Come fare perAdempimenti

Redditi 2021, spazio ai bonus introdotti per il Covid

di Barbara Marini

  • Quando Entro il termine di invio della dichiarazione ovvero l’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta

  • Cosa scade Dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020

  • Per chi Imprese, professionisti ed enti non commerciali

  • Come adempiere Indicazione nei quadri RF, RG, RE, LM, RS e RU

1In sintesi

Nei modelli dichiarativi che ci accingiamo a compilare sono previsti appositi quadri dove i contribuenti dovranno dare specifica indicazione delle misure agevolative di cui hanno usufruito nell’anno 2020 per fare fronte all’emergenza sanitaria.

Si ricorda peraltro che l’articolo 10-bis del Dl 137/2020 (c.d. decreto Ristori) ha esteso la non imponibilità fiscale a tutti i contributi e indennità di qualsiasi natur a erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in favore dei contribuenti esercenti impresa, arte o professione e altri lavoratori autonomi. Pertanto, a seguito di tale norma, non vi sono “agevolazioni da Covid” che potranno sfuggire alla rappresentazione all’interno dei modelli dichiarativi.

A tal fine risulta utile fornire un sintetico riepilogo dei diversi quadri della dichiarazione dei redditi 2021 che d0vranno essere particolarmente attenzionati da coloro che hanno beneficiato delle misure di favore introdotte a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

2I quadri RF, RG, RE e LM

Come già accennato, con l’introduzione dell’articolo 10-bis del Dl 137/2020, tutti i contributi e le indennità erogate a seguito dell’emergenza Covid-19 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

La non imponibilità, quindi, non si applica più, come accadeva prima dell’entrata in vigore del decreto Ristori, soltanto a quei contributi o crediti la cui norma introduttiva ne prevedeva espressamente la non concorrenza alla formazione del reddito.

Di conseguenza per i contribuenti in contabilità ordinaria tali contributi e agevolazioni dovranno essere sterilizzati dal reddito imponibile mediante l’indicazione tra le “variazioni in diminuzione” al rigo RF55 utilizzando i codici 83, 84 o 99.

In particolare, con il codice 83 vanno indicati i seguenti contributi percepiti nel 2020:
contributo a fondo perduto soggetti con partita iva (articolo 25 del Dl 34/2020);
contributo a fondo perduto centri storici (articolo 59 del Dl 104/2020);
contributo a fondo perduto operatori iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (articolo 1 del Dl 137/2020);
contributo a fondo perduto attività rientranti in specifici settori economici con domicilio/sede operative in zone rosse/arancioni (articolo 2 del Dl 149/2020);
contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione (articolo 2 del Dl 172/2020).

Con il codice 84 va indicato, come recitano le istruzioni ministeriali, “l’ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione”.

Si ritiene infine possibile utilizzare il codice 99 in relazione a quei crediti d’imposta per i quali la norma istitutiva già disponeva la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile come, ad esempio, il credito d’imposta locazioni ex articolo 28 del Dl 34/2020 o il credito d’imposta sanificazioni ex articolo 125 del Dl 34/2020.

Attenzione
La differenziazione delle misure di aiuto con codici diversi al rigo RF55, determina una diversa rappresentazione degli stessi nel quadro RS, come si dirà nel proseguo.
Analogamente, anche i soggetti diversi dalle imprese in contabilità ordinaria dovranno dare adeguata rappresentazione ai contributi ed ai crediti covid sopra menzionati indicandoli:
per i soggetti in contabilità semplificata nel quadro RG, sia tra i componenti positivi al rigo RG10 con i codici 27 (contributi a fondo perduto), 28 (altri aiuti Covid), e 99 (crediti d’imposta per i quali la norma istitutiva ne disponeva l’esenzione dalla tassazione) sia tra i componenti negativi al rigo RG22 con i codici 47 (contributi a fondo perduto), 48 (altri aiuti Covid) e 99 (crediti d’imposta per i quali la norma istitutiva ne disponeva l’esenzione dalla tassazione);
per i lavoratori autonomi/professionisti nel quadro RE, al rigo RE3 colonna 1 con specifico riferimento ai soli contributi a fondo perduto corrispondenti al codice 83 del rigo RF55.
per i soggetti nel regime dei forfettari, nel quadro LM al rigo LM33 colonna 1 per gli stessi contributi a fondo perduto valorizzati con il codice 83 nel quadro RF e colonna 2 per gli altri contributi ex 10-bis Dl 137/2020. I contribuenti minimi compilano invece le colonne 1 (contributi a fondo perduto) e 2 (altri contributi) del rigo LM2.

3Il quadro RS

Nella sezione Aiuti di Stato del quadro RS del modello REDDITI 2021 (rigo RS401) devono essere indicati, tra gli altri, gli aiuti concessi a fronte dell’emergenza epidemiologica.

Si ricorda che nel rigo RS401 vanno indicati, ai sensi dell’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, gli aiuti di Stato e/o aiuti de minimis, fruibili in forma automatica; le istruzioni precisano che “l’indicazione degli aiuti nel prospetto è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi”.

Altro chiarimento rinvenibile nelle istruzioni si riferisce al fatto che tale prospetto “va compilato anche in caso di aiuti maturati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione ma non fruiti nel medesimo periodo”.

Quindi il prospetto degli Aiuti di Stato va compilato laddove i presupposti per la fruizione si siano verificati nel 2020.

Nell’ambito della tabella dei codici aiuti di Stato prevista dalle istruzioni ministeriali sono state inserite le nuove misure di aiuto legate all’emergenza sanitaria, prevedendo specifici codici in relazione ai singoli contributi a fondo perduto e ai crediti d’imposta da Covid-19.

In particolare, con riferimento ai contributi va indicato:
con il codice aiuto 20, il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio, di cui all’articolo 25 del Dl 34/2020;
con il codice aiuto 22, il contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di cui all’articolo 59 del Dl 104/2020 (“Agosto”);
con il codice aiuto 23, il contributo del Dl Ristori di cui all’articolo 1 del Dl 137/2020;
con il codice aiuto 27, il contributo a fondo perduto destinato agli operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del Dpcm 3 novembre 2020, indicato ancora con la “vecchia” disposizione di cui all’articolo 2 del Dl 149/2020, confluita, in sede di conversione del Dl “Ristori”, nell’articolo 1-bis del Dl 137/2020;
con il codice aiuto 28, il contributo a fondo perduto destinato all’attività dei servizi di ristorazione, di cui all’articolo 2 del Dl 172/2020.
è inoltre prevista l’indicazione, con il codice aiuto 24, degli altri contributi (contributi provinciali, delle Camere di Commercio etc.) erogati a seguito dell’emergenza Covid-19 che non rientrano in nessuna delle norme sopra citate e la cui detassazione è prevista dall’articolo 10-bis del Dl 137/2020. Le misure contraddistinte da questo codice corrispondono a quelle indicate al rigo RF55 codice 84.

Con riferimento alla rappresentazione dei crediti d’imposta da Covid-19 all’interno del quadro RS, i codici previsti all’interno della tabella allegata alle istruzioni fanno riferimento a due specifiche agevolazioni:
codice aiuto 60, con cui viene data indicazione dell’importo del tax credit locazioni sugli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del Dl 34/2020;
codice aiuto 63, con cui si indica il credito d’imposta adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120 del Dl 34/2020;

Una precisazione.
Tutti i crediti d’imposta istituiti dalla decretazione d’urgenza per far fronte all’emergenza sanitaria devono essere indicati nel quadro RS sezione “Aiuti di stato”?
Per rispondere al quesito è necessario riferirsi alla circolare dell’agenzia delle Entrate 20/2020 nella quale viene fatta una distinzione tra il credito d’imposta di cui all’articolo 120 del Dl 34/2020 (“credito d’imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro”) e il credito d’imposta di cui all’articolo 125 del Dl 34/2020 (credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione) prevedendo espressamente che solo per il primo dei due crediti valgono le limitazioni proprie degli Aiuti di stato.
Di conseguenza si ritiene che il credito d’imposta di cui all’articolo 125 del Dl 34/2020 (credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione), per il quale peraltro non viene previsto alcun codice identificativo della misura di aiuto nel quadro RS, non debba essere indicato nel prospetto degli Aiuti di Stato. Identica considerazione vale per il credito d’imposta di cui all’articolo 65 del Dl 18/2020 (credito imposte per botteghe e negozi).

Si ricorda che l’indicazione del credito d’imposta nel quadro RS non assolve tutti gli obblighi dichiarativi del credito, essendo in molti casi richiesta anche l’esposizione dell’aiuto nel quadro RU.

4Il quadro RU

Il quadro RU deve essere compilato dai soggetti che fruiscono dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese per effetto di specifiche norme.

Il contenuto di tale quadro si è ampliato in conseguenza della pandemia Covid, portando all’inserimento di nuovi codici necessari per individuare le diverse misure di aiuto introdotte dai vari decreti del 2020.

In particolare:
con il codice aiuto H8, si indica il credito d’imposta relativo ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e ai canoni di affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del DL 34/2020 (codice tributo 6920);
con il codice aiuto H9, si indica il credito d’imposta riconosciuto per le spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, così come previsto dall’articolo 125 del Dl 34/2020 (codice tributo 6917);
con il codice aiuto I1 si indica il “credito d’imposta per i canoni di locazione di botteghe e negozi (articolo 65 Dl 18/2020)” previsto dall’articolo 65 del Dl 18 del 2020 (codice tributo 6914);
con il codice aiuto I6, si indica il credito d’imposta, previsto dall’articolo 120 del Dl 34/2020, per le spese sostenute nel 2020 in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19 (codice tributo 6918).

5Un esempio di compilazione

Come si è avuto modo di osservare, le singole agevolazioni - siano esse concesse sotto forma di contributi o di crediti d’imposta - hanno un impatto diretto su più quadri; molti crediti d’imposta, per esempio, devono essere rappresentati in ben tre quadri differenti (RU, RS e RF).

Alcune esemplificazioni possono aiutare i contribuenti a districarsi nella compilazione.
Ipotizziamo che una Srl nel corso del 2020 sia stata beneficiaria delle seguenti agevolazioni:
contributo a fondo perduto ex articolo 25, Dl 34/2020: euro 3.500
contributo regionale per emergenza Covid-19: euro 1.600
tax credit locazioni ex articolo 28, D.l 34/2020: euro 2.300

L’esposizione nel quadro RF, rigo RF55 “Altre variazioni in diminuzioni”, sarà la seguente:
codice 83: contributo a fondo perduto per euro 3.500;
codice 84: contributo regionale per euro 1.600;
codice 99: tax credit locazioni per euro 2.300;

L’esposizione nel quadro RS, rigo RS401 (col.17 e 29) “Aiuti di Stato” sarà la seguente:
codice 20: contributo a fondo perduto per euro 3.500;
codice 24: contributo regionale per euro 1.600;
codice 60: tax credit locazioni per euro 2.300.

Infine, il tax credit locazioni andrà indicato anche nel quadro RU con il codice H8 (codice tributo 6920).

6La sospensione dei versamenti da Covid

Merita infine un breve cenno la questione relativa alla corretta rappresentazione nel modello redditi della sospensione dei versamenti a causa dell’impatto della crisi sanitaria Covid-19.

A tal proposito si rileva la presenza di un apposito prospetto riferito ai “dati relativi agli importi sospesi a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19” riservato, così come riportano le istruzioni “ai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, alle scadenze previste, i versamenti avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid- 19”.

Il rigo di riferimento è l’RS480, dove va indicato:
in colonna 1, il codice desunto dalla “Tabella versamenti sospesi Covid-19”;
nel campo 2, l’importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nella colonna 1.

Viene precisato che i soggetti che nel corso del periodo d’imposta hanno sospeso i versamenti in base a diverse disposizioni devono compilare più righi per indicare gli importi sospesi in relazione a ciascuna disposizione normativa di cui gli stessi hanno usufruito.

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