Controlli e liti

Anche Monaco apre gli archivi al Fisco

di Marco Bellinazzo e Alessandro Galimberti

Anche il Principato di Monaco si allinea ai tempi - e ai benefici - della legge italiana sul rientro dei capitali (186/14). Poche ore prima delle chiusura dei termini per l’emersione dalla black list finanziaria delle Entrate (mezzanotte di ieri), a Montecarlo l’ambasciatore Antonio Morabito e il ministro degli esteri e della cooperazione monegasco Gilles Tonelli siglavano l’Accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, accordo che chiude per sempre il paradiso più amato e più comodo - insieme alla Svizzera - per i contribuenti italiani. Come per le intese con la Confederazione elvetica (23 febbraio a Milano) e con il Liechtenstein (giovedì scorso 26), il patto fiscale tra Roma e Montecarlo determinerà grandi benefici per i contribuenti che sceglieranno di aderire - prima del 30 settembre prossimo - alla voluntary disclosure. Dal radar del Fisco, grazie all’accordo di ieri, escono le annualità 2006/2009, anche sotto il profilo del monitoraggio fiscale (e non solo delle - pesanti - tasse che si sarebbero dovute pagare) restando scoperte solo quelle successive, cioè le movimentazioni verso la Costa Azzurra fatte tra il 2010 e il 2014 e i rendimenti riscossi nello stesso periodo. L’accordo di Montecarlo - che verrà presentato giovedì nel Principato in un incontro con Amaf, l’associazione delle Attività finanziarie - introduce i nuovi standard Ocse sullo scambio di informazioni fiscali, o meglio, vara lo scambio individuale e di gruppo - comunque bilaterale - in attesa del 2017, quando debutterà in area Ocse lo scambio automatico. Da ieri - anche se il trattato deve essere ancora ratificato dal Parlamento - le Entrate possono indagare sui conti di italiani a Monaco per dare la caccia a Irpef, Ires, Irap, imposta sulle successioni, imposta sulle donazioni e imposte sostitutive. Montecarlo potrà chiedere, in modo del tutto simmetrico, informazioni sui redditi commerciali delle persone fisiche, sugli utili di società, successioni, donazioni, trasferimenti e accise riguardanti i propri cittadini. Il catalogo delle imposte “indagabili” è peraltro automaticamente aperto alle eventuali future modifiche legislative dei due stati, e include anche le imposte (cioè gli enti) locali.Lo scambio di informazioni su richiesta, individuale o di gruppo, è costruito sull'articolo 26 del modello Ocse, esattamente come avvenuto per Svizzera e Liechtenstein. Quindi Montecarlo potrà solo esigere che le Entrate sfruttino tutte le vie interne prima di chiedere assistenza, ma da quel momento in poi non è più opponibile alcun segreto. Stretti i tempi della collaborazione: entro 60 giorni bisogna segnalare alla controparte eventuali incompletezze, entro 90 vanno inviati i dati, o in alternativa è necessario spiegare la (reale e motivata) impossibilità ad adempiere. L’intesa prevede anche la possibilità di effettuare verifiche fiscali all’estero da parte del personale dell’Agenzia. L’accordo sulla riservatezza vincola poi l’utilizzo dei documenti, divulgabili solo per finalità e in sedi giurisdizionali. Infine è prevista una dettagliata disciplina per determinare la residenza (ai fini dell'imponibilità) nei casi dubbi o quando il soggetto non abbia la cittadinanza di nessuno dei due stati, e anche l’euroritenuta già versata viene considerata un credito d’imposta.

L’accordo tra Italia e Principato di Monaco

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