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Dichiarazione Iva 2022, come rimediare a omessi versamenti o errori nelle Lipe

di Barbara Marini

  • Quando Entro il 2 maggio 2022 (il 30 aprile è sabato)

  • Cosa scade Dichiarazione Iva 2022 (anno d’imposta 2021)

  • Per chi Soggetti passivi d’imposta

  • Come adempiere Compilazione quadri VQ, VN e VH

1In sintesi

Entro il prossimo 2 maggio (il termine di scadenza ordinario del 30 aprile è sabato) la maggioranza dei contribuenti con partita Iva è chiamata ad inviare telematicamente la dichiarazione Iva 2022 per l’anno d’imposta 2021; può risultare quindi utile fare un approfondimento su alcuni quadri della dichiarazione che possono presentare maggiori criticità in fase di compilazione.

Ci riferiamo in particolare ai quadri VN, VQ e VH.

Il primo (VN) è dedicato ai soggetti che hanno presentato nel 2021 una dichiarazione integrativa a favore, il secondo (VQ) è finalizzato a determinare il credito potenziale maturato a seguito di versamenti di Iva periodica «non spontanei» ed infine il terzo (VH) da compilarsi esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva relative al 2021.

2Il quadro VN

Tale quadro è riservato ai soggetti che hanno presentato nel 2021 una dichiarazione integrativa a favore, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 bis, del Dpr 322/1998, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (cosiddetta integrativa ultrannuale).

È il caso, ad esempio, della dichiarazione integrativa Iva 2019, relativa al 2018, presentata nel 2021). L’articolo 8, comma 6 quater, del Dpr 322 stabilisce che “nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa”.

Il quadro VN serve pertanto ad indicare il minor debito o il maggior credito emergente dalla dichiarazione integrativa.

A tal fine, occorre indicare nel rigo VN1 i seguenti dati:
● colonna 1, l’anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa (ad esempio, per la dichiarazione integrativa Iva 2019, indicare 2018);
● colonna 2, da barrare da parte della società controllante di una procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo qualora il credito, da indicare nella colonna 3, emerga dal prospetto Iva 26 PR di una dichiarazione integrativa presentata nel 2021 relativa alla medesima procedura;
● colonna 3, il credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione integrativa, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo concorre alla determinazione del saldo annuale e, pertanto, va riportato nel rigo VL11 oppure nel rigo VW28, colonna 1, se è barrata la colonna 2.

Va sottolineato che emergono indubbie criticità nel coordinare la previsione dell’articolo 8, comma 6 quater, Dpr 322/1998 - la quale prevede che il credito emergente da una dichiarazione ultrannuale, qualora non sia stato chiesto a rimborso, possa essere usato in compensazione orizzontale per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa - con quanto riportato nelle istruzioni del modello Iva 2022, nelle quali viene previsto che l’importo indicato nella colonna 3 del rigo VN1 deve concorrere alla determinazione del saldo annuale e, pertanto, va riportato nel rigo VL11.

“Concorrere alla determinazione del saldo annuale” significa, in pratica, inibire la possibilità di utilizzare liberamente il maggior credito scaturente dalla dichiarazione integrativa ultrannuale.

In sintesi.
Nella dichiarazione Iva 2022, il quadro VN dovrà essere compilato solo se nel corso del 2021 è stata presentata una dichiarazione integrativa ultrannuale a favore, relativa quindi alle annualità dal 2016 al 2018 e anche all'annualità 2019 solo se la dichiarazione integrativa è stata presentata dopo il 30 aprile 2021. Il credito emergente confluirà nella liquidazione iva annuale relativa all'anno 2021.

3Il quadro VQ

Il quadro VQ, denominato “Versamenti periodici omessi”, è stato inserito per la prima volta nel Modello Iva 2020; esso è finalizzato a determinare il credito maturato a seguito di versamenti di Iva periodica “non spontanei”, sempre più frequenti da quando l’articolo 21 bis, comma 5, del Dl 78/2010, introducendo le “comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva” (Lipe), ha messo l’agenzia delle Entrate nelle condizioni di inviare avvisi bonari sprint ai contribuenti, escludendo di fatto la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso in caso di Iva non versata.

I versamenti effettuati a seguito di comunicazioni di irregolarità ex articolo 54 bis o di cartelle esattoriali troveranno quindi indicazione nel quadro VQ, ma soltanto se la dichiarazione Iva annuale cui tali versamenti si riferiscono, aveva fatto emergere un saldo a credito.

Com’è noto il credito annuale Iva emerge dal rigo VL33.

Tale importo è evidentemente influenzato anche dall’ammontare dei versamenti periodici effettuati durante l’anno. Nell’ipotesi in cui dalla dichiarazione iva emerga un saldo a credito in presenza di un’Iva dovuta superiore a quella versata, si riscontra un credito potenziale più alto di quello “effettivo”.

Questo perché nel rigo VL33, come riportato nelle istruzioni, “deve essere indicato l’importo che si ottiene considerando tra gli importi a credito la somma dei campi 3, 4 e 5 del rigo VL30 (Iva periodica versata) in luogo del campo 1 del medesimo rigo” nel quale viene indicato il maggiore tra quanto dovuto e quanto versato.

Per comprendere la ratio del quadro VQ è quindi fondamentale tenere a mente questo aspetto: nel calcolo del credito emergente dalla dichiarazione annuale rilevano esclusivamente i versamenti effettuati (e non quelli dovuti).

Qualora, in presenza di dichiarazione iva a credito, vi sia una differenza positiva tra Iva periodica dovuta e Iva periodica versata, la stessa differenza viene indicata al rigo VL41 e sarà riportata nel quadro VQ della dichiarazione dell’anno d’imposta successivo, contribuendo così ad incrementare il credito iva di tale anno d’imposta (successivo) se saranno stati effettuati nel frattempo versamenti non spontanei per allineare il versato al dovuto (come detto a seguito della ricezione di comunicazioni di irregolarità o cartelle esattoriali).

È proprio questa l’utilità del quadro VQ: evidenziare il maggior credito formatosi in base a versamenti non spontanei effettuati successivamente alla presentazione della dichiarazione, senza la necessità di presentare delle dichiarazioni integrative per farlo emergere.

Il quadro VQ presente nella dichiarazione Iva 2022 (anno imposta 2021) non si riferisce ovviamente all’anno 2021 ma agli anni precedenti (anni 2018, 2019 e 2020).

Quindi tale quadro si compila solo al verificarsi delle seguenti condizioni che devono sussistere congiuntamente e relativamente ad un anno d’imposta antecedente a quello di riferimento:
1) dichiarazione Iva (anni precedenti) a credito;
2) presenza di omessi versamenti indicati nella dichiarazione Iva degli anni precedenti: differenziale positivo tra Iva dovuta e iva versata;
3) pagamenti non spontanei effettuati per gli anni precedenti successivamente alla data di presentazione della relativa dichiarazione Iva e fino alla data di presentazione della dichiarazione Iva dell’anno di riferimento.

L’unica eccezione alla regola per cui il quadro VQ accoglie versamenti non spontanei dell’imposta è rappresentata dalle somme da indicare nella colonna 7 del rigo VQ1: in tale campo vanno infatti indicati gli importi pagati a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2020 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta.

4Il quadro VH e il regime sanzionatorio

Il quadro VH “Variazioni delle comunicazioni periodiche” va compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva trasmesse.

Si ricorda che la regolarizzazione può essere effettuata prima della presentazione della dichiarazione Iva, inviando la comunicazione omessa/incompleta/errata oppure direttamente con la dichiarazione Iva, o successivamente alla sua presentazione, senza che sia necessario procedere all’invio della comunicazione omessa/incompleta/errata.

Venendo al regime sanzionatorio, l’articolo 11, comma 2 ter, Dlgs 471/1997 ha previsto l’applicazione della sanzione di € 500, ridotta a 250 euro se la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è inviata/corretta entro 15 giorni dalla scadenza.

Con la risoluzione 28 luglio 2017, n. 104, l’agenzia delle Entrate ha “riconosciuto” l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del Dlgs 472/1997 in sede di regolarizzazione delle violazioni commesse.

Pertanto, le possibili sanzioni sono quelle previste dal comma 2 ter, eventualmente ridotte ex articolo 13 del Dlgs 472/1997, qualora gli errori relativi alle liquidazioni periodiche vengano sanati al più tardi entro l’invio della dichiarazione iva annuale; qualora tali errori venissero rilevati dopo l’invio della dichiarazione iva annuale si rientrerebbe nella fattispecie della dichiarazione infedele con le relative conseguenze in termini di sanzioni e di adempimenti da porre in essere per regolarizzare l’infedeltà.

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