Come fare perFinanza

Bar, ristoranti, piscine: ultimi giorni per la domanda

di Fulvio Giovannetti e Claudio Sabbatini

  • Quando Entro il 6 dicembre 2022

  • Cosa scade Istanza per ottenere il contributo a fondo perduto

  • Per chi Imprese della ristorazione, piscine, ecc. individuate dai codici Ateco

  • Come adempiere Domanda telematica nell’area riservata «Fatture e Corrispettivi» del sito dell’Agenzia

1In sintesi

Finestra in chiusura per richiedere gli aiuti destinati ad alcuni settori in difficoltà previsti dal decreto Sostegni bis. Scade, infatti, martedì 6 dicembre il termine per bar, ristoranti, catering, feste, piscine per l’invio dell’istanza.

Per sostenere le imprese operanti in settori particolarmente danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’articolo 1-ter, comma 2-bis, decreto Sostegni-bis ha previsto uno specifico contributo a fondo perduto.

I soggetti beneficiari, individuati da specifici codici Ateco, devono presentare un’istanza all’agenzia delle Entrate al fine del riconoscimento della suddetta misura di sostegno.

2I soggetti beneficiari

Il Dm Mise 30 dicembre 2021, come modificato dal Dm Mise 19 agosto 2022, ha individuato i soggetti beneficiari del contributo (oltre all’ammontare del bonus e le modalità di erogazione; si veda infra).

Si tratta delle imprese operanti nei settori contraddistinti dai seguenti codici Ateco:
• 56.10: Ristoranti e attività di ristorazione mobile (sono incluse anche gelaterie e pasticceria);
• 56.21: Fornitura di pasti preparati (catering per eventi);
• 56.30: Bar e altri esercizi simili senza cucina;
• 93.11.2: Gestione di piscine;
• 96.09.05: Organizzazione di feste e cerimonie.

Il contributo spetta a quelle imprese che svolgono quale attività prevalente, come comunicata all’ agenzia delle Entrate con il modello AA7/AA9, una di quelle individuate dai codici Ateco sopra indicati.

Sono previste ulteriori condizioni per beneficiare dell’aiuto; in particolare, le imprese alla data di presentazione della domanda per accedere al contributo:
• devono avere la sede legale od operativa ubicata sul territorio nazionale;
• devono risultare regolarmente costituite, iscritte e attive presso il Registro delle Imprese;
• non devono essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
• devono aver subito una riduzione dei ricavi del 2021 di almeno il 40% rispetto ai ricavi conseguiti nel 2019. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il confronto va effettuato con i ricavi del periodo 2018/2019 con quelli del periodo 2020/2021.

Al fine di determinare correttamente i ricavi (di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir) relativi ai cennai periodi, necessari per la verifica della riduzione di almeno il 40%, si deve far riferimento, come specificato nelle istruzioni alla compilazione dell’istanza, ad appositi campi delle dichiarazioni dei redditi.

A titolo esemplificativo, sulla base del modello dichiarativo presentato, si dovrà far riferimento ai seguenti campi:
• modello Redditi PF. Campi: RS116 (contabilità ordinaria), RG2 colonna 2 (contabilità semplificata), RE2 colonna 2 (compensi per lavoro autonomo), da LM22 a LM27 colonna 3 (soggetti in regime forfetario ai sensi della legge 190/2014), LM2 (soggetti in regime di vantaggio ai sensi del Dl 98/2011);
• modello Redditi SP. Campi: RS116 (contabilità ordinaria), RG2 colonna 5 (contabilità semplificata), RE2 (compensi per lavoro autonomo);
• modello Redditi SC. Campo RS107 colonna 2;
• modello Redditi ENC. Campi: RS111 (contabilità ordinaria), RG2 colonna 7 (contabilità separata), RG4 colonna 2 (regime forfetario ai sensi dell'articolo 145 del Tuir), RC1 (contabilità pubblica), RE2 (compensi per redditi di lavoro autonomo).

Se il soggetto svolge più attività, va considerato l’ammontare complessivo dei ricavi riferiti a tutte le attività; inoltre, l’ammontare dei ricavi non va ragguagliato ad anno.

Per le imprese costituite nel 2020 (non in continuazione dell’attività di un altro soggetto, deceduto o confluito, costituito precedentemente al 2020), la riduzione del 40% è determinata confrontando l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita Iva rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.

Esempio
Il Sig. Rossi gestisce il Bar Ancilla. Ha iniziato l’attività nel 2020, dopo aver aperto la partita Iva il 7 febbraio 2020.
Per verificare la riduzione dei ricavi dovrà confrontare l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativo al periodo marzo-dicembre 2020 con quello del 2021.
Così, se il totale del fatturato/dei corrispettivi del 2020 (a partire dal mese di marzo, mese successivo a quello di apertura della partita Iva) è stato di 100.000 euro, la media mensile è pari a 10.000 euro (100.000 : 10 mesi).
Se il totale del fatturato/dei corrispettivi del 2021 (considerando l'intero anno) è stato di 70.000 euro, la media mensile è pari a 5.833 euro (70.000 : 12 mesi).
La riduzione – da 10.000 a 5.833 – risulta essere non inferiore al 40%, per cui il Bar Ancilla del Sig. Rossi è un soggetto ammesso alla misura di sostegno.

Non possono beneficiare del contributo in esame le imprese (soggetti esclusi):
• già in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi dell’articolo 2, punto 18, regolamento Ue 651/2014, fatte salve le eccezioni previste per le micro/piccole imprese ai sensi della disciplina Ue in materia di aiuti di Stato;
• destinatarie di sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), Dlgs 231/2001 (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi);
• che si trovano in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

3La presentazione dell’istanza

Il provvedimento agenzia delle Entrate 18 novembre 2022, n. 423342 ha stabilito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza da trasmettere – esclusivamente in via telematica (la procedura web è resa disponibile nell’area riservata del portale «Fatture e Corrispettivi» del sito internet della stessa Agenzia; è possibile utilizzare anche l’applicazione Desktop telematico) - al fine del riconoscimento del contributo in esame.

L’invio può avvenire direttamente da parte del richiedente o avvalendosi di un intermediario abilitato, di cui all’articolo 3, comma 3, Dpr 322/1998, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio «Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici» del portale «Fatture e corrispettivi».

Con una news datata 21 novembre 2022, l’agenzia delle Entrate ha precisato che, i soggetti localizzati nei comuni di Livigno e Campione d’Italia, non in possesso di partita Iva, che devono richiedere il contributo a fondo perduto, possono inviare l’istanza compilando debitamente il modello approvato con il provvedimento del 18 novembre 2022. Il modello - firmato digitalmente da parte del soggetto richiedente - deve essere inviato all’indirizzo Pec cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it. Se il soggetto richiedente è sprovvisto di firma digitale l’istanza deve essere trasmessa insieme alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. L’istanza può essere trasmessa, sempre tramite Pec, anche per il tramite di intermediari appositamente delegati. Fa poi una precisazione: le istanze trasmesse tramite Pec riferite a soggetti titolari di partita Iva saranno scartate, in quanto per essi è ammesso il solo invio telematico.

4Il modello

Oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e alla dichiarazione di possesso dei requisiti di accesso all’agevolazione, il modello contiene anche la dichiarazione, resa dal richiedente ai sensi dell’articolo 47, Dpr 445/2000, in relazione all’ammontare complessivo degli aiuti concessi all’impresa unica nell’ambito del regime de minimis, ai sensi del regolamento Ue 1407/2013, la cui registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna) è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024.

Il modello contiene, altresì, il quadro A, per indicare i codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea utilizzata ai fini degli aiuti di Stato, nonché lo spazio per riportare gli estremi (Iban) del conto bancario o postale intestato (o cointestato) al soggetto richiedente il contributo nel quale verrà accreditato il contributo a fondo perduto.

Si presti attenzione ad una precisazione contenute nelle istruzioni alla compilazione del modello di istanza, ossia che l’indicazione errata del codice Iban può provocare lo scarto della richiesta e l’impossibilità di ottenere il contributo.

L’istanza va trasmessa (a partire dal 22 novembre 2022 ed) entro il 6 dicembre 2022.

Nel suddetto periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza (completa in ogni sua parte), in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa.

Entro il medesimo termine può essere barrata la casella relativa alla rinuncia al contributo. In tal caso vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto richiedente e dell’eventuale legale rappresentante.

La rinuncia deve riguardare il totale del contributo.

Il termine fissato per la presentazione dell’istanza non rappresenta un click day (in sostanza, ai fini dell’accesso al beneficio non rileva l’ordine di cronologico di presentazione delle domande), perché come vedremo a breve, le risorse messe a disposizione saranno ripartita fra i soggetti potenzialmente beneficiari sulla base delle istanze validamente presentate.

Successivamente alla presentazione dell’istanza, l’agenzia rilascia una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.In seguito alla presa in carico dell’istanza, l’agenzia effettua ulteriori controlli sulle informazioni ive contenute utilizzando quanto risulta presso l’Anagrafe tributaria.

Tali controlli possono comportare l’accettazione della domanda ovvero lo scarto dell’istanza (seconda ricevuta, scaricabile nella sezione «Contributo a fondo perduto - Consultazione esito» del portale «Fatture e Corrispettivi»).

In tale ultimo caso, vengono comunicati anche i motivi che hanno determinato lo scarto.Le ricevute sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’istanza nella sezione della propria area riservata sul sito dell’agenzia delle Entrate «Servizi - Consultazioni e ricerca - Ricerca ricevute».

Qualora l’istanza sia trasmessa da un intermediario, al richiedente delegante viene comunque inviata, al proprio indirizzo Pec, un’apposita comunicazione contenente l’informazione che è stata trasmessa per suo conto un’istanza per accedere al contributo a fondo perduto in esame.

Successivamente all’accoglimento dell’istanza, la medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del richiedente nella sezione «Contributo a fondo perduto - Consultazione esito» del portale «Fatture e Corrispettivi».

5Il contributo

L’ammontare del contributo spettante viene definito sulla base delle risorse stanziate (40 milioni di euro) e il numero dei soggetti aventi diritto.

Pertanto, l’ammontare esatto del beneficio potrà essere conosciuto solo dopo il termine del periodo di presentazione delle istanze.

Infatti, è previsto che i fondi saranno erogati alle imprese in possesso dei requisiti e che hanno validamente presentato l’istanza, con le seguenti modalità:
• il 70% delle risorse è ripartita in egual misura tra tutti i beneficiari;
• in aggiunta, il 20% dei fondi è ripartito, in egual misura, tra i beneficiari che presentano un ammontare di ricavi 2019 superiore a 400mila euro;
• il restante 10% spetterà, oltre a quanto indicati ai precedenti alinea, alle imprese beneficiarie che presentano un ammontare di ricavi 2019 superiore a 1 milione di euro.

L’ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa è pari al minore tra:
• l’importo spettante (secondo la ripartizione retro delineata);
• l’importo residuo di aiuti ancora fruibili, determinato in base all’ammontare di aiuti in regime de minimis indicato dal soggetto nell’istanza.

L’importo del contributo riconosciuto e l’emissione del mandato di pagamento del contributo sono comunicati nell’apposita area riservata del portale «Fatture e corrispettivi», sezione «Contributo a fondo perduto - Consultazione esito».

Nel caso in cui l’ammontare del contributo spettante sia superiore a 150mila euro occorre presentare il documento di regolarità antimafia.

Nello specifico, nella area riservata sopra indicata è comunicato solo l’importo spettante e l’informazione che, prima di procedere all'erogazione, il dichiarante deve trasmettere all’agenzia delle Entrate, anche mediante un intermediario delegato, alternativamente:
a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa alla dichiarazione antimafia, come disciplinata dal Dlgs 159/2011, con l’indicazione dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia;
b) la dichiarazione di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 1, comma 52, legge 190/2012.

Il modello di autocertificazione di regolarità antimafia sarà pubblicato sul sito dell’agenzia delle Entrate e dovrà essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato, entro il 16 gennaio 2023, esclusivamente tramite Pec all’indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it.

Come previsto dalla norma, l’agevolazione in esame:
• non è tassata ai fini Irpef / Ires / Irap;
• non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi (articolo 61 e 109, comma 5, del Tuir);
• è soggetto all’autorizzazione della Commissione Ue ed riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni del regolamento Ue 1407/2013 in materia di aiuti di Stato de minimis.

6I controlli dell’Agenzia

I controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria relativamente ai dati dichiarati dal soggetto istante – in applicazione degli articoli 31 e seguenti, Dpr 600/1973 in materia di accertamento delle imposte sui redditi - potranno essere effettuati anche successivamente all’erogazione del contributo.

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’agenzia delle Entrate procederà al recupero del contributo non spettante con i relativi interessi, nonché ad irrogare le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, Dlgs 471/1997 (dal 100% al 200% del contributo indebitamente percepito).

Il contribuente è ammesso alla regolarizzazione spontanea, mediante la restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi e il versamento delle sanzioni ridotte in base alla disciplina del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 471/1997).

Per la regolarizzazione spontanea l’agenzia delle Entrate istituirà, tramite apposita risoluzione, i codici tributo da riportare nel modello F24.

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