Come fare perAdempimenti

Isa e forfettari, versamenti con lo 0,8% entro il 30 ottobre

di Stefano Ruzzier e Claudio Sabbatini

  • Quando Entro il 30 ottobre 2020

  • Cosa scade La possibilità di regolarizzare i mancati versamenti di imposte in scadenza il 20 agosto 2020

  • Per chi I soggetti Isa e i soggetti ad essi collegati che abbiano consuntivato una significativa riduzione di fatturato nel primo semestre 2020

  • Come adempiere Versamenti con una maggiorazione dello 0,8% delle imposte dovute

1In sintesi

In sede di conversione in legge del Decreto Agosto (Legge 13 ottobre 2020, n. 126 in GU 13 ottobre 2020, n. 253) è stato inserito l’articolo 98-bis nel Dl 14 agosto 2020, n. 104 per consentire la regolarizzazione degli omessi versamenti derivanti dalle dichiarazioni (dei redditi e dell’Irap scaduti il 20 luglio (ovvero il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,4%).
Il legislatore, in questo modo, è venuto incontro alle richieste degli ordini professionali: questi, in data 10 settembre 2020 avevano già avuto la conferma dell’impegno da parte del Governo che sarebbe stato proposto al Parlamento un emendamento al decreto Agosto per consentire una regolarizzazione dei versamenti scaturenti dalle liquidazioni delle dichiarazioni annuali (si veda il comunicato stampa del ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 settembre 2020).
La possibilità di effettuare il pagamento entro il 30 ottobre 2020 (il giorno 31, cadendo di sabato, avrebbe fatto slittare ulteriormente i termini al 2 novembre) è offerta ai soggetti Isa che hanno subìto, nel corso dei primi mesi del 2020, un significativo calo del fatturato.

2Regolarizzazione degli omessi versamenti di agosto

L’articolo 98-bis citato consente ai soggetti Isa (articolo 9-bis, Dl 50/2017) di regolarizzare i versamenti derivanti dal modello Redditi 2020 e dal modello Irap 2020.
Non si tratta di una proroga (i termini di versamento restano fissati al 20 luglio - o al 20 agosto con una maggiorazione dello 0,4% - come previsto dal Dpcm 27 giugno 2020), ma della possibilità di fruire della regolarizzazione dei versamenti mediante versamento di una maggiorazione dello 0,8% delle imposte dovute.

3Soggetti interessati

La norma richiama esplicitamente i soggetti di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del citato Dpcm 27 giugno 2020, che aveva individuato i contribuenti destinatari della proroga al 20 luglio 2020 per i versamenti da liquidazione delle dichiarazioni.
Si tratta:

dei soggetti Isa, ancorché presentino cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi (Rm 28 giugno 2019, n. 64/E).
Si tratta dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati - si ritiene, nel silenzio della norma, quelli per il periodo d’imposta 2019 - gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, in genere 5.164.569 euro (ad eccezione di alcune attività);

dei soggetti che adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, Dl 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (cd. regime dei minimi o di vantaggio);

dei soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 legge 23 dicembre 2014, n. 190;

dei soggetti “collegati” ai soggetti Isa, ossia coloro che partecipano in qualità di soci o associati a società, associazioni e imprese, che attribuiscono ai soci i redditi per trasparenza (società di persone e soggetti assimilati e Srl che applicano il regime di trasparenza fiscale ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir).

Sono esclusi i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari (e, quindi, non anche di redditi d’impresa o di lavoro autonomo) ai sensi degli artt. 32 ss. del Tuir (agenzia delle Entrate, risposta a interpello 2 agosto 2019, n. 330).

4Requisito del calo del fatturato

La regolarizzazione dei versamenti introdotta con il decreto Agosto interessa i soggetti sopra elencati a condizione che gli stessi abbiano subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Con riferimento ad altre disposizioni agevolative introdotte per fronteggiare la situazione emergenziale da Covid-19, l’agenzia delle Entrate ha recentemente e più volte espresso il proprio parere in relazione alla modalità di conteggio del “fatturato”.
Nella Cm 13 aprile 2020, n. 9/E , paragrafo 2.2.5, ad esempio, è stato affermato che per effettuare il confronto del fatturato e dei corrispettivi dei periodi oggetto di analisi occorre prendere a riferimento le operazioni effettuate (secondo le regole dell’articolo 6, Dpr 633/1972) e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica di tale periodo. Ad esse vanno sommati i corrispettivi non rilevanti ai fini Iva certificati nel medesimo periodo temporale.
L’agenzia delle Entrate ritiene, inoltre, che «la data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 ) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 ) ».

Secondo la Cm 13 giugno 2020, n. 15/E - avente ad oggetto il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25, Dl 19 maggio 2020, n. 34 - per la verifica del fatturato:

devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’Iva) con data di effettuazione dell’operazione che ricade nel semestre di riferimento nonché le fatture differite emesse nel mese di luglio e relative a operazioni effettuate nel periodo precedente;

occorre tenere conto delle note di variazione di cui all’articolo 26, dpr 633/1972 (riportanti la data del semestre di osservazione);

i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all’articolo 22, Dpr 633/1972 devono considerare l’ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’Iva) delle operazioni effettuate nel semestre;

concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili (ancorché tali operazioni non rientrino nel computo del volume d’affari; articolo 20, Dpr 633/1972);

nel caso di operazioni la cui imposta venga calcolata con il metodo della ventilazione dei corrispettivi ovvero con applicazione del regime del margine, meccanismi per i quali risulta difficoltoso il calcolo dei corrispettivi o delle fatture al netto dell’Iva, l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva (sia con riferimento al 2019 che al 2020).

Per i soggetti che non hanno obbligo di fatturazione, occorre fare riferimento all’ammontare dei ricavi da determinare tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito (cfr. Cm 3 aprile 2020, n. 8/E).

Con riferimento a coloro che esercitano contestualmente più attività (es. producono nel medesimo periodo d’imposta reddito d’impresa e reddito di lavoro autonomo), l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del 1° semestre 2020 dovrà tener conto di tutte le attività esercitate.

In relazione al calo del fatturato alcuni casi particolari sono stati esaminati dalla Cm 21 luglio 2020, n. 22/E, paragrafo 4 , come quelli relativi ai distributori di carburante, ai rivenditori di tabacchi e generi di monopolio, agli imprenditori agricoli in regime agevolato di cui all’articolo 34, comma 6, Dpr 633/1972 (che risultano totalmente esonerati da obblighi contabili e di certificazione delle operazioni), alle operazioni interne (nel caso di esercizio di più attività con contabilità separata)

5Imposte regolarizzabili

La “proroga” riguarda i versamenti derivanti da:

modello Redditi: il saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020 (soggetti “solari”), ivi comprese le eventuali imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;

modello Irap: per coloro che non beneficiano dell’esclusione dal pagamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 prevista dall’articolo 24, Dl 34/2020 (es. soggetti con ricavi/compensi superiori a 250 milioni di euro nel 2019).

Ne consegue che è prorogato anche il versamento dell’Iva dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio livello di affidabilità in base agli Isa.
Si ritiene estensibile tale proroga anche al versamento del saldo Iva 2019, qualora il medesimo sia versato entro i termini di versamento delle imposte a saldo secondo quanto previsto dall’articolo 6, Dpr 542/1999 il quale recita che: «La differenza tra l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale e l’ammontare delle somme già versate mensilmente ai sensi dell’articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, è versata entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto dall’articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 (N.d.A.: termine di versamento del saldo ai fini delle imposte sui redditi), maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data».

Pur nel silenzio della norma, si ritiene che la proroga interessi anche le altre imposte (e contributi previdenziali) per le quali si applicano i medesimi criteri di versamento degli acconti delle imposte dirette:

la cedolare secca;

altre imposte sostitutive (come quella dovuta dai soggetti in regime forfettario o di vantaggio);

le addizionali delle imposte dirette (es. quelle dell’Ires per le società di comodo);

le imposte patrimoniali (es. Ivie e Ivafe);

i contributi previdenziali risultanti dalla dichiarazione dei redditi (quadro RR), dovuti dai soggetti iscritti all’Inps (ad eccezione dei coltivatori diretti), inclusi i soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia per se stessi, sia per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell’impresa (familiari collaboratori).
Si veda la circolare Inps 1 luglio 2020, n. 79, paragrafi 2.1 e 3;

il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio (il termine è quello di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi; cfr. articolo 8, comma 2, Dm 11 maggio 2001, n. 359).

6Confronto con il ravvedimento operoso

In assenza della possibilità della regolarizzazione in esame i contribuenti avrebbero potuto effettuare i (tardivi) versamenti ed ottenere una riduzione delle sanzioni utilizzando l’istituto del ravvedimento spontaneo.
In assenza di versamenti effettuati tra il 20 luglio 2020 e il 20 agosto 2020, secondo quanto sostiene la Cm 2 agosto 2013, n. 27/E, paragrafo 1, il dies a quo per conteggiare il ritardo è quello della scadenza naturale, ossia del 20 luglio 2020.

Pertanto il 30 ottobre 2020 sarebbero scaduti i 90 giorni entro cui sanare la violazione riducendo la sanzione della metà. In pratica, fino a 90 giorni si gode della riduzione ad 1/9 della sanzione (del 30%) ridotta della metà (articolo 13, comma 1, Dlgs 471/1997 e articolo 13, comma 1, lettera a-bis), Dlgs 472/1997): in pratica si versa il 1,67% in più.
Oltre i 90 giorni la sanzione viene ridotta a 1/8 (in pratica, si versa il 3,75% in più).
Alla sanzione va aggiunto anche l’interesse al tasso legale (0,05% su base annua), rapportato ai giorni di ritardo.
La regolarizzazione, invece, consente di sanare la posizione con una maggiorazione dello 0,8% delle imposte dovute.

7Proroga del secondo acconto

L’articolo 98, Dl 104/2020, non modificato dalla legge di conversione, prevede che i medesimi soggetti di cui sopra - giusto il richiamo all’articolo 1, commi 1 e 2, Dm 27 giugno 2020 - che abbiano registrato una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, possono effettuare il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap prevista per il 30 novembre 2020.

In questo caso il differimento costituisce una effettiva proroga (e non una possibile regolarizzazione), sempreché risulti la prescritta riduzione di fatturato.
Infatti, secondo quanto disposto dall’articolo 98, Dl 104/2020 il versamento può essere eseguito il 30 aprile 2021.

Precisamente, la norma dispone il differimento al 30 aprile 2021 relativamente al termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Ne deriva che i soggetti aventi un periodo d’imposta diverso da quello “solare” fruiscono di un beneficio solo se il periodo d’imposta inizia tra il 2 gennaio 2020 e il 31 maggio 2020. Se iniziasse successivamente, l’ordinario termine di versamento (ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta precedente; cfr. articolo 17, comma 3, lettera b), Dpr 435/2001) cadrebbe in data successiva al 30 aprile 2021, vanificando il beneficio derivante dalla proroga.

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