Come fare perImposte

Web tax, volata finale per versamento e dichiarazione

di Fabio Ciani e Claudio Sabbatini

  • Quando Entro il 16 maggio versamento; 30 giugno 2023 dichiarazione

  • Cosa scade Versamento e dichiarazione dei servizi digitali per il 2022

  • Per chi Imprese oltre determinate soglie di ricavi

  • Come adempiere Versamento con modello F24; dichiarazione in via telematica

1In sintesi

In attesa di una riforma a livello globale, già delineata dall’Ocse, l’Italia – così come hanno fatto altri Paesi - si è mossa verso la tassazione dei colossi della digital economy.

La web tax italiana è una tassa pari al 3% dovuta da imprese, da sole o a livello di gruppo e anche non residenti sul territorio nazionale, con ricavi globali pari ad almeno 750 milioni di euro. Condizione, il conseguimento di almeno 5,5 milioni di euro di ricavi in Italia derivanti da determinati servizi digitali.

L’Imposta sui servizi digitali o Isd vede, quale norma di riferimento, l’articolo 1, commi 35-50, legge 145/2018. Il provvedimento agenzia delle Entrate 13185 del 15 gennaio 2021 – contenente le diposizioni attuative della norma - stabilisce come determinare la base imponibile e l’imposta, quali sono i ricavi esclusi, i criteri di collegamento con il territorio dello Stato e gli obblighi contabili connessi all’imposta sui servizi digitali, oltre alle modalità per il relativo versamento e per l’invio della dichiarazione annuale. Successivamente l’Agenzia ha predisposto i modelli e le istruzioni per la dichiarazione annuale e ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento. I primi chiarimenti sono stati forniti con la circolare 3/E del 23 marzo 2021.

2I soggetti passivi

La web tax è dovuta dalle imprese che, da sole o a livello di gruppo, hanno realizzato nel corso dell’anno solare precedente, congiuntamente:
• un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, almeno pari a 750 milioni di euro;
• un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a 5,5 milioni di euro.

Le due soglie dimensionali devono essere superate congiuntamente nell’anno solare antecedente a quello di applicazione dell’imposta sui servizi digitali (ossia di conseguimento dei ricavi imponibili).

I soggetti non residenti senza una stabile organizzazione in Italia e senza una partita Iva italiana che nel corso di un anno solare integrano i requisiti dimensionali di cui sopra devono richiedere all’agenzia delle Entrate un numero identificativo (codice fiscale) ai soli fini dell’Isd.

Se tali soggetti sono residenti in uno Stato non appartenente all’Ue o allo Spazio economico europeo (See) privo di un accordo di cooperazione amministrativa contro le evasioni e le frodi e un accordo per l’assistenza reciproca per il recupero dei crediti fiscali, è obbligatoria la nomina di un rappresentante fiscale che provveda al versamento dell’imposta e alla dichiarazione.I soggetti residenti in Italia che fanno parte dello stesso gruppo di tali soggetti non residenti, ancorché non tenuti al versamento della Isd, sono solidalmente responsabili con questi ultimi per gli obblighi legati all’imposta sui servizi digitali.

3L’oggetto della tassazione

I ricavi derivanti da servizi digitali assoggettati ad imposta sono quelli derivanti da attività di:
a) veicolazione su una interfaccia digitale (es. sito internet, aggregatore di contenuti) di pubblicità mirata agli utenti;
b) messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale (es. social network, forum, servizi di messaggistica istantanea) che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi;
c) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un’interfaccia digitale.

Non rilevano i ricavi di cui sopra resi a soggetti appartenenti al gruppo (resi a soggetti controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante nel medesimo anno solare).

Sono previste specifiche esclusioni riferite a talune prestazioni di servizi;
a) la fornitura diretta di beni e servizi, nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale;
b) la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
c) la messa a disposizione di un’interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
d) la messa a disposizione di un’interfaccia digitale utilizzata per gestire alcuni servizi bancari e finanziari;
e) la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi finanziari indicati al precedente punto d);
f) lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati raccolti e ogni altra attività connessa.

L’elenco delle esclusioni è consultabile al paragrafo 2 del provvedimento 13185 del 15 gennaio 2021 dell’agenzia delle Entrate .

4Il presupposto territoriale

La territorialità dell’imposta è stabilita in funzione dellalocalizzazione dell’utente (privati, imprese o altro) dei servizi assoggettati all’imposta, e non di quella del fornitore dei servizi web (il quale può essere residente o non residente).

Nulla è dovuto in Italia per i servizi erogati a clienti localizzati all’estero.

Al fine di individuare la localizzazione dell’utente si adottano i seguenti criteri, distinti in base all’oggetto della tassazione:
a) veicolazione di pubblicità: l’utente si considera localizzato in Italia se la pubblicità figura nel dispositivo dell’utente nel momento in cui è utilizzato in Italia per accedere all’interfaccia digitale;
b) messa a disposizione di interfaccia: l’utente si considera localizzato in Italia se utilizza un dispositivo in Italia per accedere all'interfaccia digitale e conclude la vendita o la prestazione di servizi; se l’interfaccia non facilita la fornitura diretta di beni e servizi, l’utente si considera localizzato in Italia se dispone di un account per l’accesso all’interfaccia digitale e l’account è stato aperto utilizzando un dispositivo in Italia;
c) trasmissione di dati: l’utente si considera localizzato in Italia se i dati generati dallo stesso utente che ha utilizzato un dispositivo in Italia per accedere ad un'interfaccia digitale, anche nel periodo precedente, sono trasmessi a terzi.

Il dispositivo si considera localizzato in Italia con riferimento principalmente all’indirizzo di protocollo internet (IP) o ad altro sistema di geolocalizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali (articolo 1, comma 40-bis, legge 145/2018).

Possono essere adottati altri criteri di geolocalizzazione basati (circolare 3/E/2021, paragrafo 5.1):
• su una rilevazione della posizione dell’utente in un dato momento, quali il Gps, le stazioni radio base, il segnale delle fonti Wifi, i beacon;
• su metodi induttivi, quali le informazioni personali dell’utente a disposizione dell’impresa, l’indirizzo di consegna di un bene o di una prestazione di un servizio

I contribuenti devono tenere traccia del metodo utilizzato e delle risultanze per ciascun anno solare, ai fini di un’esibizione in sede di eventuale controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

5L’aliquota e la base imponibile

La base imponibile è costituita dal totale dei ricavi - assunti al lordo dei costi e al netto dell’Iva e di altre imposte indirette - conseguiti in un anno solare (commi 39-41 dell’articolo 1, legge 145/2018).

Nello specifico, si tratta di un ammontare pari al prodotto tra il totale dei ricavi ovunque realizzati da ciascun soggetto passivo dell’imposta (utilizzando il criterio della competenza) per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi incassata (utilizzando il principio di cassa; cfr. circolare 3/E/2021, paragrafo 2.2) collegata al territorio dello Stato.

Su tale importo (ricavi tassabili) si applica l’aliquota del 3%.Secondo la circolare menzionata, il riferimento all’“anno solare precedente” va inteso nel senso che per stabilire l’avvenuto superamento della soglia di ricavi del 2022 (i cui obblighi dichiarativi e di versamento scadono nel 2023) e occorre aver riguardo ai dati del 2021.

Esempio
La società inglese WebNow Ltd opera nella digital economy e, nel 2021:
• ha conseguito ricavi complessivi per oltre 750 milioni di euro (nel caso, per 770 milioni di euro);
• ha percepito ricavi per servizi di cui all’articolo 1, comma 37, lettera a), legge 145/2018 (veicolazione su una interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti) resi a utenti localizzati in Italia per oltre 5,5 milioni di euro (nello specifico, per 7,3 milioni di euro).
Integrando i presupposti per l’applicazione della Isd, effettua gli adempimenti relativi all’anno 2022, nel quale ha conseguito ricavi complessivi per 800 milioni di euro e ha incassato, per prestazioni digitali rese in Italia, somme per 9,6 milioni di euro.
La base imponibile è rappresentata dalla parte di ricavi incassati riferibili all’Italia, pari all’ 1,2% (9,6 milioni di euro / 800 milioni di euro), da cui un’imposta dovuta pari a 288.000 euro (3% di 9,6 milioni di euro.

6La contabilità

È previsto l’obbligo della contabilità separata per rilevare su base mensile i ricavi imponibili (articolo 1, comma 44-bis, legge 145/2018).

Ad esempio vanno separatamente contabilizzati quegli elementi quantitativi mensili utilizzati per calcolare le proporzioni dei servizi imponibili. Le informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi mensili devono essere indicati nel “Prospetto analitico delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l’imposta” (allegato 1 al provvedimento 13185 dell’agenzia delle Entrate 15 gennaio 2021) e le rilevazioni contabili devono essere integrate da una relazione, denominata “Nota esplicativa delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l’imposta” (allegato 2 al provvedimento retro citato) da redigere annualmente, entro il termine di presentazione della dichiarazione.

Se le informazioni sui ricavi utilizzati per calcolare le proporzioni sono in una valuta diversa dall’euro, nella contabilità deve essere indicato sia l’importo espresso nella valuta estera, sia l’importo convertito in euro.

7Il versamento

Il quantum dovuto va versato entro il 16 maggio dell’anno solare successivo a quello in cui si verifica il relativo presupposto di applicazione (articolo 1, comma 42, legge 145/2018; il termine è stato così modificato, rispetto al termine del 16 febbraio, dall’articolo 5, comma 15, Dl 22 marzo 2021, n. 41, Decreto Sostegni).

Il pagamento si esegue con il modello F24 (codice tributo 2700 per il tributo; 2701 e 2702, rispettivamente, per gli interessi e le sanzioni). I non residenti che non dispongono di conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento tramite modello F24, possono effettuare il versamento con bonifico in euro a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1006, indicando quale causale del bonifico: il codice fiscale, il codice tributo e l’anno di riferimento.

8La dichiarazione

Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento va presentata telematicamente la dichiarazione annuale dell’ammontare dei servizi tassabili.

Tutti gli importi da indicare nella dichiarazione vanno espressi in euro, con arrotondamento all’unità, secondo il criterio matematico:
• per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro (es.: 55,50 diventa 56; 55,51 diventa 56);
• per difetto, se inferiore a detto limite (es.: 55,49 diventa 55).

Il modello di dichiarazione può essere presentato direttamente (nell’ambito dei gruppi va designato un soggetto delegato) oppure tramite gli intermediari.

Con la stessa dichiarazione è possibile chiedere il rimborso dell’imposta versata in eccesso (che sarà disposto con le modalità di cui al Dm Mef 22 novembre 2019) o di riportare il credito all’anno successivo.

Nel caso in cui non sussista l’obbligo di dichiarazione per la restituzione del tributo deve essere presentata apposita istanza, per i soggetti residenti o con stabile organizzazione in Italia, al competente ufficio dell’agenzia delle Entrate individuato in base al domicilio fiscale e, per i soggetti non residenti, all’indirizzo di posta elettronica dell’agenzia delle Entrate, Centro operativo di Pescara, entrate.isd@agenziaentrate.it.

Esempio
Riprendendo i dati dell’esempio precedente, si evidenzia la compilazione del modello dichiarativo.
Ai fini del calcolo dell’imposta dovuta si indicano, in corrispondenza del rigo DT1, i seguenti dati:
• a colonna 1, la totalità dei ricavi derivanti da tali servizi digitali ovunque realizzati dal singolo soggetto passivo d’imposta;
• a colonna 2, la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato;
• a colonna 3, il totale dei ricavi tassabili, pari al prodotto tra la colonna 1 e la colonna 2.
Nel rigo DT4, a colonna 1, si indica il totale dell’imposta dovuta per l’anno di riferimento, determinata applicando l'aliquota del 3% alla somma degli importi indicati in colonna 3 dei righi da DT1 a DT3
.

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