Imposte

Ex conviventi e Imu, diritto di abitazione per l’assegnatario

di Pasquale Mirto

In caso di separazione, ai fini Imu le coppie di fatto sono equiparate a quelle che hanno contratto matrimonio. Lo ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza 11416 depositata ieri.

Il caso nasce dalla richiesta di rimborso dell'Imu per il 2013 da un contribuente che aveva acquistato in comproprietà con la propria convivente un'abitazione destinata a residenza familiare e che a seguito della cessazione della convivenza era stata assegnata, con provvedimento del tribunale, all'ex convivente quale «genitore collocatario della figlia minore». La richiesta di rimborso era fondata su un'interpretazione estensiva dell'articolo 4, comma 12-quinquies, del Dl 16/2012 in base al quale ai fini Imu «l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione».

Per la Corte l’articolo 4, non disciplinando l'ipotesi di conviventi moro uxorio che decidano di sciogliere il proprio vincolo, contiene «una lacuna normativa che all'evidenza deriva dalla limitata previsione di una disposizione di legge a fronte dei recenti interventi legislativi e giurisprudenziali tendenti ad una sempre maggiore equiparazione tra la famiglia tradizionale e la famiglia di fatto».

Il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale 166/1998 permette alla Cassazione di fornire un'interpretazione «costituzionalmente orientata». In essa si rilevava che «l'assegnazione della casa di famiglia nell'ipotesi di cessazione di un rapporto di convivenza “more uxorio”, allorché vi siano figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, deve regolarsi mediante l'applicazione del principio di responsabilità genitoriale, il quale postula che sia data tempestiva ed efficace soddisfazione alle esigenze di mantenimento del figlio». In altri termini, il diritto dei figli minori nati fuori del matrimonio alla conservazione dell'habitat familiare costituisce «una soluzione interpretativa costituzionalmente necessitata».

La Corte rileva poi come i recenti interventi legislativi (come la legge Cirinnà) e la stessa giurisprudenza di legittimità, mirano a una sempre maggiore equiparazione tra coniugi e conviventi “more uxorio” e ciò induce ad optare «per un interpretazione estensiva» dell'articolo 4 del Dl 16/2012. Né, ad avviso della Corte, è di ostacolo la natura della norma, «non trattandosi di norma tributaria disciplinante un'ipotesi di agevolazione o di esenzione, ovvero di norma speciale, non vale per la stessa il divieto di interpretazione analogica nonché di interpretazione estensiva ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni preliminari del Codice civile». Ciò comporta, ma solo in presenza di figli, che nel caso di costituzione con sentenza del diritto di abitazione in capo al genitore affidatario, successiva alla cessazione della convivenza more uxorio, il soggetto passivo diventi l'assegnatario. Si tratta di principi importanti, anche se la Corte dimentica che in realtà la norma, letta in combinato disposto con l'esenzione Imu prevista per l'ex casa coniugale assegnata dal giudice della separazione, assimilata ex lege all'abitazione principale, è in realtà norma tributaria speciale che dispone oggi un'esenzione.

Cassazione, sezione tributaria, sentenza 11416 del 30 aprile 2019

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