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La sospensione feriale per i termini processuali

di Laura Ambrosi

  • Quando Dal 1° al 31 agosto

  • Cosa scade La sospensione feriale dei termini processuali fino a fine mese

  • Per chi La sospensione riguarda chi ha una controversia pendente dinanzi alla commissione tributaria (o anche Tribunale), tranne solo alcuni procedimenti urgenti

  • Come adempiere Il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ogni anno, quindi nel calcolo di un termine non vanno considerati i giorni in questo intervallo

1In sintesi


La sospensione feriale
L’art. 1 della legge 742/1969 prevede che il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, quindi nel calcolo di un termine non vanno considerati i giorni compresi in questo arco temporale. Vi rientrano, per il processo tributario, la notifica dell’atto alla controparte (ricorso, appello, ecc) e i depositi presso le segreterie delle commissioni o della Cassazione (costituzione in giudizio, deposito memorie, ecc).

Sospensione Covid
Dal 9 marzo all’11 maggio (per un totale di 64 giorni) c’è stata la sospensione dei termini processuali in conseguenza dell’emergenza sanitaria. In realtà, il legislatore ha previsto una sospensione fino al 15 aprile e, successivamente, una proroga fino all’11 maggio.
Inoltre, il Dl Rilancio ha previsto che per alcuni atti (si veda schema finale) i cui 60 giorni scadevano nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 31 maggio 2020, i termini di impugnazione sono prorogati per legge al 16 settembre 2020, con la conseguenza che per tali ipotesi risulta del tutto irrilevante la sospensione feriale.

Adesione
In materia tributaria, i termini per impugnare sono sospesi per 90 giorni nel caso in cui, ricevuto l’atto, il contribuente, entro i successivi 60 giorni, presenti istanza di adesione.
Il legislatore (Dl 193/2016 e art. 158 del Dl 34/2020) ha espressamente previsto la cumulabilità dell’adesione sia al periodo feriale sia alla sospensione Covid.

Calcolo dei termini
Per effetto di tutte queste sospensioni si può verificare che i termini per proporre un’azione (ricorso, appello, ecc) “attraversino” il periodo di agosto ovvero spirino proprio in tale mese.
La circolare 11/2020 (quesito 5.10) ha ritenuto cumulabile le tre sospensioni (covid, adesione e feriale). Più precisamente l’Agenzia chiarisce che se il periodo di sospensione di 90 giorni per l’adesione investe il mese di agosto allora occorre considerare anche la pausa estiva in virtù della norma che ammette il cumulo delle due sospensioni (da adesione e feriale). Diventa quindi irrilevante che in precedenza si sia già beneficiato della sospensione “covid”.
La posizione dell’Agenzia purtroppo non è determinante in quanto, come noto, la tardività dell’impugnazione costituisce causa di inammissibilità e può essere rilevata autonomamente dal giudice in qualsiasi grado del giudizio a prescindere dalle eccezioni delle parti.
Più articolata invece la posizione della Corte di Cassazione. In varie pronunce è stato affermato che mentre le sospensioni feriali possono cumularsi tra loro (da ultimo sentenza 9997/2020 relativa al caso in cui i termini di appello erano di un anno e quindi potevano “incrociare” due volte il mese di agosto), la sospensione feriale non è cumulabile con altri tipi di sospensioni, avendo scopi e finalità diverse (9438/2017, 16347/2013, n. 23576/2012, n. 16876/2014, 23047/2015).
Tali sentenze riguardavano il cumulo con la sospensione prevista per la definizione agevolata.
Tuttavia, di recente, la Cassazione (sentenza 10252/2020) ribadendo tale divieto di cumulo, ha ammesso che se il termine ordinario di impugnazione scade ad agosto (a seguito dello spostamento in avanti causato dell’altra sospensione) allora si applica anche la sospensione feriale.
In sostanza sembrerebbe (il condizionale è d’obbligo) che se le due sospensioni si “incontrino” non si possano cumulare avendo scopi e finalità diversi, se invece la prima sospensione si sia esaurita e si giunga ad agosto in virtù dell’ordinario residuo termine di impugnazione (che nel frattempo ha ripreso a decorrere) allora si applica anche la sospensione feriale.
In concreto, questa interpretazione comporterebbe il cumulo con la sospensione Covid, in quanto, essendo spirata l’11 maggio sono ripresi i termini ordinari che, dall’1 agosto, beneficerebbero della sospensione feriale.

Le possibili soluzioni
Stante le differenti interpretazioni e soprattutto i rischi cui andrebbe incontro il contribuente (e chi lo assiste) in caso di tardiva impugnazione, si ritiene prudenziale non considerare la sospensione feriale allorché il termine di scadenza dell’atto sia successivo al 31 agosto.
Nell’ipotesi in cui, invece, tale scadenza spiri nel mese di agosto, stante la sospensione in atto, l’adempimento verrebbe procrastinato comunque all’1° settembre

2Come si calcola


Il calcolo a giorni
Il termine per impugnare un atto impositivo o una sentenza notificata è di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica. Se in tale termine è compreso il mese di agosto, la scadenza slitta di 31 giorni. La sospensione vale per l’impugnazione di tutti gli atti tributari, comprese le cartelle di pagamento. La Cassazione ha chiarito che il ricorso contro la cartella di pagamento tributaria (sentenza 23049/2015) ed anche contro il preavviso di fermo (sentenza 6349/2016) è soggetto alla generale sospensione feriale dei termini processuali. Per gli atti soggetti a mediazione si considera la sospensione e pertanto dopo la notifica del ricorso all’ente impositore, ai 90 giorni previsti per la fase di reclamo, vanno aggiunti i 31 giorni di sospensione. Anche per la costituzione in giudizio, per la quale sono previsti 30 giorni, va considerata la sospensione feriale.
Ovviamente occorrerà verificare l’eventuale sospensione Covid.

Il calcolo a mesi
Per l’impugnazione delle sentenze non notificate è previsto il termine di 6 mesi dal deposito (cd termine lungo), considerando il mese a prescindere dal numero di giorni che lo compongono.
Così, ad esempio, per una sentenza depositata il 16 giugno 2020 il termine di impugnazione è il 16 gennaio 2021 (ossia 6 mesi – quindi 16 dicembre + 31 giorni).

Il calcolo a ritroso
Il periodo di sospensione vale anche per i termini a “ritroso”, ossia quando la scadenza va calcolata in un determinato numero di giorni prima di un evento. Il caso più frequente riguarda il deposito di memorie e/o documenti per i quali la scadenza va calcolata dalla data dell’udienza.

3I punti principali


Il pagamento degli atti impositivi
Cartella di pagamento: entro 60 giorni dalla notifica senza considerare la pausa estiva;
Avvisi di accertamento: termine entro la proposizione del ricorso, quindi considerando la pausa estiva;
Per gli avvisi bonari e la liquidazione della tassazione separata 30 gironi considerando una sospensione dal 1° agosto al 4 settembre.

L’impugnazione dell’atto impositivo
L’impugnazione va proposta, anche tramite pec, entro 60 giorni dalla notifica;
I giorni vanno calcolati da calendario;
Se è compreso il periodo tra il 1° ed il 31 agosto, la scadenza va calcolata considerando 31 giorni in più;
La sospensione feriale vale per l’impugnazione di tutti gli atti impositivi anche le cartelle di pagamento, preavviso di fermo amministrativo, ecc.

La costituzione in giudizio
Il termine per la costituzione in giudizio è di 30 giorni dalla notifica dell’atto all’Agenzia;
I giorni vanno calcolati da calendario;
Se è compreso il mese di agosto, la scadenza va calcolata considerando 31 giorni in più;
Vale anche per la costituzione telematica;
Per gli atti soggetti a mediazione/reclamo la decorrenza dei 30 giorni per la costituzione in giudizio, deve tenere conto della pausa estiva.

L’impugnazione della sentenza
Sentenza notificata: l’appello va proposto entro 60 giorni di calendario cui vanno aggiunti i 31 giorni della sospensione feriale;
Sentenza non notificata: l’appello va proposto entro 6 mesi cui eventualmente vanno aggiunti i 31 giorni;
Il calcolo a mesi va effettuato a prescindere dal numero di giorni che compongono ciascun mese anche quando si tratta di mesi più corti come febbraio o i mesi di 30 giorni.

Il termine a ritroso
Per la presentazione delle memorie va fatto un calcolo a ritroso ossia di un determinato numero di giorni che precedono l’udienza;
I giorni vanno calcolati considerando la pausa estiva.

4Le deroghe Covid

Atti notificati dal 7/1/2020 all’1/4/2020 e non è stata presentata istanza di adesione (acquiescenza scade tra 9/3 e 31/5/2020)

Atti notificati dal 7/1/2020 al 7/3/2020 ed è stata presentata istanza di adesione (ove possibile in base alla natura dell’atto)

NB: se il termine cade nel periodo 1/8-31/8 è prorogato all’1 settembre 2020, se invece cade successivamente si ritiene non debba sommarsi il periodo di 31 gg (sospensione feriale)

Atti notificati dal 9/3/2020 ed è stata presentata istanza di adesione (ove possibile in base alla natura dell’atto)

NB: si ritiene non debba sommarsi il periodo di 31 gg (sospensione feriale)

Si segnala ai fini del computo delle scadenze che il 7 marzo 2020 era sabato e pertanto il termine slitta al lunedì 9 marzo 2020.

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