Controlli e liti

Direttiva madre-figlia, in arrivo l’inserimento di una clausola anti-abuso

di Luca Bosco e Mario De Blasi

In occasione del Consiglio Ecofin tenutosi a Bruxelles lo scorso 7 novembre, i 28 ministri europei dell'Economia e delle Finanze hanno affrontato anche il tema del contrasto, in sede comunitaria, ai fenomeni di elusione fiscale internazionale e di pianificazione fiscale aggressiva dei gruppi multinazionali. Si tratta di una questione oltremodo sensibile a livello globale, accesa e discussa, nonché di ampio rilievo nell'attuale contesto economico, come ribadito anche durante l'ultimo G20 di Brisbane.

Tra i diversi temi affrontati, infatti, il Consiglio Europeo agli affari economici e finanziari ha discusso la proposta recante la modifica all'articolo 1 della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (“direttiva madri e figlie”), al fine di introdurre una disposizione anti abuso generale tesa a contrastare fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva e di arbitraggio fiscale.
Nello specifico, il testo della proposta normativa prevede la revoca, da parte degli stati membri, del beneficio della direttiva qualora sia posta in essere una costruzione di puro artificio o una serie artificiosa di atti allo scopo – ancorché non esclusivo «(…) for the main purpose or one of the main purposes (…)» – di ottenere un indebito vantaggio fiscale, in contrasto con l'oggetto, lo spirito e le finalità della direttiva (articolo 1, comma 2 della proposta di modifica della direttiva).

Al fine di valutare se la transazione (o l'insieme di atti) rappresenti o meno una costruzione non “genuina”, la proposta di modifica richiede agli stati membri la valutazione degli atti posti in essere al fine di verificarne le valide ragioni commerciali, sintomo della concretezza dell'operazione posta in essere fra le parti (articolo 1, comma 3 della proposta di modifica della direttiva). In assenza delle valide ragioni commerciali, gli stati membri potranno negare i benefici derivanti dall'applicazione della direttiva in quanto gli atti sottostanti risultano privi di interessi economici reali e rivolti al conseguimento di un vantaggio fiscale indebito. Da ultimo, la disposizione anti abuso proposta dal Consiglio Ecofin, in analogia con l'articolo 1, comma 2 del testo vigente della direttiva, fa salva la possibilità, per gli stati membri, di adottare strumenti normativi domestici o convenzionali volti al contrasto delle frodi e degli abusi (articolo 1, comma 4 della proposta di modifica della direttiva).

La proposta di modifica alla direttiva – al 9 considerando – precisa che la finalità perseguita dal nuovo testo non è quella di sterilizzare gli effetti “benevoli” del regime fiscale comunitario sull'intera operazione, se solo una frazione di essa è riconducibile a costruzioni di puro artificio; di converso, l'intervento comunitario vuole preservare e distinguere gli atti “genuini”, supportati da valide ragioni commerciali, colpendo esclusivamente le parti che pregiudicano l'oggetto, lo spirito e le finalità della direttiva.

Il rinvio dell'accordo al Consiglio Ecofin che si terrà il prossimo 9 dicembre si è reso necessario in quanto alcuni paesi, precisamente l'Olanda e la Gran Bretagna, necessitano di una preventiva autorizzazione da parte dei rispettivi parlamenti; in caso di approvazione del testo nella prossima seduta dell'Ecofin e qualora il testo non subisse ulteriori modifiche, la clausola anti abuso dovrà essere resa applicabile dagli stati membri entro il 31 dicembre 2015.

Merita notare, anche in questa occasione, come l'approccio e gli interventi del Consiglio Europeo stiano, con sempre maggior frequenza, seguendo il solco delle linee guida definite in ambito Ocse contro i fenomeni di elusione fiscale internazionale. In particolare sia la modifica alla direttiva madri e figlie dell'8 luglio 2014, sia la proposta di modifica in commento – in tema di clausola anti abuso – riecheggiano alcuni degli obiettivi già fissati in sede Ocse con il piano d'azione Beps atto a contrastare l'erosione della base imponibile ed il trasferimento dei profitti verso paesi a bassa fiscalità (segnatamente, Action 2 e Action 6 del Beps Action Plan pubblicato dall'Ocse il 19 luglio 2013).

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