Adempimenti

La compensazione passa attraverso la «piattaforma»

di Lorenzo Lodoli e Benedetto Santacroce

L'istituzione dei codici tributo da utilizzare nel modello F24 da concreta attuazione alla disciplina prevista per la compensazione dei crediti vantati verso la pubblica amministrazione con i debiti fiscali. In questa operazione, un ruolo di primo piano viene svolto dalla "piattaforma di certificazione elettronica" del credito gestita dalla Ragioneria dello Stato e realizzata dal ministero dell'Economia e delle Finanze nel corso del 2013.
Infatti dopo l'entrata in vigore del Dl 35/2013 la piattaforma è divenuta lo strumento con il quale la certificazione dei crediti può essere effettuata permettendo da un parte al creditore di inoltrare l'istanza alla Pubblica amministrazione debitrice e dall'altra "obbligando" le Pubbliche amministrazioni debitrici, ai fini della certificazione delle somme dovute, a registrarsi su detta piattaforma indicando, peraltro, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012.
Particolarmente rilevante è la procedura che devono seguire i creditori della Pubblica amministrazione in quanto per utilizzare le funzionalità della piattaforma il creditore deve necessariamente accreditarsi sulla stessa.
Se il creditore è una società
Se il creditore è una società può operare immediatamente tramite la piattaforma elettronica di certificazione attraverso il suo titolare o un suo rappresentante. In tal caso per potersi accreditare deve fornire alcune informazioni personali e della società che rappresenta e sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità. Una volta fornite dette credenziali si potrà accedere alla piattaforma.
Se il creditore è una persona fisica
Questione diversa invece se il creditore è una persona fisica (esempio un professionista) in quanto per procedere all'accreditamento sulla piattaforma dovrà necessariamente passare attraverso la Pubblica amministrazione nei cui confronti è creditore - con la quale effettuare un riconoscimento - e con le credenziali di accesso ricevute entrare sulla piattaforma.
L'istanza
Un volta entrato nella piattaforma il creditore inoltra l'istanza di certificazione del credito utilizzando un apposita funzionalità messa a disposizione dal sistema. Si tratta di un modulo precompilato con le informazioni del creditore e che deve essere concluso indicando tra le altre cose la pubblica amministrazione debitrice da cui si chiede la certificazione e le fatture poste a fondamento del credito.
Il sistema permette di monitorare e verificare in ogni momento lo stato di avanzamento del processo di certificazione.
Il creditore riceverà comunicazioni sul rilascio della certificazione e/o sulla insussistenza o inesigibilità del credito tramite la posta elettronica certificata (pec).
In caso di inerzia
In presenza di inerzia da parte della Pubblica amministrazione debitrice il creditore procedente potrà richiedere la nomina di un commissario ad acta. Il termine entro cui la Pubblica amministrazione deve provvedere al rilascio della certificazione o al diniego è di 30 giorni decorsi i quali il creditore può presentare, sempre attraverso la piattaforma, istanza di nomina del commissario.
La Pubblica amministrazione debitrice o, in caso di nomina, il commissario ad acta dopo aver effettuato le opportune verifiche provvedono a certificare il credito o a rilevarne l'insussistenza.
Un volta ottenuta la certificazione il creditore la può utilizzare in diversi modi:
•compensazione dei debiti iscritti a ruolo per i tributi erariali regionali e locali all'agente della riscossione oppure la compensazione dei crediti con le somme dovute a seguito dell'utilizzo degli istituti deflattivi del contenzioso tributario o definitori della pretesa tributaria (a titolo esemplificativo: accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, mediazione tributaria etc …);
•può chiedere un anticipazione bancaria del credito;
•può procedere ad una cessione del credito.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©