Come fare perAdempimenti

Versamento ritenute su reddito di lavoro dipendente e assimilato e relativo conguaglio

di Michele Brusaterra

  • Quando 17 Febbraio

  • Cosa scade Versamento ritenute alla fonte sui redditi corrisposti nel mese precedente

  • Per chi Sostituti d’imposta ed enti pubblici, organismi pubblici, amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi

  • Come adempiere In modalità telematica con l’utilizzo dei modelli F24 ed F24 EP

1L’adempimento in sintesi

Entro il 16 del mese i sostituti d’imposta, nonché gli enti pubblici, gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato, i quali sono tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, devono provvedere al versamento delle ritenute sugli importi corrisposti nel mese precedente relative a: salari, stipendi e pensioni, prestazione di fondi pensione, emolumenti arretrati e redditi di lavoro dipendente corrisposti a eredi escluso il Tfr, pensioni, vitalizi e indennità per la cessazione di cariche elettive, compensi ai soci lavoratori di cooperative, rendite vitalizie a tempo determinato, compensi corrisposti da terzi a dipendenti per incarichi in relazione a tale qualità, altri assegni periodici di cui all’art. 50, co. 1, lett. i, Dpr n. 917/1986, indennità e gettoni di presenza per cariche elettive e per l’esercizio di funzioni pubbliche, borse di studio e assegni corrisposti per fini di studio o addestramento professionale, redditi di collaborazione coordinata e continuativa, amministratori, sindaci e revisori di società, indennità di fine rapporto ed equipollenti.

Il versamento va effettuato in modalità telematica con l’utilizzo dei modelli F24 e F24 EP.

2Soggetti interessati

Sono interessati a tali adempimenti i soggetti appartenenti alle categorie di seguito elencate:
- gli enti pubblici, gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato, i quali sono tenuti al versamento unitario di imposte e contributi;
- gli imprenditori artigiani e commercianti;
- gli agenti e rappresentanti di commercio;
- i lavoratori autonomi;
- i professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali
- le società di persone e gli Studi Associati;
- le società di capitali e gli enti commerciali;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società;
- gli istituti di credito;
- le società a intermediazione mobiliare (Sim);
- le società fiduciarie;
- gli altri intermediari finanziari;
- gli enti che non svolgono attività commerciali.

3Modalità e termini di adempimento

Ai sensi degli articoli 23 e 24 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti che corrispondono redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche con obbligo di rivalsa.
La ritenuta si opera all’atto del pagamento dei redditi in esame. L’importo della ritenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilato si calcola applicando:
- sulla parte imponibile delle somme e dei valori corrisposti al lavoratore dipendente, al netto delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del Dpr 917/1986, le ritenute per ciascun periodo di paga, sulla base delle aliquote Irpef indicate all’articolo 11, comma 1 del Dpr 917/1986, ragguagliando i corrispondenti scaglioni annui di reddito al periodo di paga;
- sulle mensilità aggiuntive e sui compensi aventi la medesima natura, le ritenute sulla base delle aliquote Irpef, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito. Nel caso vengano corrisposte nel medesimo periodo di paga più mensilità aggiuntive occorre effettuarne il cumulo ai fini della determinazione unitaria della tassazione e, quindi, delle ritenute da operare.
Si fa presente che la ritenuta deve essere operata anche sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti e corrisposti nel biennio precedente, al netto delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del Dpr 917/1986, nonché sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto ovvero delle altre indennità ad esso assimilate.
Facendo presente che le ritenute devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate, si evidenzia che l’articolo 23, comma 3, del Dpr 29 settembre 1973, n. 600 dispone altresì che entro il 28 febbraio di ciascun anno, i sostituti d’imposta debbano effettuare il conguaglio tra le ritenute operate sulla parte imponibile delle somme e dei valori corrisposti in ciascun periodo di paga, nonché sulle mensilità aggiuntive, e l’imposta dovuta sull’ammontare degli stessi compensi, con riferimento all’anno precedente.
Tale importo deve essere versato entro il 16 marzo.
Si precisa che in caso di cessazione del rapporto di lavoro il conguaglio deve essere effettuato entro il dodicesimo giorno successivo alla richiesta dell’interessato.
Il versamento delle ritenute è da effettuarsi entro il 16 del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate dal sostituto d’imposta, dovendo avere riguardo, quindi, all’effettivo pagamento dello stipendio in denaro ovvero in natura.
Nell’operare le ritenute, il datore di lavoro deve tenere conto di eventuali compensi in natura erogati al dipendente, inserendone i corrispondenti valori in busta paga. Nel caso in cui, ad esempio, dovesse essere concessa un’auto aziendale in uso promiscuo al dipendente, al fine di determinare il compenso in natura (meglio conosciuto come fringe benefit) è necessario tenere in considerazione quanto disposto dall’articolo 51, comma 4, lettera a) del Dpr 917 del 1986 che è stato modificato dalla legge di bilancio per il 2020, n. 160 del 2019.
Tale norma sostanzialmente prevede che il fringe benefit in commento vada determinato a seconda dei valori di emissione di anidride carbonica del veicolo, assumendo (disposizioni valide a partire dai contratti di uso promiscuo stipulati dal 01.07.2020):
- il 25% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell’Aci;
- il 30% dell’importo predetto per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
- il 40% (50% dal 2021) dell’importo predetto per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;
- il 50% (60% dal 2021) dell’importo predetto per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km.
Per i contratti di uso promiscuo stipulati fino al 30.06.2020, per la determinazione del fringe benefit in commento si assume il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci.
I codici tributo da indicare sul modello F24 e F24 EP sono:
- 1001 - Ritenuta su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;
- 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati;
- 1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata;
- 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati.

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