08/I bilanci 2016 al bivio dei nuovi principi contabili
La redazione dei bilanci relativi all’esercizio 2016 deve rispettare la norma transitoria contenuta nell’articolo 12 del Dlgs 139/15 dove è precisato che le nuove disposizioni entrano in vigore dal primo gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari che hanno inizio a partire da tale data.
Il comma 2 regolamenta situazioni nelle quali i nuovi criteri di valutazione potrebbero causare problemi ai redattori dei bilanci. In particolare, i punti più critici riguardano l’applicazione del costo ammortizzato per la valutazione di titoli, crediti e debiti e l’ammortamento dell’avviamento.
La norma transitoria consente di non applicare le nuove disposizioni alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio. In tutti gli altri casi, le novità devono essere applicate anche alle operazioni in corso.
Pertanto, l’Organismo italiano di contabilità (Oic), nell’aggiornamento dei principi contabili ha previsto uno specifico paragrafo relativo alle «Disposizioni di prima applicazione» dove è illustrato il comportamento che deve seguire il redattore del bilancio in merito all’applicazione «retroattiva o prospettica» delle nuove norme.
Questa previsione si collega con il principio contabile Oic 29 in base al quale si ha:
• «applicazione retroattiva» quando il nuovo principio contabile è applicato anche a eventi e operazioni avvenuti in esercizi precedenti a quello in cui interviene il cambiamento, come se il nuovo principio fosse stato sempre applicato;
• «applicazione prospettica» quando il nuovo principio è applicato solo a eventi e operazioni che si verificano dopo la data in cui interviene il cambiamento di principio contabile.
Inoltre, l’applicazione retroattiva riguarda anche la comparabilità degli schemi di conto economico e stato patrimoniale, che deve rispettare il comma 5 dell’articolo 2423-ter del Codice civile. Quest’ultimo richiede, per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico, l’indicazione della voce corrispondente dell’esercizio precedente e l’obbligo di adattamento delle voci dell’esercizio precedente, nel caso di non comparabilità.
Il principio contabile Oic 12 precisa, per esempio, che gli effetti derivanti dall’eliminazione di oneri/proventi straordinari sono applicati retroattivamente ai soli fini riclassificatori.