aiuti Covid, ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 del temporary framework, la nuova casella “ES” che, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti Covid fruiti.

Questa semplificazione sicuramente agevola la compilazione del modello e contestualmente riduce i rischi, anche penali, relativi ad una dichiarazione “mendace” da parte dell’operatore economico.

Tale agevolazione però è soggetta a specifici limiti. Infatti la casella “ES” può essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:
• dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A;
• per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del temporary framework;
• l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti dalla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, del medesimo quadro temporaneo.

Attenzione che vi sono alcuni aiuti Covid che restano comunque esclusi da detta agevolazione anche in presenza di tutte le condizioni suddette.

In particolare sono esclusi dall’esonero gli aiuti Imu elencati nel citato quadro A e, pertanto, i corrispondenti righi vanno comunque compilati qualora i dichiaranti abbiano beneficiato di detti aiuti.

2L’ambito soggettivo

L’autocertificazione deve essere presentata da tutti gli “operatori economici” che hanno beneficiato di una o più delle misure di aiuto previste dal “regime ombrello” di cui all’articolo 1, comma 13, del Dl 41/2021.

L’obbligo ricomprende sia i soggetti esercenti in via principale o esclusiva attività economica, tipicamente le società di capitali e le società di persona, ma anche gli enti non commerciali e le persone fisiche che, durante il periodo di emergenza Covid-19, abbiano fruito delle predette agevolazioni.

Sono invece esonerati coloro che abbiano già presentato un modello di autocertificazione richiesto al fine di poter accedere ad una delle indicate misure di aiuto: è il caso, ad esempio, del contributo c.d. perequativo di cui all’art. 1, commi 16-27, del Dl 73/2021.

A questa ipotesi, fanno tuttavia eccezione i seguenti casi:
a) il caso in cui il beneficiario abbia successivamente fruito di altri aiuti tra quelli rientranti nel “regime ombrello” ove, in tal caso, nel modello di autocertificazione andranno indicati sia i nuovi aiuti fruiti, sia tutte le altre misure già indicate nel precedente modello di autocertificazione;
b) nel caso in cui il beneficiario abbia fruito degli aiuti riconosciuti ai fini Imu, senza aver compitato nella precedente dichiarazioni sostitutiva il quadro C;
c) nel caso in cui il beneficiario sia tenuto a compilare il quadro D, dedicato agli “Aiuti allocati nelle sezioni 3.1 e 3.12 e aiuti da riversare”.

La compilazione del frontespizio, oltre alle informazioni del dichiarante, quali codice fiscale del beneficiario degli aiuti e del rappresentante legale, prevede anche la specificazione della “Forma giuridica” e “Dimensione dell’impresa”.

I codici di riferimento sono rinvenibili all’interno delle istruzioni per la compilazione del modello Redditi 2022 (es. “SP” per le società per azioni; “4” per la “grande impresa”).

Tuttavia, la compilazione di queste sezioni è resa necessaria nelle ipotesi in cui risultino compilati i campo “Settore” e “Codice Attività” in corrispondenza delle misure di aiuto riportate nel quadro A.

In questo caso, il dichiarante è esonerato dalla compilazione del prospetto RS della dichiarazione dedicata agli aiuti di Stato, solo in relazione a quegli aiuti per i quali risultano essere stati compilati i predetti campi dell’autocertificazione.

Resta invece fermo l’obbligo di compilare il quadro RS per le altre misure che non prevedano la compilazione dei campi “Settore” e “Codice attività”.

Per il monitoraggio dei massimali rileva il concetto di “impresa unica”, come prevista dal regolamento 1407/2013 (c.d. “de minimis").

Se infatti il dichiarante si trova in un una relazione di controllo con altre imprese, ne dovrà dare evidenza nell’apposito Quadro B, con l’indicazione dei codici fiscali di tutti gli altri soggetti appartenenti all’impresa unica.

In questi casi, comunque, all’interno del quadro A dedicato alle misure rientranti nel regime “ombrello”, dovranno essere indicate le sole misure “personali” del beneficiario.

3L’ambito oggettivo

La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto il monitoraggio dei requisiti previsti dalla sezione 3.1 del temporary framework Per gli aiuti di cui il beneficiario intenda fruire dei massimali della sezione 3.12, occorre certificare il rispetto dei limiti e delle condizioni previste da questa sezione.

Ai fini della verifica dei massimali, occorre tenere conto delle misure elencate nel quadro A della dichiarazione (si tratta, cioè, di tutte le misure elencate dall’articolo 1, comma 13, del Dl 41/2021), e di tutte le altre agevolazioni che, pur non essendo soggetti al monitoraggio del c.d. “regime a ombrello”, incidono sui calcoli del rispetto dei limiti (per le quali è dedicata la Sezione II “Altri aiuti”).

Le istruzioni forniscono solo alcune esemplificazioni non certo esaustive, limitate ad alcuni bonus fiscali, quali quello per il rafforzamento patrimoniale (articolo 26 del Dl 34/2020) e il bonus “tessile/moda” sulle rimanenze (articolo 48-bis del medesimo Dl).

4Il rilevamento dei massimali

Il rilevamento dei massimali delle sezioni 3.1 e 3.12, sia per le misure rientranti nel “regime ombrello” che per gli “altri aiuti”, è limitato ai massimali previsti dalla V modifica del temporary framework:
a) fino a 800mila euro per la sezione 3.1, e fino a 3 mln di euro per la sezione 3.12, in relazione agli aiuti concessi fino al 27 gennaio 2022;
b) fino a 1,8 mln di euro per la sezione 3.1, e fino a 10 mln di euro per la sezione 3.12, in relazione agli aiuti concessi a partire dal 28 gennaio 2022 fino al 30 giungo 2022, tenuto conto di tutte le agevolazioni fruite nel periodo precedente.

Ai fini del rispetto dei massimali rileva la data di concessione, riportata nella Tabella Aiuti in relazione a ciascuna misura ivi elencata:
a) per i contributi a fondo perduto, data di erogazione;
b) per i crediti d’imposta, a scelta del contribuente, la data di presentazione della dichiarazione dei redditi (purché effettuata entro il 30 giugno 2022), ovvero nella data di compensazione (maturazione, rilascio ricevuta di presa in carico, presentazione F24);
c) per le altre agevolazioni (es. esenzioni fiscali), la data di entrata in vigore della norma.

Qualora il massimale della sezione 3.1 risulti superato, il beneficiario potrà allocare una delle misure indicate nel quadro A all'interno della sezione 3.12, attestandone le relative condizioni:
a) riduzione di fatturato di almeno il 30% nel c.d. “periodo ammissibile”, scelto dal beneficiario tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021;
b) copertura parziale del 70% (o 90% per piccole o micro imprese) dei costi fissi non coperti sostenuti nel periodo ammissibile prescelto, calcolati secondo i parametri indicati nell’allegato 1 del modello.

5Il superamento dei limiti

Nel caso in cui la sommatoria di tutti gli aiuti indicati nel quadro A del modello superi il massimale medio tempore stabilito, il dichiarante dovrà darne conto nell’apposita sezione denominata “Superamento dei limiti”.

In esso andranno comunque specificate le sole misure rientranti nel c.d. “regime ombrello”, elencate nella sezione I del quadro A.

La particolarità di questa sezione sta nel fatto che:
• nel quadro 1 di ogni sotto sezione, andranno specificate gli importi eccedenti delle misure del “regime ombrello”, tenendo conto di tutte le misure fruite dalle società appartenenti all’“impresa unica”;
• mentre, nel quadro 2 e 3 andranno indicati, rispettivamente, gli importi delle misure e gli interessi riferiti esclusivamente al soggetto dichiarante.

È evidente, dunque, che il soggetto dichiarante dovrà farsi carico di indicare le eccedenze non solo ad esso riferibili, ma anche di tutte le altre imprese in rapporto di controllo/collegamento con esso.

6I chiarimenti delle Entrate

Sono vari i temi affrontati dall’Agenzia nelle Faq del 17 novembre scorso si parte dai soggetti obbligati alla presentazione per arrivare al rapporto tra Sezione 3.1 e 3.12 per poi prendere in esame le modalità di riversamento in caso di splafonamento.

I soggetti obbligati alla presentazione dell’autodichiarazione
Nelle Faq, viene confermato l’obbligo di presentazione anche per le società cessate.
Viene altresì precisato che l’autodichiarazione non deve essere presentata dalle imprese rientranti nel perimetro dell’impresa unica che non abbiano beneficiato di alcun aiuto oggetto del regime ombrello.
L’Agenzia chiarisce altresì che in presenza di operazione straordinaria con estinzione del soggetto dante causa beneficiario degli aiuti, l’autodichiarazione va presentata dal soggetto avente causa indicando nel riquadro “Dichiarante” del frontespizio il codice fiscale del soggetto dante causa e nel riquadro “Rappresentante firmatario della dichiarazione” il codice fiscale del soggetto avente causa nel campo “Codice fiscale società” e il codice fiscale del rappresentante del soggetto avente causa nel campo “Codice fiscale”.
Vi è anche una risposta che chiarisce quale sia l’indicazione della dimensione di impresa da indicare nel frontespizio dell'autodichiarazione. Al riguardo per individuare la dimensione dell’operatore economico è necessario seguire le indicazioni della raccomandazione Ue 2003/361/Ce.

Rapporto tra Sezioni 3.1 e 3.12
Altre interessanti risposte riguardano le allocazioni tra sezione 3.1 e 3.12 e le modalità operative per la compilazione della dichiarazione in caso di superamento dei massimali da parte di una impresa unica.
L’agenzia delle Entrate chiarisce un aspetto particolarmente importante che riguarda la possibilità di spostamento dell’aiuto del regime ombrello nella Sezione 3.12 del temporary framework. Viene riconosciuta la facoltà per il contribuente, che ha fruito di Aiuti del “regime ombrello”, di optare per l’allocazione degli aiuti nella Sezione 3.12 più aderente alla propria situazione potendo decidere di spostare solo una parte dell’aiuto oppure l’intero importo. Vi è addirittura la possibilità di spostare l’aiuto nella Sezione 3.12 in mancanza di splafonamento. L’esempio che viene proposto è quello di un'impresa che ha fruito di aiuti del “regime ombrello”, senza aver rilevato alcuno splafonamento, che ritiene di allocare l’aiuto per l’intero importo nella Sezione 3.12. In tale ipotesi, il contribuente barrerà la casella “Sez. 3.12” del Quadro A, senza compilare il quadro D.
Questo potrebbe essere utilizzato dalle imprese per liberare spazio nella Sezione 3.1. e poter usufruire di nuovi aiuti che devono ancora ricevere (o che avevano congelato) perché avevano superati i nuovi massimali introdotti dalle modifiche al temporary framework (si pensi alla de-contribuzione prevista per i mesi di aprile e maggio 2022 o al credito d’imposta Imu per comparto turistico).
Altro chiarimento importante riguarda la non necessaria coincidenza temporale tra il periodo ammissibile individuato dal beneficiario ai fini della Sezione 3.12 e la data di concessione/fruizione dell’aiuto del regime ombrello che si vuole spostare. Al riguardo le Entrate ha confermato che la normativa di riferimento non impone che vi sia coincidenza temporale tra il periodo ammissibile individuato dal beneficiario ai fini della Sezione 3.12 e la data di concessione dell'aiuto di cui al “regime ombrello” fruito dell’operatore economico. Pertanto, ad esempio, l’esenzione Irap la cui data di concessione è il 19 maggio 2020 e la cui competenza è riferibile all'anno 2020, potrà essere spostata in qualsiasi periodo ammissibile più conveniente dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2021.
È poi chiarito che possono essere allocati nella Sezione 3.12 anche per gli aiuti del “regime ombrello” ricevuti prima del 13 ottobre 2020 come, per esempio, l’esenzione dal versamento Irap.

Riversamento aiuti in eccesso
Il soggetto che ha ricevuto gli aiuti di Stato in misura superiore ai limiti imposti dalla sezione 3.1 del Quadro temporaneo può scegliere se restituirli ovvero se compensarli con altri aiuti che deve ancora percepire. In presenza di riversamento, esso deve avvenire tenendo conto dell’ordine cronologico con cui i diversi aiuti (sia quelli rientranti nel “regime ombrello” sia quelli che non vi rientrano) sono stati e saranno registrati nel Rna, Sian e Sipa.
L’agenzia delle Entrate ha altresì chiarito che gli operatori economici che hanno fruito di “altri aiuti” - diversi da quelli del “regime ombrello” - per individuare i relativi massimali e la data di concessione degli stessi devono fare riferimento alla specifica decisione di autorizzazione, atteso che il meccanismo che consente l’allocazione dell’aiuto nei diversi massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12 appare praticabile solo per gli aiuti del c.d. regime ombrello, mentre per quelli non compresi rileva il massimale della sezione del temporary framework nell’ambito della quale la misura è stata autorizzata dalla Commissione europea.

Scomputo da aiuti successivi
Ai fini della restituzione degli splafonamenti, in alternativa al pagamento tramite modello F24, è possibile scomputare gli importi eccedenti i massimali utilizzando in primo luogo le istanze per il riconoscimento dei seguenti contributi/crediti di imposta:
• Bonus tessile;
• Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, Zes e Sisma (modello Cim);
• CFP wedding, intrattenimento, horeca;
• CFP servizi di ristorazione collettiva;
• CFP discoteche e sale da ballo;
• Credito d’imposta locazioni imprese turistiche;
• Credito d’imposta per l’Imu in favore del comparto del turismo;
• Credito d’imposta per le imprese agricole e agroalimentari.
Oltre alle istanze sopra elencate, ai fini dello scomputo, è possibile utilizzare alcuni crediti d’imposta da quadro RU elencati nella “Tabella codici aiuti di Stato” presente in calce alle istruzioni dei modelli REDDITI 2022, riducendo l’importo residuo da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi.

Calcolo interessi
Vi è una risposta per calcolare gli interessi sulle eccedenze di aiuto oggetto di recupero e delle modalità di calcolo di tali oneri finanziari. Il riferimento comunitario è il regolamento (Ce) n. 794/2004 (come modificato, tra l’altro, dalla comunicazione 2008/C 14/02), applicabile a tutti i settori di attività.
L’genzia delle Entrate ha altresì chiarito che ai fini della determinazione degli interessi da recupero, nell'ipotesi di allocazione degli aiuti dal massimale di 800.000 a quello di 1.800.000 previsto per gli aiuti della Sezione 3.1 del Temporary Framework si deve tener conto del tempo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell'aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale).
Il tasso di interesse si trova pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea e deve essere calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso del mercato monetario a 1 anno. Il tasso di interesse deve essere calcolato su tutto il periodo fino alla data di recupero.


Pubblicato il 28 ottobre; aggiornato il 30 novembre 2022

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